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Ordinanza — n. 11846/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against default judgment by admitting testimonial evidence to contest invoice amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11846/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal against a default judgment issued in favor of a professional geologist. The Consorzio argued that the invoice amount was invalid because an agreement limited payment to a public contribution, a claim the lower court rejected based on the invoice's evidentiary value. The court held that invoices alone cannot prove the existence or exact amount of a debt when the debtor contests the sum, requiring specific objection or alternative proof like testimony.

Regesto Legislator

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Art. 2710 cod. civ.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: Invoices serve as mere accounting documents for default judgments but do not constitute written contracts proving debt existence or liquidation; the debtor must specifically contest the amount, and if unchallenged, the creditor must prove the claim's correctness via other means such as testimonial evidence.

Parole chiave

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default judgment invoice evidentiary value contest amount testimonial evidence civil procedure debt proof cassation appeal controprestazione contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 2710 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Com’ènoto, infatti, detta eccezione può essere fondata solo ove sia stato2 di 5Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/2026sollevato un motivo di gravame di cui all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 4 c.p.c.
Com’ènoto, infatti, detta eccezione può essere fondata solo ove sia stato2 di 5Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/2026sollevato un motivo di gravame di cui all’art. 360, comma 1, n.
Art. 3, comma 2, d.lgs. 149/2022
Com’ènoto, infatti, detta eccezione può essere fondata solo ove sia stato2 di 5Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/2026sollevato un motivo di gravame di cui all’art. 360, comma 1, n.
Art. 115, 116, 177, 187, 188, 189, 244 Cost.
Art. 244 cod. proc. civ.
art. 348-ter c.p
art. 360, comma 4 c.p
Com’ènoto, infatti, detta eccezione può essere fondata solo ove sia stato2 di 5Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/2026sollevato un motivo di gravame di cui all’art. 360, comma 1, n.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza e delprocedimento per inosservanza di disposizioni regolatrici del processo(art. 112 cod. proc. civ.) in relazione all’art.
art. 2697 cod. civ
eart. 2697 cod. civ.) in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3091 del 07.02.2025
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022
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Testo completo

OCCIO ANGELA;- ricorrente –controSALVATORE RENATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PARENTE- controricorrente -avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LARINO n. 521/2023,depositata il 26/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere CRISTINA AMATO.Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/20261. In data 22.10.2020 veniva emesso decreto ingiuntivo n.223/2020 in favore di Salvatore Renato per l’importo di euro 1.882,35quale compenso professionale per la redazione di relazione geologia egeotecnica in riferimento a lavori di riparazione per miglioramentosismico del PEU 206 SP1 in Santa Croce di Magliano, commissionatadal Consorzio per la Ricostruzione del Palazzo Pilla (il ‘Consorzio’).1.1.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal Consorzio innanzi alGiudice di Pace di Larino.Eccepiva l’opponente l’esistenza di un accordo tra le parti, in forzadel quale il compenso sarebbe stato limitato all’importo del contributopubblico di cui il Consorzio avrebbe beneficiato.Il Giudice di pace di Larino rigettava l’opposizione proposta.Il Consorzio proponeva appello avverso la pronuncia.2. Il Tribunale di Larino rigettava l’appello e confermava la sentenzaimpugnata, sostenendo che il valore indiziario delle fatture può essereaffermato solo quando la fattura sia stata contestata in manieraspecifica e circostanziata, mentre, in mancanza di siffattacontestazione, la fattura può certamente costituire un valido elementodi prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare;3.

Il Consorzio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivie illustrato da memoria.Resiste Salvatore Renato depositando controricorso illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità sollevata dal ricorrente per «doppia conforme». Com’ènoto, infatti, detta eccezione può essere fondata solo ove sia stato2 di 5Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/2026sollevato un motivo di gravame di cui all’art. 360, comma 1, n.

5) cod.proc. civ.Sul punto, occorre precisare che, nonostante l’abrogazione da partedel d.lgs. n. 149/2022 dell’art. 348-ter c.p.c., contenente la disciplinarelativa alla preclusione derivante dalla omogeneità di pronunce neidue gradi di giudizio di merito, cui consegue l’esclusione dellapossibilità di ricorrere in cassazione «per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»,tale disposto ha trovato piena trasposizione nella nuova formulazionedell’art. 360, comma 4 c.p.c. (così come modificato ex art. 3, c. 27,d.lgs. 149/2022, contenente disposizioni che hanno effetto a decorreredal 1° gennaio 2023) ragione per cui può essere utilizzata a sostegnola medesima giurisprudenza, applicabile ai giudizi introdotti con ricorsonotificato a decorrere da tale data, dunque anche al presente giudizio.2. Tanto chiarito, con il primo motivo si deduce violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (artt. 115, 116 e 645 cod. proc. civ. eart. 2697 cod. civ.) in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc.civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenutoprovato l’importo ingiunto sulla base delle fatture azionatemonitoriamente in quanto non contestate in sede stragiudiziale.Lamenta, in particolare, che il giudice d’appello si sia distaccatodall’orientamento giurisprudenziale per il quale ai fini probatori non èsufficiente il mero silenzio dell’assenza di contestazioni, essendonecessaria anche la presenza di atti e fatti diversi e ulteriori al silenzio(c.d. silenzio circostanziato).3. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza e delprocedimento per inosservanza di disposizioni regolatrici del processo(art. 112 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) cod.proc. civ. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115,3 di 5Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/2026116 e 645 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ.) in relazione all’art. 360,n.

3) cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che il giudice di merito haerrato nel ritenere generica la contestazione in appello in relazione allefatture: stando alla giurisprudenza di legittimità, non occorreva unacontestazione specifica delle fatture, in quanto il debitore ha l’onere dicontestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionistase conteggiata in modo dettagliato, essendo invece sufficiente eccepirela semplice non debenza del compenso laddove questa sia indicata –come nel caso concreto - in modo complessivo e globale senzaspecificazioni, spettando al contrario al creditore dimostrare lacorrettezza della propria pretesa sulla base di altri parametri (come ades. le convezioni tra le parti).4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (artt. 24 e 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 189 e244 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, n.

3) cod. proc. civ. Lapronuncia è censurata per aver rigettato erroneamente la richiesta diprova testimoniale, che sarebbe stata resa da un soggetto concompetenze specifiche e avrebbe potuto portare all’accoglimentodell’opposizione, in quanto avrebbe dimostrato l’accordo nel senso cheal professionista sarebbe spettato non il compenso riportato nellefatture bensì quello erogato a titolo di contributo pubblico dalla RegioneMolise.5. Il terzo motivo merita accoglimento.È principio consolidato quello per cui nell'eventuale giudizio diopposizione la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito,esso dovrà essere dimostrato dall’opposto con gli ordinari mezzi diprova (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 3091 del 07.02.2025; Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023), anche a mezzo di provatestimoniale.4 di 5Numero registro generale 22991/2023Numero sezionale 1352/2025Numero di raccolta generale 11846/2026Data pubblicazione 29/04/2026Nel caso che ci occupa il Consorzio non ha contestato l’esistenzadel credito nel corso del rapporto, ma ne ha contestato l’ammontare.Del resto, la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di undecreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa: essa è un merodocumento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., far provadei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assumela veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa èinidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquiditàe dell’ammontare di un credito (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309del 14/10/2022).6. Avendo il Collegio accolto il terzo motivo del ricorso, i primi duevanno dichiarati assorbiti vertendo su questioni connesse alla valenzaprobatoria delle fatture de quibus.Conclusivamente, accolto il terzo motivo, assorbiti i primi due, lapronuncia merita di essere cassata e il giudizio rinviato al medesimoTribunale di Larino, in persona di diverso magistrato.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso,dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinviala causa al Tribunale di Larino, in persona di diverso magistrato, chedeciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI5 di 5