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Ordinanza — n. 11823/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed via settlement; parties extinguished proceedings by joint waiver under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11823/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a joint transaction signed by both parties and their heirs. Ninetta Livia had appealed a first-instance judgment regarding the dissolution of an inheritance community and testamentary legacies, while Raimondo Livia and his heirs counter-argued. The court ruled that the joint waiver of the appeal satisfied statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the litigation without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.: A joint waiver of the cassation appeal by the appellant and the respondent, or their successors, validly extinguishes the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint waiver of appeal extinguishment of proceedings inheritance community dissolution testamentary legacies civil procedure code joint transaction litigation costs compensation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

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Testo completo

controLIVIA RAIMONDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINOCLAUDIO;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANIA n.441/2019, depositata il 25/02/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere CRISTINA AMATO.1. Ninetta Livia conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diModica, il fratello Raimondo Livia per chiedere lo scioglimento dellacomunione ereditaria tra loro sussistente a seguito del decesso dellamadre.2. Con sentenza n. 46/2015 il Tribunale di Ragusa (divenutocompetente a seguito della unificazione degli uffici giudiziari nel2013), disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria eNumero registro generale 14260/2019Numero sezionale 1350/2025Numero di raccolta generale 11823/2026assegnava a Raimondo Livia l’immobile e il garage siti in Modica;Data pubblicazione 29/04/2026condannava lo stesso al pagamento in favore della sorella dellasomma di €. 39.413,44 oltre accessori; condannava Ninetta Livia alpagamento in favore del fratello della somma di €. 700,00 oltreaccessori.3.

Avverso tale sentenza proponeva appello Raimondo Liviainnanzi alla Corte d’Appello di Catania, chiedendo il rigetto delladomanda di fruttificazione nonché il riconoscimento, qualetestamento olografo, della scrittura del 15 settembre 1996contenente disposizioni testamentarie a favore di esso appellante e,in particolare, l’esistenza di un legato di credito di €. 17.151,26 alladata del 31 gennaio 2007, oltre alla rivalutazione e interessi.Costituitasi, Ninetta Livia chiedeva il rigetto dell’impugnazione e,in via incidentale, la modifica della sentenza di rigetto della domandadi rimborso delle somme o la riduzione delle stesse, nonchél’accoglimento della domanda di condanna del fratello al rimborsodelle spese per la dichiarazione di successione della madre e lamodifica della statuizione sulle spese di CTU espletata nel primogrado.4.

Con sentenza n. 441/2019 la Corte di Appello di Cataniaaccoglieva l’appello e rigettava la domanda di pagamento dei fruttidi Ninetta Livia con riferimento al garage e la condannava, inadempimento del legato di credito di cui al testamento olografo del15 settembre 1996, a corrispondere al fratello la somma di €.7.097,24 (metà del legato di credito, l’altra metà da prelevarsidall’asse della madre), oltre interessi legali. Accoglieva parzialmentel’appello incidentale e condannava Raimondo Livia a rimborsare allasorella la somma di €. 191,09, oltre interessi legali, pari alla metàdell’ammontare delle spese di dichiarazione di successione.5.

Ninetta Livia proponeva ricorso per cassazione affidandolo aquattro motivi, contrastato da Raimondo Livia.2 di 3Numero registro generale 14260/2019Numero sezionale 1350/2025Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale delNumero di raccolta generale 11823/202607.05.2025. Data pubblicazione 29/04/20266. Intervenuta soluzione transattiva in data 18.03.2025, conistanza firmata congiuntamente dagli avvocati di entrambe le parti,Ninetta Livia e gli eredi di Raimondo Livia (Assunta Cassese, LucaLivia, Simone Livia e Francesco Livia), deceduto nel corso delpresente giudizio, per mezzo dei rispettivi difensori, facevanopervenire a questa Corte istanza congiunta di estinzione delprocesso, per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.7.

L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cuiagli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art.391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni perdichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.8. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizioe compensa le spese di lite fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3