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Ordinanza — n. 11776/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for violating established case law on mobile vs fixed commerce. The court ruled the lower court correctly applied existing precedent. The decision emphasizes the binding nature of Supreme Court jurisprudence. The appeal was dismissed as inconsistent with legal orientation. The ruling upholds the administrative penalty against the business. The court found no merit in the constitutional interpretation argument. The case concerns the interpretation of commercial authorization laws. The outcome confirms the strict application of existing judicial precedents. The decision reinforces the stability of legal interpretations. The court rejected the request for a new legal reading. The ruling stands as a final determination on the matter. The case highlights the importance of adhering to settled law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11776/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of an administrative fine against a business operating in a fixed location. The appellant argued that a constitutional interpretation of the law should allow mobile commerce authorization to cover fixed setups, but the court rejected this. The court ruled that the established Supreme Court jurisprudence strictly prohibits fixed operations under mobile authorizations, making the lower court's decision legally sound. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 29, co. 1 d.lgs. n. 114/1998; Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if it contradicts established case law, even if the appellant proposes a new constitutional interpretation of the statute.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative penalty mobile commerce fixed location inadmissible appeal case law orientation commercial authorization Supreme Court precedent

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29, co. 1 d.lgs. n. 114/1998
Con l’unico motivo esposto si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 29, co.
Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5.
Art. 96, co. 3 cod. proc. civ.
vigente, che richiama l’art. 96, co.
Art. 96, co. 4 cod. proc. civ.
vigente, che richiama l’art. 96, co.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
27195/2023).Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, allastregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni dimerito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consistenell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la suaadesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo unapiù rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".9.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 7155/2017
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ai sensi dell'art.
Sez. Un., n. 27195/2023
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ai sensi dell'art.

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Testo completo

S.A.S., elettivamente domiciliato inROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 54, presso lo studiodell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA, che lo rappresenta e difendegiusta procura in atti;– ricorrente –controROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata pressol’Avvocatura Comunale in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO SIRACUSA giusta procura in– controricorrente –avverso la sentenza n. 14502/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 11/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Osserva1.

Claudio Proietti in proprio e nella qualità di legale rappresentantedi Bas di Proietti Claudio C. s.a.s. propose opposizione innanzi al Giudicedi Pace di Roma avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n.15735/2020/8/1/1 del 16/06/2020, mediante la quale Roma Capitaleaveva irrogato ai predetti la sanzione amministrativa di € 6.225,30, peravere esercitato il commercio in postazione fissa, occupando suolopubblico, nonostante l’autorizzazione esibita consentisse il commercionella sola forma ambulante (artt. 28 e 29 d. lgs. n. 114/1998 e 37, co. 1,lett. B, l.

Regione Lazio n. 33/1999).1.1 Nel giudizio si costituì Roma Capitale chiedendo il rigetto delricorso.1.2 Il Giudice di pace rigettò la domanda ritenendo legittima lasanzione irrogata.2. Il Tribunale di Roma confermò la decisione del giudice di primecure. In particolare il Giudice d’appello ritenne di conformarsi allagiurisprudenza di legittimità secondo la quale l’esercizio del commercioambulante è lecito se conforme all’autorizzazione, derivando da ciò che ilsoggetto titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante nonpuò esercitare il commercio ambulante in postazione fissa senza incorrerenella violazione prevista dall’art. 29, co. 1, d.l. n. 114/98.3.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorsoClaudio Proietti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Basdi Proietti Claudio C. s.a.s., fondato su un unico motivo. Resiste concontroricorso Roma Capitale.4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. Piero Rossetti ha chiesto decidersi il ricorso.6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025.Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/20267.

Con l’unico motivo esposto si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 114/1998, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma ritenutalegittima l’irrogazione della sanzione prevista da tale norma, nonostante lasussistenza di autorizzazione all’esercizio su aree pubbliche in formaitinerante.Secondo il ricorrente la lettura costituzionalmente orientata dellanorma “de quo” dovrebbe imporre un differente e più mite trattamentosanzionatorio a carico di colui che, munito di una regolare autorizzazioneall’esercizio del commercio su aree pubbliche, sia pure in una determinataforma, eserciti la suddetta attività con modalità e durata diverse da quelleconsentite dall’autorizzazione di cui è in possesso, rispetto a chi eserciti ilcommercio su aree pubbliche privo di qualsivoglia autorizzazione.Per tali ragioni concluse nel senso che il disposto di cui alla normacitata, nella parte in cui fa riferimento all’assenza della prescrittaautorizzazione, non può che essere interpretato nel senso di difettoassoluto di qualsivoglia autorizzazione e non in termini di esercizio delcommercio in modo difforme rispetto all’autorizzazione posseduta .8.

Il ricorso è inammissibile.Il Giudice d’appello ha deciso la causa conformemente al principio didiritto condivisamente enunciato da questa Corte.Si è, per vero, chiarito che l'esercizio del commercio ambulante suaree pubbliche in una postazione fissa da parte del titolare diautorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazionedell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosi di attivitàsvolta oltre i limiti fissati dall'autorizzazione (Cass. Sez. 2, n. 10924,26/04/2021). Principio, questo, che era già stato affermato da Cass. n.11965/2006.Gli argomenti svolti dal ricorrente in sintesi e sopra riportati nonoffrono elementi per modificare il richiamato orientamento.Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Non è dubbio che il soggetto titolare della sola autorizzazione alcommercio ambulante perciò stesso è privo di autorizzazione alcommercio a posto fisso, da esercitare su suolo pubblico.Le due situazioni non sono affatto assimilabili.Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio in formafissa su suolo pubblico impone la verifica della compatibilità di una taledi esclusiva spettanza della pubblica amministrazione.Affermare, perciò, che la titolarità dell’autorizzazione al commercioambulante annichilisca o anche solo attenui l’offensività della condotta dicolui il quale occupi stabilmente il suolo pubblico, dando vita a un impattosignificativo sull’assetto e la gestione del territorio, non attinge la “ratiolegis” e, pertanto, non scalfisce affatto l’orientamento di legittimità.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.,da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento almomento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dallalettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare aifini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, allastregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni dimerito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consistenell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la suaadesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo unapiù rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".9.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 3 e 4,cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favoredella controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimatecongrue, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna Claudio Proietti e Basdi Proietti Claudio C. s.a.s., in solido fra loro, al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori dilegge; nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00, semprein favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;nonché della somma di € 1.500,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc.civ., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente(Milena Falaschi)Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026