Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal of lawsuit by all parties with compensation of costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a joint withdrawal of the lawsuit by all parties. The original dispute involved a professional fee claim against a condominium, which had progressed through first and second instance courts before the parties reached a settlement. The court ruled that the joint renunciation satisfied the legal requirements for extinguishing the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.: A joint withdrawal of the main appeal and incidental counter-appeal by all parties satisfies the requirements for declaring the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e –controMASUCCI BENIAMINO, MASUCCI DANIELA, MASUCCI LUCIO,MASUCCI LUIGI, MASUCCI ALFONSO, tutti rappresentati e difesidagli avvocati NARDONE ANTONIO, SANDULLI FEDERICA;- controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n.2523/2018, depositata il 30/05/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere CRISTINA AMATO.Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Alberto Damiata chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Avellinodecreto ingiuntivo nei confronti del condominio «Masucci» sito inQuadrelle (il ‘Condominio’), in persona dell’amministratore AlfonsoMasucci, per la somma di vecchie Lire 84.095.741 (pari ad €.43.413,83), oltre IVA e spese, quale compenso professionale per laredazione del progetto dei lavori di riparazione e restauroconservativo del fabbricato condominiale, ai sensi della legge n.219/1981 (e ss.mm.).Il Condominio proponeva opposizione.Il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell’istanza,revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Condominio alpagamento della somma di €. 37.353,99.2.
Il Condominio interponeva appello avverso la pronuncia diprimo grado innanzi alla Corte d’Appello di Napoli.Alberto Damiata proponeva appello incidentale.Entrambi gli appelli venivano rigettati.3. Il Condominio proponeva ricorso innanzi a questa Corte, checassava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamenteapplicato la disposizione di legge sulla maggiorazione del compenso,nonché violato le disposizioni di legge sulla tariffa professionale.4. Riassumeva il giudizio Alberto Damiata innanzi alla Corted’Appello di Napoli, che accertava il pagamento in favore diquest’ultimo della somma di €. 26.243,20, oltre interessi;condannava Damiata alla restituzione della differenza tra l’importo di€. 61.210,13, oltre interessi, pagato al professionista dal Condominioin esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma come sopraaccertata.2 di 4Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/20265.
Avverso la sentenza n. 2523/2018 resa dalla Corte d’Appellodi Napoli proponeva ricorso per cassazione Alberto Damiata,affidandolo a tre motivi.Resistevano Beniamino Masucci, Daniela Masucci, Lucio Masucci,Luigi Masucci e Alfonso Masucci con controricorso contenente anchericorso incidentale.Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale del07.05.2025.6. Intervenuta soluzione transattiva, le parti (nonché GabriellaBotti, Federica Masucci e Giulio Masucci, in qualità di eredi legittimidi Alfonso Masucci, deceduto) - per mezzo dei rispettivi difensori -facevano pervenire innanzi a questa Corte istanza congiunta dirinuncia al ricorso e al controricorso con ricorso incidentale, per nonavere più interesse alla prosecuzione del giudizio.7.
L'atto di rinuncia congiunta al ricorso principale e a quelloincidentale soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod.proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc.civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presentegiudizio di cassazione.8. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M3 di 4Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizioper intervenuta rinuncia e compensa le spese di lite fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4