Cassation court allows claim against utility company for tree damage, dismissing usucapion due to lack of authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the plaintiff's claim for damages against the utility company while dismissing the usucapion claim. The lower court found that the utility company confirmed the tree cutting activity and shifted responsibility to the contractor, whereas the usucapion failed due to missing authorization for the line installation. The court ruled that the lack of authorization only affects expropriation procedures, not the liability for damages caused by the existing infrastructure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 R.D. n. 1775/33; Art. 360 n. 3 and n. 5 c.p.c.: The absence of prior authorization for the installation of a utility line precludes the acquisition of a servitude by usucapion but does not exempt the utility company from liability for damages caused to adjacent vegetation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
avv.– ricorrenti –ControDE MONACO CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avv. FERNANDODELL’ESTATE ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest’ultimo in VAIRANO SCALO Via Napoli n. 281, giusta procura in– controricorrente–AZIENDA AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L. E UNIPOL SAIASSICURAZIONI S.P.A.- intimati -Numero registro generale 18129/2023Numero sezionale 1099/2026avverso la sentenza n.474/2023 della CORTE APPELLO NAPOLI,Numero di raccolta generale 11942/2026depositata in data 6/02/2023; Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del29/04/2026 dal Presidente dr. MAURO MOCCI;Concetta De Monaco, proprietaria di terreni coltivati a noccioleto,evocò Enel s.p.a. avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,domandando l’accertamento dei danni provocati alle piante da alcunioperai incaricati dall’Enel, titolare di un elettrodotto che attraversavail fondo attoreo.Si costituiva la convenuta, svolgendo domanda riconvenzionale diusucapione e chiedendo comunque la chiamata in causa della s.r.l.Azienda Agricola F.lli Annibali, a cui erano state appaltate leoperazioni di taglio e deramificazione.
A sua volta, la terza chiamatadomandava la chiamata in giudizio della propria assicuratrice UnipolSai.Espletata l’istruttoria del caso, il giudice adito respinse la domandadell’attrice ed accolse quella riconvenzionale di E-Distribuzione s.p.a.La soccombente impugnò la sentenza del Tribunale innanzi alla Corted’appello di Napoli. Resistettero tutte le altre parti.Con sentenza n. 474 del 6 febbraio 2023 il giudice di secondo gradoaccolse il gravame, rilevando – per quel che ancora interessa – che,diversamente dalle conclusioni del Tribunale, dovesse essere datorilievo al fatto che l’attività di taglio delle piante era stata confermatadalla stessa Enel, che aveva poi richiamato la responsabilitàdell’appaltatrice s.r.l.
F.lli Annibali, in virtù dello spazio di autonomiaorganizzativa ed imprenditoriale ad essa riservato.In ogni caso, gli alberi per i quali era stato richiesto il risarcimentosarebbero ricaduti al di fuori della fascia di rispetto dell’elettrodotto.Quanto poi all’acquisto della servitù per usucapione, sarebbemancato il necessario presupposto della preventiva autorizzazione2 di 6Numero registro generale 18129/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 11942/2026all’impianto della linea, da parte della competente autorità, ai sensiData pubblicazione 30/04/2026dell’art. 108 R.D. n. 1775/33.Con il rigetto della domanda di usucapione, venne in definitivaaccolta la domanda risarcitoria della De Monaco, per € 17.549,40,oltre interessi, nei confronti di E-Distribuzione e F.lli Annibali, in viasolidale, e vennero respinte le domande di manleva delle appellate.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoliricorrono E-Distribuzione s.p.a. e Enel s.p.a. sulla scorta di tremotivi.Concetta De Monaco resiste con controricorso mentre sono rimasteintimate la s.r.l.
Azienda Agricola F.lli Annibali e Unipol Sai s.p.a.In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1158 c.c., 108 e 119 R.D. 11 dicembre 1933n. 1775.E-Distribuzione s.p.a. e Enel s.p.a. contestano l’affermazione dellasentenza impugnata che l’allegazione della preventiva autorizzazioneall’impianto della linea elettrica sarebbe stato un presuppostoindefettibile per l’accoglimento della domanda di usucapione.
Infatti,la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione avrebbe naturadi servitù volontaria e la normativa del R.D. n. 1775 non sarebbe néesclusiva né inderogabile.Il motivo è fondato.Va data continuità al principio affermato da questa Corte Suprema,secondo cui la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione hanatura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti perl'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazionedi un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto aservitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere3 di 6Numero registro generale 18129/2023Numero sezionale 1099/2026del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza dellaNumero di raccolta generale 11942/2026conversione di una situazione di fatto in una situazione Ddait a dpuibrbiltictaozio ne 30/04/2026(Sez. 2, n. 28271 del 4 novembre 2019).Del resto, sempre in tema di servitù di elettrodotto, la normativacontenuta nell'art. 119 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 non è néesclusiva né inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma normalesul quale si modella detta servitù e non esclude pertanto che questapossa essere costituita anche per libera convenzione o negli altrimodi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione(Sez. 2, n. 5606 del 18 giugno 1996).In definitiva, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare lasussistenza o no degli elementi costitutivi dell’usucapione, senzaarrestarsi di fronte alla mancanza dell'autorizzazione all'impiantodella linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione dellaservitù in via espropriativa (cfr.
Sez. U. n. 18081 del 15 settembre2015).2. Mediante il secondo mezzo, le ricorrenti assumono la violazionee falsa applicazione degli artt. 1140, 1144, 1158, 2697, 2730 e 2733c.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero ritenuto nonconfessoria la dichiarazione resa dalla De Monaco in sede diinterrogatorio formale, il 14 ottobre 2015. Ella avrebbe confermatola presenza sui suoi terreni di un tratto di linea elettrica in esercizio,quantomeno dagli anni 80, con la precisazione che il possesso eraavvenuto contro la sua volontà.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il vizio di motivazionesu un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sullavalutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali,ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto dellaprova o il contenuto del documento trascurato o erroneamenteinterpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione,al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività4 di 6Numero registro generale 18129/2023Numero sezionale 1099/2026dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principioNumero di raccolta generale 11942/2026dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la SupremDaata pCuboblrictaezio ne 30/04/2026deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzionicontenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire conindagini integrative (Sez. 6-3, n. 19985 del 10 agosto 2017).Nell’ipotesi in discussione, la doglianza è aspecifica perché omette diriportare il testo della dichiarazione della De Monaco, impedendodunque a questa Corte di valutarne il carattere asseritamenteconfessorio.3.
Attraverso la terza doglianza, E-Distribuzione s.p.a. e Enel s.p.a.lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1144,1158, 2697, 2730 e 2733 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ed omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c.La sentenza impugnata avrebbe mancato di considerare la naturavolontaria e non coattiva della servitù di elettrodotto e non avrebbeconsiderato fatti decisivi per il giudizio.Il predetto motivo resta logicamente assorbito dall’accoglimento delprimo.In relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata deve esserecassata ed il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appellodi Napoli in diversa composizione, regolerà altresì il governo dellespese del giudizio di legittimità.
P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie ilprimo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo edassorbito il terzo, e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026.5 di 6Numero registro generale 18129/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 11942/2026Il PresidenteData pubblicazione 30/04/2026Mauro Mocci6 di 6