Court dismisses compensation of costs for the Ministry's absence, ruling it processually neutral and insufficient to justify cost reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Ministry of Justice's appeal against a lower court decision that compensated litigation costs based on the Ministry's absence. The appellant argued that the lower court erred by valuing the Ministry's non-attendance as a valid reason to reduce costs, whereas the Ministry contended such absence is processually neutral. The court ruled that mere absence does not meet the strict criteria for cost compensation and reversed the lower court's order, remanding the case for a new decision on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 170, D.P.R. n. 115/2002: The absence of a party constitutes a processually neutral conduct that does not justify the compensation of litigation costs, as it fails to demonstrate the exceptional reasons required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
IA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende– resistente –avverso la sentenza n. 786/2023 del TRIBUNALE di PESARO,depositata in data 14/11/2023;Numero registro generale 10616/2024Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 12030/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon la sentenza impugnata il Tribunale di Pesaro accoglievaparzialmente l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002, da Pesaresi Liana avverso il provvedimento diliquidazione delle competenze a lei spettanti a fronte dell’attivitàprofessionale prestata come difensore di fiducia della persona offesa,costituitasi parte civile in un procedimento penale a carico di terzi.
Inparticolare, il Tribunale riconosceva alla Pesaresi l’importo di € 2.334,maggiore di quello ab origine liquidato, ma compensava le spese delgiudizio di opposizione, ravvisando la sussistenza di giusti motivi, inquanto “… la mancata costituzione della controparte non ha aggravatol’attività difensiva del ricorrente” (cfr. pag. 11 del provvedimentoimpugnato).Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pesaresi Liana,articolando un solo motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione nelpresente giudizio di legittimità.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo del ricorso, la ricorrente si duole della violazioneo falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e 11 Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbeerroneamente compensato le spese valorizzando la mancatacostituzione del Ministero nel giudizio di opposizione; circostanza,questa, non idonea a giustificare la statuizione assunta, in punto dispese, dal giudice di merito.Numero registro generale 10616/2024Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 12030/2026Data pubblicazione 30/04/2026La censura è fondata.Deve darsi continuità al principio, più volte espresso da questaCorte, secondo cui la contumacia costituisce condotta processualmenteneutra, inidonea ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che l’art.92 c.p.c. richiede per giustificare la compensazione delle spese (cfr.Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 8273 del 27/03/2024, non massimata, pag.4; conf.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 833 del 13/01/2025, nonmassimata, pag. 3; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33825 del 23/12/2025,in corso di massimazione, pag. 3; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30832del 24/11/2025, non massimata, pag. 3 e s.; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 30830 del 24/11/2025, non massimata, pag. 2 e s.).Si impone quindi la cassazione della pronuncia impugnata, conrinvio della causa al Tribunale di Pesaro, in differente composizione, ilquale dovrà attenersi, oltreché al principio della neutralità dellamancata costituzione del Ministero, ai fini della statuizione in punto dispese, anche all’ulteriore criterio, parimenti affermato da questa Corte,secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misuraridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico caponon dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamentein presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.Sez.
U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063).Numero registro generale 10616/2024Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 12030/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, al Tribunale di Pesaro, in differente composizione. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alTribunale di Pesaro, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci