Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's rejection of will falsity claim due to insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the heirs' appeal challenging the lower court's decision to uphold the authenticity of a holographic will. The heirs argued the will was forged based on the testator's poor health and the rapid sale of the property, but the appellate court found no proof of falsity. The Supreme Court affirmed that the lower court correctly evaluated the circumstantial evidence and did not violate procedural rules by rejecting the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The Supreme Court cannot substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance when the lower court has provided a reasoned evaluation of the circumstances presented by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ttina,-ricorrenti-controMarturana Gaetano Gioachino Mario, rappresentato e difeso dall'avvocatoSalvatore Di Miceli,-controricorrente-nonché controGreco Calogero e Puma Romina, rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Ferraro,Numero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026-controricorrenti-nonché controMagrì Salvatore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 909/2019depositata il 26.4.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.1.
Con atto di citazione del 2006 Maria e Rosa Giudice, quali erediuniversali di Adele Facciponti (in virtù di testamento pubblico del23.6.1999) convenivano innanzi al Tribunale di Agrigento Salvatore Magrì,Calogero Greco e Romina Puma, proponendo nei loro confronti querela difalso avverso il testamento olografo del 6.6.2005 ad apparente firma diAdele Facciponti, con il quale quest’ultima avrebbe legato a SalvatoreMagrì la palazzina di sua proprietà sita in Canicattì Via Tito Speri.Si costituiva Salvatore Magrì, affermando l’autenticità del testamento echiedendo il rigetto delle domande attoree, così come i coniugi Greco-Puma, che spiegavano altresì domanda di garanzia nei confronti del lorovenditore, Salvatore Magrì.Con separato atto di citazione sempre del 2006 Maria e Rosa Giudiceconvenivano innanzi al Tribunale di Agrigento Gaetano Gioachino MarioMarturana, deducendo che questi aveva acquistato la proprietà dellapredetta palazzina dai coniugi Greco-Puma con atto del 13.9.2006 echiedendo di dichiarare l’inopponibilità nei loro confronti anche di taleultima vendita.Numero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026Costituitosi, Gaetano Gioachino Mario Marturana chiedeva il rigetto delladomanda ed in caso di evizione proponeva domanda di garanzia neiconfronti dei coniugi Greco-Puma.Riunite le cause, il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 585/2012,accoglieva la domanda di falsità del testamento olografo proposta dallecollegiale e del quadro indiziario emerso nel corso del giudizio, conparticolare riguardo alla frettolosa circolazione del bene dopo il decessodella Facciponti.2.
Con tre distinti atti di citazione, gli originari convenuti dei due giudiziproponevano appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riformae, in via istruttoria, insistevano affinché fosse disposta una nuova CTU alfine di comparare il testamento olografo del 6.6.2005 con il testamentoolografo del 12.1.1999, pacificamente attribuito alla Facciponti.Con la sentenza n. 909/2019 del 5/26.4.2019 la Corte d’appello diPalermo, in accoglimento degli appelli, rigettava la domanda di querela difalso, condannando parte querelante al pagamento di una pena pecuniariadi euro 20,00.
In particolare, la Corte distrettuale riteneva non raggiuntala prova della falsità del testamento olografo della Facciponti del 6.6.2005,concludendo per l’autenticità dello stesso.3. Avverso questa sentenza Maria e Rosa Giudice hanno propostotempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a tre motivi.Gaetano Gioachino Mario Marturana, Calogero Greco e Romina Pumahanno resistito con due distinti atti di controricorso, mentre SalvatoreMagrì è rimasto intimato.Nell'imminenza dell'adunanza camerale dell’1.4.2026, Maria e RosaGiudice hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo ci si duole, in relazione all'art. 360 comma primon.
5) c.p.c., dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussioneNumero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026tra le parti, che si individua nelle risultanze della CTU collegiale espletatain secondo grado, che era stata disposta, anche su richiesta della ProcuraGenerale, allo scopo di utilizzare come scrittura di comparazione anche iltestamento olografo di Adele Facciponti del 12.1.1999, che certamenteera opera grafica della predetta. Tale CTU aveva concluso nel senso deldifetto di autografia di Adele Facciponti quanto al testamento olografo del6.6.2005.1.1.
Il motivo non è fondato.La Corte territoriale, pur non scendendo all'esame critico delle singolerisultanze della suddetta CTU, non l'ha ignorata, ma ha ritenuto che daessa non fosse ricavabile una prova decisiva al fine di affermare la falsitàdel testamento olografo del 6.6.2005 di Adele Facciponti.Dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.sez. un. n. 12307/2015; Cass. n. 18363/2018), la parte che intendacontestare l'autenticità di un testamento olografo prodotto in giudizio perfar valere posizioni successorie ad esso ricollegabili ha l'onere di proporrela relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza dellascrittura testamentaria, alla quale si ricollega l'onere di provare i fattidedotti a suo fondamento, senza che il convenuto abbia l'onere dichiedere la verificazione della scrittura privata, non essendo applicabili inmateria le norme che ne regolano il procedimento, la Corte distrettuale hariconosciuto l'operatività dello stesso criterio di riparto dell'onereprobatorio anche nei giudizi, come quello in esame, che siano statiintrodotti prima del mutamento di orientamento delle Sezioni Unite del2015, con la proposizione della querela di falso contro un testamentoolografo pubblicato (Cass. n. 2116/2019;
Cass. n. 6050/1998; Cass.n.4571/1983).Il giudice di secondo grado è quindi partito dalla considerazione che legermane Giudice, nominate eredi universali da Adele Facciponti, nubile esenza figli, con il testamento pubblico del 23.6.1999, avevano basato laNumero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026loro tesi sulla falsità del testamento olografo del 6.6.2005 sugli esiti delleindagini grafologiche e su una serie di presunzioni.La Corte distrettuale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte chepressioni, curve, lunghezze, altezze) non matematicamente ponderabili efortemente opinabili, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza(Cass. n. 9631/2004), che può essere superato quando attraverso unavalutazione rigorosa degli altri elementi probatori esso risulti ancor piùinconsistente.
Ha perciò evidenziato che la già limitata consistenzaprobatoria attribuibile in genere alla consulenza grafologica, nella specieera confermata dal fatto che ben sei consulenze grafologiche, di cui trecollegiali, espletate nel doppio grado del giudizio civile e nel paralleloprocesso penale, erano pervenute a risultati differenti sull'autenticità, oapocrifìa del testamento olografo del 6.6.2005, ed ha quindi ritenuto che ilgiudizio sulla falsità dello stesso non potesse essere basato sullecontraddittorie indagini grafologiche espletate.In effetti, un ampio filone della giurisprudenza di questa Corte attribuiscealla consulenza grafologica un rilievo probatorio inferiore alle altreconsulenze tecniche per l'opinabilità delle valutazioni che le caratterizzanoe per la mutabilità nel tempo che caratterizzano la scrittura umana (vediCass. 13.9.2022 n. 26871;
Cass. sez. lav. 20.5.2004 n. 9631). QuestaCorte ha anche affermato, infatti, che in tema di verifica dell’autenticitàdella scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenzagrafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamentecerte, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione delproprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioniraggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ognigenere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma ancheche egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmenteritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementiNumero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026concreti sottoposti al suo esame (Cass. n. 2579/2009;
Cass. n.8881/2005).Se, quindi, l'impostazione dell'impugnata sentenza non può considerarsimetodologicamente sbagliata, e se è vero che alla CTU grafologica nonpoteva essere attribuita l'efficacia di prova legale vincolante che competeal giuramento ed alla confessione (Cass. sez. lav. 19.8.2000 n. 11011),ben poteva la Corte distrettuale formarsi il proprio convincimentonon aventi una gerarchia di valore (Cass. 12.5.1998 n. 4777; Cass.18.5.1994 n. 4833) e rimessi alla sua valutazione ex art. 116 c.p.c., senzache tale valutazione, se congruamente motivata, possa essere censuratanel giudizio di legittimità.Ne consegue che la prospettata censura è priva di fondamento, posto chenessun omesso esame è configurabile nel caso di specie.2) Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360 commaprimo n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e2729 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c..Ci si duole che la Corte distrettuale, nell'esaminare criticamente gli indiziutilizzati dal giudice di primo grado a sostegno dell'accoglimento dellaquerela di falso, li abbia considerati solo singolarmente, reputandolisforniti di valenza probatoria, senza considerare che essi, valutati nel lorocomplesso potevano completarsi vicendevolmente ed integrarsi con la CTUin rinnovazione espletata e con altri indizi non considerati, ed acquisirequindi efficacia probatoria (si richiama in proposito Cass. 2.3.2017 n.5374).
Si sostiene che la valutazione globale degli elementi probatoridisponibili avrebbe dovuto condurre all’accertamento della falsità deltestamento olografo impugnato.2.1. Il motivo non è fondato.Il Collegio rileva che, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, non vié stata alcuna violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio dellaNumero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026falsità del testamento olografo del 6.6.2005 di Adele Facciponti, chegravava sulle germane Giudice, e che si è ritenuto che non sia statosufficientemente assolto, e la violazione dell'art. 2697 c.c. non può essereinvocata allo scopo di dolersi dell'asseritamente errato apprezzamento delmateriale istruttorio.In tema di ricorso per cassazione, infatti, la violazione dell'art. 2697 c.c.non può essere dedotta attraverso la contestazione dell'apprezzamentoprobatorio operato dal giudice di merito, poiché tale violazione si configurasoltanto quando il giudice applica erroneamente la regola di giudiziofondata sull'onere della prova, attribuendolo a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie.Quanto alla violazione dell'art. 2729 c.c., è opportuno ricordare che lagiurisprudenza di questa Corte ha stabilito che in tema di provapresuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammetteresolo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nellarealtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità diindizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione dellasua sussistenza.
Il relativo procedimento logico deve articolarsi nei duemomenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartarequelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli cosìisolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazioneconsenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice),non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.Nella specie, la sentenza impugnata ha valutato gli elementi a disposizionerilevando, tra l’altro, che:Numero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026a) Gaetano Gioachino Mario Marturana, Calogero Greco, Romina Puma eSalvatore Magrì erano stati assolti con formula piena dall'imputazione difalsificazione del testamento in questione dalla sentenza del Tribunale diAgrigento del 12.4.2013;b) la circostanza che Adele Facciponti non avesse mai fatto uso, oltre chedel nome Adele, anche dei prenomi Edvige e Concetta, che figurano neltestamento olografo impugnato di falso, era comunque superabile;c) la circostanza che non vi fosse alcun rapporto di parentela tra il Macrì ela Facciponti era priva di gravità, sia perché il testamento pubblico del1999 della Facciponti aveva disposto di numerosi beni immobili e mobili afavore delle germane Giudice sia perché al Magrì era stata lasciata a titolodi legato solo una palazzina diruta di tre piani in pessime condizionistatiche;d) la circostanza che, dopo l'acquisto della palazzina da parte del Magrì, vifossero stati successivi passaggi di proprietà ravvicinati, dapprima afavore dei coniugi Calogero Greco e Romina Puma, e poi dagli stessi aGaetano Gioachino Mario Marturana, figlio di Angela Luvaro, proprietariadi un immobile confinante, non poteva destare sospetto, date le condizionidi ristrettezze economiche nelle quali si trovava pacificamente il Magrì.Ne consegue che, avendo la Corte di merito compiuto una propriamotivata valutazione delle presunzioni, il motivo in esame si risolve, insostanza, nel tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e nonconsentito esame del merito.3) Con il terzo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazionedell'art. 132 n. 4 c.p.c. e della nullità della sentenza impugnata perincongruità e contraddittorietà degli argomenti utilizzati, contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili ed illogicità manifesta.3.1.
Il motivo non è fondato.In disparte l'inammissibilità della censura di motivazione contraddittoriaed incongrua, se ritenuta sinonimo di insufficiente, non più formulabileNumero registro generale 11253/2020Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 12247/2026Data pubblicazione 01/05/2026dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. operata dall'art. 54comma 1, lett.
b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioninella L. 7.8.2012 n. 134, dalla motivazione sopra riportata della sentenzaimpugnata, risulta che la medesima ha pienamente soddisfatto ilcosiddetto "minimum costituzionale", rendendo pienamente comprensibilile ragioni che hanno indotto la Corte d’appello a ritenere non assoltol'onere della prova della falsità del testamento olografo del 6.6.2005 diAdele Facciponti, gravante sulle germane Giudice.4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.In base al principio della soccombenza, le ricorrenti vanno condannate insolido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimitàliquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, mentre nulla vadisposto per le spese quanto all'intimato Salvatore Magrì.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamentoin favore di Gaetano Gioachino Mario Marturana e di Calogero Greco eRomina Puma delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favoredel primo in euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltreIVA, CPA e rimborso spese generali del 15 per cento, ed a favore deiconiugi Greco-Puma in euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 percompensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15 per cento.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificatoa carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente