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Ordinanza — n. 11837/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding monocratic judge's power to rule on document inadmissibility under Art. 222 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11837/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an attorney against a lower court's dismissal of a fee claim. The lower court ruled that a document signed in blank in 1991 was inadmissible because the client failed to appear for an inquiry under Article 222 of the Civil Procedure Code. The court held that the monocratic judge correctly decided on the document's inadmissibility without needing to rule on the separate issue of forgery, which requires a collegial body.

Regesto Legislator

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Art. 222 cod. proc. civ.; Art. 225 cod. proc. civ.: The monocratic judge may rule on the inadmissibility of a document under Art. 222 without referring the question of forgery to a collegial body, as Art. 225 only reserves specific decision-making powers to the collegial tribunal.

Parole chiave

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document inadmissibility signed in blank querela di falso monocratic judge collegial tribunal Civil Procedure Code inquiry under Art. 222 credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 222 cod. proc. civ.
In tesi: non è necessariaprocura speciale del difensore di avvalersi del documento confutato difalso ex art. 222 cod. proc. civ.; procura necessaria solo nella diversaipotesi di proposizione di querela di falso (Cass.
Art. 159 cod. proc. civ.
– Art. 159 cod. proc. civ. –Art- 161 cod.
Art. 161 cod. proc. civ.
Art. 186/quater cod. proc. civ.
– Art. 186/quater cod. proc. civ. – Art.
Art. 354 cod. proc. civ.
Art. 225 cod. proc. civ.
con riguardoall’art. 225 cod. proc. civ. – Art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, delD.P.R.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, delD.P.R.
art. 222 cod. proc. civ
In tesi: non è necessariaprocura speciale del difensore di avvalersi del documento confutato difalso ex art. 222 cod. proc. civ.; procura necessaria solo nella diversaipotesi di proposizione di querela di falso (Cass.
art. 2697 cod. civ
con riguardoall’art. 2697 cod. civ., art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016
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Testo completo

ontroZAMBAITI MARINA;- intimata -avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 5173/2018,depositata il 25/07/2018;lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nellapersona del dott. CARMELO CELENTANO;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere CRISTINA AMATO.1. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda di pagamento delcompenso professionale preteso dall’avv. Stefano Menicacci neiNumero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026confronti di Marina Zambaiti, ponendo le spese di giudizio a caricodell’attore soccombente.1.1.

A fondamento della sua domanda, l'avvocato Menicacci avevaallegato l’atto promosso dal legale afferente ad un ricorso percassazione, avente ad oggetto opposizione a precetto, recante amargine il mandato ad litem sottoscritto dalla Zambaiti.1.2. La convenuta eccepiva di non avere mai conferito mandato alleliti all'avvocato Menicacci a lei sconosciuto, di non essersi mai portatanel suo studio e di aver appreso della pendenza del giudizio dilegittimità soltanto dal nuovo difensore della controparte.Esponeva la Zambaiti che nel lontano 1991 ella aveva conferitoincarico ad altro avvocato, Nicola Staniscia, per promuovere azione neiconfronti di un istituto di vigilanza per inadempimento delleobbligazioni contrattuali da questo assunte riguardo ad un immobile disua proprietà.In tale occasione, sosteneva la Zambaiti di aver rilasciato procuraalle liti firmando a margine più fogli bianchi, laddove le veniva indicatodal professionista Staniscia.Secondo la tesi difensiva della convenuta, l'avvocato Menicacciavrebbe utilizzato uno di quei fogli sottoscritti nel 1991, da lei e dall'exconiuge, riempiendolo 18 anni dopo dall’apposizione delle firme per unricorso in cassazione del quale non era, peraltro, mai stata messa alcorrente.2.

Avverso la pronuncia del Tribunale di Roma veniva promossoappello dall’avvocato soccombente e, con sentenza n. 5173/2018, laCorte d’Appello di Roma rigettava il gravame, sostenendo – per quelche qui ancora rileva - che:2 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026- non era indispensabile la preventiva acquisizione dell'originale deltesto della scrittura contenente la procura: trattandosi di abuso difoglio firmato in bianco e dovendo il giudice istruttore procedere ex art.222 cod. proc. civ. a chiedere alla parte che ha prodotto il documentose intende valersene in giudizio, il deposito dell'originale seguel'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, come anche ilgiudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querelae, infine, la presentazione della medesima;- in tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancatarisposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivolto dalgiudice ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ. equivale a rispostanegativa;- quanto alla doglianza in virtù della quale la decisione sulla querelasarebbe stata pronunciata dal giudice monocratico in luogo di quellocollegiale, il giudice monocratico ha accertato la rilevanza processualedell'atto investito dalla querela di falso e si è pronunciato sulla suaammissibilità: alcuna decisione è, invece, stata assunta dal predettogiudice in ordine al rigetto della querela, ovvero sull'accertamento dellafalsità.3.

Stefano Menicacci ha promosso ricorso per Cassazione affidatoa tre motivi e illustrato da memoria.Resta intimata Marina Zambaiti.Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso,ritenendo infondato il primo motivo, in parte inammissibile e in parteinfondato il secondo, inammissibile il terzo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n.

3) cod. proc. civ. con riguardoall’art. 2697 cod. civ., art. 2702 cod. civ., art. 214 e art. 221 cod. proc.3 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026civ. – Omessa valutazione di una circostanza determinante. Ilricorrente censura la sentenza della Corte di Appello nella parte in cuiha respinto l’eccezione di inammissibilità della querela di falso sullabase del fatto che la procura era stata firmata in bianco in assenza diun «patto di riempimento», e che l’acquisizione dell’originale dellostesso era da ritenersi irrilevante.

A giudizio del ricorrente, qualora sisostenga che la firma sia stata apposta «in bianco» e poi il foglioabusivamente riempito, è compito della parte contro la quale lascrittura è stata prodotta doverlo provare, circostanza non verificatasi.È, dunque, illegittima la decisione che ha ritenuto ammissibile laquerela de qua in difetto di valutazione della circostanza determinantedi carenza di prova dell’assenza di «patto di riempimento» in parola.Per stessa ammissione della resistente, la Zambaiti rilasciava delegaalla rappresentanza e alla difesa mediante apposizione della firma amargine di più fogli indicati dal professionista, e tale sottoscrizione era,dunque, volta alla proposizione di giudizi: pertanto, il rapportoprocessuale con i propri patrocinatori non è stato messo in discussione.1.1.

Il motivo è infondato.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quellosecondo cui la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmatoin bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte incui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza diuno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddoveil riempimento abbia avuto luogo contra pacta; ciò che rileva, dunque,ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato alriempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri afar apparire il documento come collegato ad un'operazione economicadiversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta (ex multis:Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023; Cass. Sez. 2,4 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5417del 07/03/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21600 del 20/09/2013;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 26915 del 21/12/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5245del 10/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 308 del 11/01/2002).1.2.

La Corte d’Appello espone che, secondo la tesi di parteappellata, l'avvocato Menicacci si servì, per l'introduzione del giudizioinnanzi alla Corte di Cassazione (attività difensiva per la quale chiedevail compenso), del foglio sottoscritto in bianco dalla Zambaiti nel 1991e rimasto nella disponibilità dell'avvocato Nicola Staniscia,riempiendolo abusivamente.Si tratta, dunque, di un'ipotesi in cui viene eccepita dall’autricedella sottoscrizione la mancanza assoluta dello ius postulandi e, quindi,di un'ipotesi di falso materiale, rimanendo il comportamento abusivodel difensore estraneo alla sfera di controllo dell'autore apparente dellaprocura.Tanto rendeva la querela di falso ammissibile, al fine di rimuoverel'efficacia probatoria del documento potenzialmente atto ad inciderenella ricostruzione del rapporto fra le parti posto a base della domanda.Appare, dunque, inconferente la censura del ricorrente: nel casoche ci occupa, la valenza probatoria dell’apposizione dellasottoscrizione da parte della Zambaiti e dell’ex coniuge su un fogliobianco rilasciato ad un difensore poteva essere inficiata solo con laquerela di falso, poiché, come correttamente argomentato dalla Cortedistrettuale (cfr. sentenza p. 6, 1° capoverso), detta sottoscrizione nondimostrava affatto l’esistenza anche di un patto di riempimento neiconfronti di un diverso difensore, ma evidenziava che la firma dovevaintendersi, essa stessa, come attestazione di delega ad azioni5 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026giudiziarie riferite all’avvocato Staniscia, con il quale resta incontestatal’esistenza di un rapporto professionale.

Né, precisa la Cortedistrettuale (p. 9, ultimo capoverso), vi è agli atti prova alcuna dellasussistenza di un mandato defensionale tra Menicacci e Zambaiti, taleda giustificare l’esistenza di un patto di riempimento.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n.

3) cod. proc. civ. con riguardoall’art. 2697 e art. 2702 cod. civ. – Art. 222 e 225 cod. proc. civ. Sicensura per genericità della motivazione la decisione che ha ritenutoirrilevante l’allegazione dell’originale: il ricorrente evidenzia, di contro,come quest’ultima sia necessaria sempre. Con una seconda censura silamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui afferma che ilricorrente non ha voluto avvalersi del documento impugnato. Risultadagli atti (verbale di udienza del 04/06/2013) che il giudice istruttoreha di fatto impedito al procuratore dell’odierno ricorrente di rendere ladichiarazione in parola, sulla base del fatto che questi non fosse inpossesso di procura speciale per effettuare la dichiarazione di avvalersidel procedimento ex art. 222 cod. proc. civ.

In tesi: non è necessariaprocura speciale del difensore di avvalersi del documento confutato difalso ex art. 222 cod. proc. civ.; procura necessaria solo nella diversaipotesi di proposizione di querela di falso (Cass. n. 7054/1992). A tantodeve aggiungersi che la mancata risposta al Giudice Istruttoresull’interpello ex art. 222 cod. proc. civ. deve equipararsi a rispostaaffermativa (Cass. n. 6185/1998).2.1. Il motivo non merita accoglimento in tutte le censureprospettate.2.2. Sulla questione dell’allegazione dell’originale, come si avràmodo di chiarire più oltre, il giudizio di querela di falso non si è maicelebrato nel caso di specie, essendosi chiuso in fase istruttoria con il6 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026rigetto della domanda a causa dell’inutilizzabilità del documento di cuisi discute (il mandato difensivo per il ricorso per cassazione) stante lamancanza di un’esplicita conferma, da parte di Menicacci, della volontàdi volersene servire.Sì che la doglianza è inammissibile per mancanza di interesse.2.3.

Quanto alla censura attinente all’assenza di una procuraspeciale in capo al rappresentante dell’avv. Menicacci nel procedimentoper querela di falso: si tratta di questione nuova, non affrontata nellapronuncia impugnata, e come tale inammissibile in questa sede. Né ilricorrente indica a questa Corte - in omaggio ai principi di specificitàed autosufficienza – dove avesse sollevato la doglianza, riportandonele parti rilevanti.A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «ovecon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non visia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alfine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi algiudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienzadel ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminareil merito della suddetta questione» (ex multis:

Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 13403 del 17/05/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del24/01/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 23675 del 18/10/2013).2.4. Quanto alla valenza della mancata risposta della parte che haprodotto la scrittura all’interpello del giudice ex art. 222 cod. proc. civ.,questa Corte ha più di recente optato per la diversa soluzione del valore7 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026negativo della mancata risposta, in ordine al se la medesima parteintenda avvalersi in giudizio del detto documento.Tanto in ragione del fatto che, in aderenza alla lettera e allo spiritodella norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documentoimpugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano,un’esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata conla produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sésola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizionedella querela, a consentirne l'uso) e, dunque, un'esplicita rispostaaffermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con uncomportamento decisamente equivoco, qual è la renitenza o il silenzio(Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 15493 del 05/11/2002; v. anche: Cass. Sez.3, Sentenza n. 11912 del 07/08/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 883del 18/01/2006; più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1083 del20.01.2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23700 del 2014).3. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. con riguardoall’art. 225 cod. proc. civ. – Art. 2394 cod. civ. – Art. 50/bis cod. proc.civ. – Art. 50/quater cod. proc. civ. – Art. 156 cod. proc. civ. – Art. 157cod. proc. civ. – Art. 158 cod. proc. civ. – Art. 159 cod. proc. civ. –Art- 161 cod. proc. civ. – Art. 186/quater cod. proc. civ. – Art. 354 cod.proc. civ. Ad avviso del ricorrente la sentenza è affetta da vizio di nullitàin quanto, a seguito della sospensione del giudizio di merito, ladecisione sulla querela di falso doveva essere assunta non da organomonocratico, ma collegiale.

La sentenza impugnata ha ritenuto correttala decisione del giudice monocratico sulla querela de qua sulpresupposto della sua esclusiva competenza in fase istruttoria. Questaaffermazione è in contrasto con il tenore letterale della sentenza in cuiè espressamente indicato che la decisione sulla querela di falso non è8 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026stata rimessa al collegio, ma adottata direttamente dal giudicemonocratico.3.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha con chiarezza e correttamente rilevato che,nel caso di specie, l’attore non si presentava all'udienza fissata perl'interpello ex art. 222 cod. proc. civ. ai fini della dichiarazione se egliintendeva avvalersi del documento, sì che il Tribunale ha dichiaratol'inutilizzabilità di detto documento, rigettando la domanda(inizialmente dichiarata ammissibile), senza con ciò assumere alcunadecisione in merito all’accertamento della falsità.Come ben sintetizza il PM:

«… la pronuncia adottata dal giudicemonocratico non ha riguardato la decisione della querela, che nonavrebbe potuto essere adottata dal giudice monocratico, maesclusivamente l’inutilizzabilità del documento ex art. 222 cod. proc.civ., che ha fondato la decisione di rigetto della domanda, decisioneconsentita, poiché l’art. 225 cod. proc. civ., nell'imporre la pronunciadel collegio, non detta una regola di trattazione collegiale delprocedimento, ma esprime solo una riserva al tribunale incomposizione collegiale limitatamente ai poteri decisori (Sez. 2,Sentenza n. 8705 del 03/05/2016), essendo riservate al giudiceistruttore le domande che possono essere decise indipendentementedal documento impugnato».4.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale,in mancanza di attività difensiva della controparte.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di9 di 10Numero registro generale 7390/2019Numero sezionale 1351/2025Numero di raccolta generale 11837/2026Data pubblicazione 29/04/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, delD.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI10 di 10