Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; case extinguished by mutual agreement of parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the opposing parties. The underlying dispute involved a property sale contract and subsequent claims for improvements and civil fruits between the Porfiri and Simoncini families. Since the procedural outcome resulted from a mutual agreement to abandon the litigation, the court dismissed the appeal without addressing the substantive merits of the property claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When the appellant withdraws the appeal and the respondent accepts, the judgment of the Court of Cassation is declared extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORFIRI FABRIZIO, PAPA LINA, PORFIRI FIORELLA, MARCANTONIGIOVANNI e MARCANTONI MARTINA, rappresentati e difesi dall’avv.GIANLUCA TOSCANO– controricorrenti –nonchè controPORFIRI GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avv. GIANCARLO FAZINumero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026– controricorrente –nonchè controPORFIRI GIORGIO e PORFIRI GIUSEPPA– intimati –avverso la sentenza n. 1222/2020 della CORTE DI APPELLO diANCONA, depositata in data 19/11/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione ritualmente notificato il 18.2.1988 Simonciniin proprio e nella qualità di tutore della madre Ciarrocca Elena ved.Porfiri, innanzi il Tribunale di Macerata, esponendo di aver sottoscrittocon Porfiri Pierino, dante causa dei convenuti, il 23.7.1974, uncontratto preliminare di compravendita di un immobile sito inMontecorsaro, distinto al locale catasto al foglio 16, part. 63, ex 13/B,di mq. 1856 e chiedeva la condanna dei predetti a dar corso all’impegnocontrattuale del loro defunto genitore e marito.
Con detto contratto ilpromittente venditore, proprietario dei 4/18 del bene immobile di cuianzidetto, ne aveva promesso in vendita la piena proprietà,impegnandosi così, secondo l’attore, a conseguire la proprietà deirimanenti 14/18.Veniva inizialmente dichiarata la contumacia dei convenuti, chetuttavia si costituivano tardivamente contestando la domanda echiedendone il rigetto.Con separato atto e successivo di citazione, notificato nel 1992,Porfiri Pio, Porfiri Fiorella, Mazziero Giulia, Valeri Desdemona, Porfiri IdaLinda e Porfiri Giuseppa, eredi di Porfiri Pio, evocavano a loro volta ingiudizio Simoncini Franco innanzi il medesimo Tribunale di Macerata,Numero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026invocando l’accertamento della loro comproprietà dell’immobileoggetto della prima causa, nella misura dei 14/18 del totale, e lacondanna del convenuto al risarcimento del danno arrecato al beneimmobile oggetto del giudizio ed alla restituzione dei relativi frutti civili.In questo secondo giudizio si costituiva Simoncini Franco,invocando il rigetto della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale,l’accertamento in suo favore dell’intervenuta usucapione del cespitecontroverso.
In subordine, il Simoncini chiedeva condannarsi gli attorial pagamento di una indennità per le migliorie da lui apportate alcespite.Le due cause venivano riunite e, previo espletamento di C.T.U. eprova testimoniale, e costituzione in giudizio di Castelli Annamaria,erede di Simoncini Franco, medio tempore deceduto, decise consentenza n. 408/2013, con la quale il Tribunale rigettava le domandedi accertamento dell’obbligo a contrarre e di usucapione, a suo tempoproposte dal Simoncini e coltivate poi dalla sua erede Castelli,accogliendo invece la subordinata di riconoscimento delle migliorie econdannando Porfiri Giorgio, Porfiri Paola, Porfiri Fabrizio, in proprio equale tutore della madre Ciarrocca Elena ved.
Porfiri, Porfiri Pio, PorfiriGiuseppa e Porfiri Gianluca al pagamento in favore della Castelli dellasomma di € 96.969,74 oltre interessi.Interponeva appello avverso tale decisione Porfiri Gianluca.Si costituivano in seconde cure Porfiri Giorgio, in proprio e qualeerede di Porfiri Paola, Ciarrocca Elena e Mazziero Giulia, medio temporedecedute; Porfiri Fabrizio, in proprio e quale erede di Porfiri Paola,Ciarrocca Elena e Mazziero Giulia; Porfiri Pio, in proprio e quale erededi Mazziero Giulia; Porfiri Fiorella; Valeri Desdemona; Porfiri Giuseppa,in proprio e quale erede di Mazziero Giulia;
Marcantoni Giovanni eNumero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026Marcantoni Martina, quali eredi di Porfiri Ida Linda; i quali spiegavanoa loro volta appello incidentale, aderendo a quello principale del PorfiriGianluca.Si costituiva anche Castelli Annamaria, spiegando anch’essaappello incidentale per riproporre le domande non accolte in primecure.Con la sentenza impugnata, n. 1222/2020, la Corte di Appello,previa ulteriore C.T.U. per la determinazione del valore locativo delcespite controverso, riformava parzialmente la decisione di primogrado, condannava di Porfiri Giorgio, Porfiri Fabrizio, Porfiri Pio, PorfiriMarcantoni Martina e Porfiri Gianluca al pagamento in favore dellaCastelli della somma di € 96.969,74 oltre interessi, ciascunolimitatamente alla quota ereditaria, a fronte delle migliorie apportateal bene controverso.
Condannava altresì Castelli Annamaria a pagareai predetti soggetti le somme di € 680, di € 69.316 e di € 240 a fardata dal 1.1.2019 al rilascio, con interessi, a titolo di restituzione deifrutti civili dell’immobile controverso.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione CastelliAnnamaria, affidandosi a sette motivi.Resistono con separati controricorsi, da un lato Porfiri Gianluca, edall’altro Porfiri Fabrizio, Papa Lina, erede di Porfiri Pio, Porfiri Fiorella,Marcantoni Giovanni e Marcantoni Martina, anche quale erede di ValeriDesdemona.Porfiri Giorgio e Porfiri Giuseppa non hanno svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.Prima dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositatorinuncia al ricorso e i controricorrenti hanno a loro volta dichiarato diaccettare la rinuncia.Numero registro generale 447/2022Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 11975/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONEAlla luce della rinuncia, debitamente accettata dalle particontroricorrenti, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.Nulla per le spese, delle quali peraltro le parti hanno espressamenteprevisto la compensazione.
P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci