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Ordinanza — n. 12029/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against lower court's order for possession restitution in condominium courtyard dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12029/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by condominium owners against the Second Instance Court's order for possession restitution. The appellants argued they had exclusive possession of a courtyard for over 25 years, while the respondent claimed prior purchase and exclusive use by another owner. The court upheld the lower court's decision, finding the district judge's reasoning logical and sufficient to meet constitutional requirements for possession claims.

Regesto Legislator

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Art. 703 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.; The Court of Cassation confirms that a lower court's decision for possession restitution is valid if the reasoning is not vitiated by apparent error and meets the minimum constitutional standard of logical argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium possession restitution of possession exclusive possession appellate review procedural admissibility lower court reasoning constitutional minimum

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 703 c.p.c.
1286/2023 della CORTE DI APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 07/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso ex art. 703 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 703 c.p
1286/2023 della CORTE DI APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 07/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso ex art. 703 c.p.c.
art. 380 bis c.p
art. 1168 c.c
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4333 del 20/07/1979
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4333 del 20/07/1979, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002
L’utilità,pertanto, può essere rappresentata anche dalla destinazione del fondoservente, o di parte di esso “… a mera comodità o amenità del fondodominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo…” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5737 del 27/02/2019
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5737 del 27/02/2019, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022
anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022, Rv.664883).Infine, la motivazione resa dalla Corte distrettuale non risultaviziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idoneaad integrare il cd.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass.
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023

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Testo completo

10, presso l’avv. NICOLA D’IPPOLITO,che li rappresenta e difende- ricorrenti -controDI GIACOBBE CINNA, CAROTTI RITA, DI EUGENIO LUCIO, ZUNICATOMASINA, CAMELI MARISA, GABRIELLI ANNA MARIA e GABRIELLIGIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avv. ANGELA RONCHI– controricorrenti –nonchè controNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026TEODORI CARLA VITTORIATEODORI TERESATEODORI VITTORIOPARADISI SILVIA e PARADISI PIERO, eredi di SCARPONE RITACAMERINI RAFFAELLA, in proprio e quale erede di PRINCIPESSAGIUSEPPE, unitamente a PRINCIPESSA SARAARDENTE FABRIZIO, ARDENTE MICHELA e GROTTA ANTONIETTA,eredi di ARDENTE DOMENICO– intimati –avverso la sentenza n. 1286/2023 della CORTE DI APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 07/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso ex art. 703 c.p.c.

Di Giacobbe Cinna, ArdenteDomenico, Carotti Rita, Di Eugenio Lucio, Gabrielli Settimio, ScarponeRita, Teodori Carla Vittoria, Teodori Teresa, Teodori Vittorio e ZunicaTomassina evocavano in giudizio Vallese Wilma innanzi il Tribunale diTeramo, invocando la reintegrazione nel possesso di un cortile, conabbattimento del muro eretto dalla convenuta. Esponevano di essereproprietari di altrettanti appartamenti siti nel Condominio ResidenceGarden di Alba Adriatica e possessori da oltre 25 anni di un cortilepertinenziale della palazzina in condominio, che la Vallese aveva inparte recintato, appropriandosene.Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependodi aver acquistato la porzione del cortile da lei recintata, in comunionecon Spada Secondo, Vallese Luciana, Recchioni Giovanni, Vallese MariaTeresa e Ferranti Luciana, per acquisto fattone dalla precedenteproprietaria, Rizzo Sandra, giusta atto a rogito notar Cimmi in dataNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/20266.10.2005, rep. 41063.

Eccepiva inoltre che sulla porzione da leirecintata era stato sempre esercitato il possesso esclusivo da RizzoUmberto e, dopo la morte di costui, da Rizzo Sandra, e che eventualisconfinamenti di altri soggetti erano stati occasionali e meramentetollerati dai proprietari del bene.Intervenivano volontariamente in giudizio Principessa Giuseppe eCamerini Raffaella, essi pure condomini del medesimo ResidenceGarden, deducendo di vantare un possesso autonomo sulla porzionecontroversa, che avevano utilizzato per accedere al loro posto auto,diversamente irraggiungibile, e chiedevano la reintegrazione nelpossesso a favore dell’intera compagine condominiale.Assunti sommari informatori il Tribunale, a definizione della fasesommaria, ordinava la reintegrazione nel possesso con demolizionedella recinzione realizzata dalla Vallese.Veniva riassunto nel merito il giudizio ed integrato il contraddittorionei confronti di Recchioni Giovanni, Vallese Maria Teresa, SpadaSecondo, Vallese Luciana e Ferranti Luciano, comproprietari, insieme aVallese Wilma, della porzione di cortile oggetto di causa.

All’esito dellostesso il Tribunale, con sentenza n. 54/2020, accoglieva la domanda direintegrazione nel possesso, confermando l’ordine di rimozione diquanto eretto dalla Vallese e compensando le spese.Interponevano appello avverso detta decisione Vallese Wilma,Recchioni Giovanni, Vallese Maria Teresa, Spada Secondo, ValleseLuciana e Ferranti Luciano.Si costituivano in seconde cure Di Giacobbe Cinna, Carotti Rita, DiEugenio Lucio, Gabrielli Settimio, e Zunica Tomassina, resistendo algravame principale e spiegando appello incidentale in relazioneall’omessa pronuncia in merito alla richiesta, da loro asseritamenteNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026formulata in prime cure, di riconoscimento dell’usucapione dell’areacontroversa.Le altre parti del giudizio di primo grado, Principessa Giuseppe,Camerini Raffaella, Ardente Domenico, Scarpone Rita, Teodori CarlaVittoria, Teodori Teresa e Teodori Vittorio, rimanevano invececontumaci in appello.Con la sentenza impugnata, n. 1286/2023, la Corte di Appello diL’Aquila rigettava entrambe le impugnazioni, principale e incidentale,confermando la decisione di prima istanza.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione ValleseWilma e Recchioni Giovanni, affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso Di Giacobbe Cinna, Carotti Rita, DiEugenio Lucio, Zunica Tomasina, nonché Cameli Marisa, Gabrielli AnnaMaria e Gabrielli Giuseppe, questi ultimi tre in qualità di eredi diGabrielli Settimio.Le altre parti del giudizio di merito, Teodori Carla Vittoria, TeodoriTeresa, Teodori Vittorio, nonché Paradisi Silvia e Paradisi Piero (eredi diScarpone Rita), Camerini Raffaella, in proprio e quale erede, insieme aPrincipessa Sara, di Principessa Giuseppe, nonché Ardente Fabrizio,Ardente Michela e Grotta Antonietta (eredi di Ardente Domenico), nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.Con istanza di decisione datata 22.7.2024 i ricorrenti, avendoricevuto proposta di definizione anticipata ai sensi di quanto previstodall’art. 380 bis c.p.c., chiedevano la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.Numero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/20269611/2024 (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente o delconsigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, delcollegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso chela proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumerevalore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintadel giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.1027, 1028, 1063, 1065, 1067 e 1168 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omessodi considerare che il requisito fondamentale per il riconoscimento deldiritto di servitù di parcheggio, del cui possesso i ricorrenti in primecure avevano invocato tutela, è costituito dalla localizzazione, comeaffermato dalla sentenza n. 3925 del 13.2.2024 delle Sezioni Unite diquesta Corte.

Nel caso di specie, la domanda di reintegrazione avrebbeavuto ad oggetto l’intera area acquistata dal Vallesi Wilma e RecchioniGiovanni, unitamente agli altri comproprietari, senza specificazione diquale porzione di detta area sarebbe asservita al parcheggio.Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti denunziano la violazioneo falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132 e ss. c.p.c. e 118 disp.la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramenteapparente, senza chiarire su quali elementi di prova avrebbe fondato ilsuo convincimento e seguendo un iter logico-argomentativoassolutamente perplesso.Numero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026La due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.Come rilevato nella proposta di definizione anticipata, il tema dellalocalizzazione del diritto di parcheggio non è stato affrontato nel corsodei due gradi del giudizio di merito.

I due motivi di gravame propostidagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure riguardavano,rispettivamente, la configurabilità della tutela possessoria di unaservitù di parcheggio (primo motivo) e la valutazione delle risultanzeistruttorie operata dal Tribunale (secondo motivo). Il tema dellamancata o insufficiente localizzazione del parcheggio, dunque, non èstato mai discusso nel corso del giudizio di merito, ond’esso va ritenutonuovo, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità.In ogni caso, la Corte di Appello, esaminando il primo motivo digravame, ha richiamato il principio, affermato da questa Corte,secondo cui “Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spogliopuò avere ad oggetto anche il possesso corrispondente ad una signoriadi fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e,dunque, può realizzarsi con modalità tali da precludere al possessorela possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinatoindipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità delcorrispondente diritto reale” (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 7620 del16/03/2023, non massimata, pag. 9). La servitù di parcheggio, infatti,è stata ormai ammessa dalla giurisprudenza più recente di questaCorte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7561 del 18/03/2019, Rv. 653147e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 06/07/2017, Rv. 644848), ondel’esercizio della signoria di fatto corrispondente al predetto diritto realeè suscettibile di ricevere tutela possessoria. La protezione delpossesso di una servitù di passaggio e di uso di un cortile perparcheggiarvi autovetture, peraltro, è stata riconosciuta da tempo daNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026questa Corte (cfr.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4625 del 21/05/1987, Rv.453298).Peraltro, la Corte distrettuale ha anche dato atto, in occasione delloscrutinio del secondo motivo di appello, che le risultanze istruttorie,complessivamente valutate, confermavano l’iter logico-argomentativoseguito dal Tribunale, poiché “… ciò che rileva in specie non è il fatto dipoter continuare ad utilizzare gli stalli – circostanza, questa, giammailamentata dagli appellati – quanto piuttosto, e diversamente, laperpetrata e dimostrata limitazione in ordine alle modalità concrete diesercizio del loro diritto di godere dell’area dedicata alla rimessa deiveicoli, reso più gravoso per effetto della realizzazione del muretto edella privazione dell’area in questione.

Il che è sufficiente a legittimaree giustificare la tutela possessoria concessa” (cfr. pag. 5 della sentenzaimpugnata). L’esistenza degli “stalli”, confermata dal passaggio dellamotivazione della sentenza impugnata sopra richiamato, evidenzia cheil diritto di parcheggio era ben localizzato; pertanto, anche il requisitorichiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza invocatadagli odierni ricorrenti, risulta nella specie pienamente soddisfatto.Sotto altro profilo, va altresì evidenziato che nel caso di specie, comerilevato dalla Corte distrettuale, la domanda di tutela del possesso erafondata sul rilievo che le opere realizzate dalla Vallesi avessero reso piùdifficile l’esercizio del diritto di parcheggio, e tale punto dellamotivazione, non specificamente attinto dai motivi di ricorso, è di persé sufficiente a giustificare la tutela possessoria, dovendosi dareseguito, al riguardo, al principio secondo cui “In tema di servitùprediali, il concetto di utilitas è talmente ampio da ricomprendere ognielemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso distrumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimiobiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitùNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo …” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020, Rv. 659129; conf.

Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4333 del 20/07/1979, Rv. 400841). L’utilità,pertanto, può essere rappresentata anche dalla destinazione del fondoservente, o di parte di esso “… a mera comodità o amenità del fondodominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo…” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Rv. 557934;conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5737 del 27/02/2019, Rv. 652709;cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022, Rv.664883).Infine, la motivazione resa dalla Corte distrettuale non risultaviziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idoneaad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).La proposta di definizione anticipata, quindi, merita di essereconfermata.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui inNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre € 200 peresborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cassaavvocati, iva ed accessori tutti come per legge.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci