Cassation court reverses first instance for misallocating mandatory mediation burden to plaintiff instead of defendant in injunction opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court reversed the First Instance judgment, holding that the lower court incorrectly assigned the burden of initiating mandatory mediation to the plaintiff rather than the defendant. The plaintiff argued the defendant's representative lacked proper authority, but the appellate court found the initial procedural error regarding mediation responsibility was waived by the opposing party. Consequently, the court declared the opposition inadmissible due to the lack of a valid mediation objection and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; Art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010: In opposition proceedings to an injunction decree, the burden to request mandatory mediation falls on the defendant, not the plaintiff; failure to object to a procedural defect in mediation renders the opposition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato AlfioPaglione-ricorrente-controCondominio Via Fortore 8 in persona dell’amministratore pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1329/2020 depositata il03/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Davide De Giorgio.Numero registro generale 15223/2021Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12094/2026Data pubblicazione 30/04/2026Come emerge dal ricorso per cassazione, nel 2019 Marietta Vernacchio haproposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2073/2018 del 14.11.2018emesso dal Giudice di Pace di Pescara, decreto con cui le era statoingiunto il pagamento, in favore del Condominio di via Fortore 8,Montesilvano (PE), della somma di euro 2.901,46, oltre interessi e spese,a titolo di spese condominiali.
L’opponente ha sostenuto che la richiesta dicontroparte era illegittima e che non era dovuto alcunché.Il Condominio opposto, costituendosi in giudizio, ha chiesto che il giudiceadito volesse: - in via preliminare, disporre l’effettuazione dellamediazione obbligatoria; - nel merito, rigettare l’opposizione proposta econfermare il decreto ingiuntivo.A seguito dell’esito negativo del procedimento di mediazione perimpossibilità di comporre la lite a causa di assenza personale delCondominio, quest’ultimo ha eccepito che Antonio Scuncio, maritodell’opponente e delegato dalla stessa a partecipare alla mediazione, fosseprivo del potere di rappresentanza, sicché doveva ritenersi che MariettaVernacchio non avesse preso parte al procedimento di mediazione.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Pescara ha dichiaratoper tale motivo l’improcedibilità dell’opposizione, confermando il decretoingiuntivo.A seguito di impugnazione da parte di Marietta Vernacchio, nellaresistenza del Condominio, il Tribunale di Pescara, con sentenza n.1329/2020 pubblicata il giorno 03.12.2020, ha rigettato l’appello e hacondannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che, al fine di instaurare validamente la procedura di mediazione,la parte che avesse inteso delegare un terzo avrebbe dovuto munirequest’ultimo di procura sostanziale contemplante i poteri di disposizioneNumero registro generale 15223/2021Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12094/2026Data pubblicazione 30/04/2026dei diritti oggetto della controversia, con sottoscrizione autenticata da unpubblico ufficiale a ciò autorizzato.Marietta Vernacchio ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di un unico motivo.Il Condominio di via Fortore 8, Montesilvano (PE) non ha svolto attivitàdifensive.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione dell’art.8 d. lgs. 28/2010 (documento: procura speciale sostanziale rilasciatadall’appellante al sig. Antonio Scuncio in data 8.3.2019 – pag. unica;allegata al verbale d’udienza del 6.11.2019 – giudizio di primo grado).Secondo la ricorrente, nel corso del procedimento di mediazione le partisono tenute a presenziare con l’assistenza dei rispettivi difensori, ma nullavieta alle stesse di delegare un altro soggetto a rappresentarle nel corsodella procedura; a tal fine, il delegato necessita di una procura specialesostanziale, recante, ove i diritti in contesa non rientrino nell’ambito diapplicazione dell’art. 1350 c.c., la semplice sottoscrizione del delegante,senza necessità di autentica da parte di un pubblico ufficiale.Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.Al riguardo, deve premettersi che la Corte di cassazione può accogliere ilricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dalricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalleparti (cfr.:
Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 26991/2021; Cass. n.8208/2025).Le pronunce intervenute nei due gradi di merito presuppongonologicamente l’applicazione del principio secondo cui, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, spetta all’opponente l’onere di instaurareil procedimento di mediazione.Numero registro generale 15223/2021Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12094/2026Data pubblicazione 30/04/2026Detto principio, inizialmente affermato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n.24629/2015), risulta tuttavia superato dalla pronuncia delle Sezioni Uniten. 19596 del 18.09.2020, secondo cui, nelle controversie soggette amediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decretoingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decisele istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione deldecreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico dellaparte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia diimprocedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca deldecreto ingiuntivo.Tale orientamento interpretativo è stato poi recepito dal d. lgs. n.149/2022, che ha introdotto nel d. lgs. n. 28/2010 l’art. 5-bis, a normadel quale, quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata esercitatacon ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'oneredi presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha propostoricorso per decreto ingiuntivo.Pertanto, prima ancora di esaminare la questione relativa all’effettivitàdella partecipazione alla mediazione da parte dell’opponente, deverilevarsi che erroneamente è stato posto a carico della parte in questionel'onere di esperire il procedimento di mediazione, visto che esso avrebbedovuto gravare, al contrario, sul Condominio opposto.Ora, come è stato affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale dilegittimità, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il giudiceabbia erroneamente posto l'onere di esperire il procedimento dimediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in capo allaparte opponente, ponendosi così in contraddizione con il principio di dirittoaffermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19596 del 2020, ilsuccessivo rilievo del mancato esperimento della stessa si risolve nelmancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione, conNumero registro generale 15223/2021Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12094/2026Data pubblicazione 30/04/2026riguardo non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata,ma anche a quella (non tempestivamente sollecitata) che quell'onereavrebbe dovuto assolvere, con la conseguenza della sanatoria del difettodi procedibilità del giudizio (cfr.:
Cass. n. 27944/2025).2. In definitiva, il ricorso va accolto.La decisione impugnata va, pertanto, cassata con rinvio affinché lacontroversia sia decisa nel merito.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia al Tribunale di Pescara in persona di diversomagistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa