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Ordinanza — n. 11772/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on prescription term, ruling judicial title converts five-year limit to ten-year civil code period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11772/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court's rejection of a prescription defense. The appellant argued that administrative traffic fines should retain their five-year prescription limit, but the lower court correctly applied Article 2953 of the Civil Code. The court held that once a judicial title becomes final, the general ten-year prescription period applies, overriding the specific five-year rule for the underlying administrative claim.

Regesto Legislator

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Art. 28 l. 689/1981; Art. 2953 cod. civ.: When a public administration's claim, originally subject to a five-year prescription, is confirmed by a final judicial title, the general ten-year prescription period of the Civil Code applies to the enforcement of that title.

Parole chiave

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prescription period judicial title administrative fines final judgment civil code conversion public administration enforcement title

Disposizioni normative citate

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Art. 28 l. n. 689/1981
2953 cod.civ., in quanto che l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l.
Art. 2953 cod. civ.
Il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal Rossetti,ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953cod.
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, co.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5.
Art. 96, co. 4 cod. proc. civ.
vigente, che richiama l’art. 96, co.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Un., n.27195/2023).Nessuna pronuncia sulle spese processuali per essere rimasta intimataRoma Capitale.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5.
art. 2953 cod. civ
Il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal Rossetti,ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953cod.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 19180/2022, 16730/2016 e 12074/2016
Cass., Sez. Un., n. 23397/2016
Cass. n. 20261/2021
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023
Sez. Un., n. 23397/2016
Sez. Un., n.27195/2023
Cass., Sez. Un., n.27195/2023).Nessuna pronuncia sulle spese processuali per essere rimasta intimataRoma Capitale.Ai sensi dell'art.

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Testo completo

vvocato SIMONA DI FONSO, che lorappresenta e difende giusta procura in atti;– ricorrente –controROMA CAPITALE;–intimata–avverso la sentenza n. 17117/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 28/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.Osserva1. Pietro Rossetti impugnò l’avviso di recupero crediti n.78210019311, notificato il 06/11/2021, per l’importo di € 294,32, relativoalla sentenza n. 24140 del 25/09/2014 con la quale il Giudice di Pace diRoma aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n.Numero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/202691130034616, notificata il 17/05/2014, scaturita da verbale accertanteviolazione del codice della strada.1.1 Nel giudizio si costituì Roma Capitale contestando la fondatezzadell’opposizione.1.2 Il Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda.2.

Il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal Rossetti,ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953cod. civ., con la conseguente conversione del termine breve diprescrizione in quello decennale.3. Pietro Rossetti proponeva ricorso fondato su un unico motivo;Roma Capitale rimaneva intimata.4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. Pietro Rossetti ha chiesto decidersi il ricorso.6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025.7.

Con l’unico motivo posto a sostegno del ricorso viene denunciataviolazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953cod. civ. e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc. civ., avendo il Tribunale errato nel dichiarare l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 2953 cod. civ., così portando il termine prescrizionale dacinque a dieci anni, con il conseguente rigetto della sollevata eccezione diprescrizione.Con la censura si sostiene che erroneamente la sentenza avrebbeequiparato il regime delle sanzioni amministrative, disciplinato dalla l. n.689/1981, poi confluito nel d.l. n. 150/2011, a quello delle sanzionitributarie.8.

Il motivo è privo di giuridico fondamento.Per vero, il titolo azionato da Roma Capitale, costituito dallasentenza passata in giudicato, con la quale venne rigettata la propostaNumero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/2026opposizione, segue il regime prescrizionale preveduto dall’art. 2953 cod.civ., in quanto che l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l. n. 689/1981), come intutti i casi di diritto nascente dalla statuizione divenuta cosa giudicata,viene sostituita dal diritto a portare in esecuzione l’ordine del giudicedivenuto definitivo.Accertato definitivamente il credito fatto valere dalla pubblicaamministrazione con l’ordinanza-ingiunzione (cfr.

Cass. nn. 19180/2022,16730/2016 e 12074/2016), non può che applicarsi la regola generale,secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dalla formazione deltitolo giudiziale divenuto definitivo, pur ove, come nel caso in esame essoconfermi con la forza del giudicato l’originaria pretesa ingiunta (Cass.,Sez. Un., n. 23397/2016).Peraltro, come già evidenziato con la proposta di definizioneanticipata, analogo ragionamento si è fatto nell’assimilabile ipotesi digiudicato sul rigetto di opposizione a cartella esattoriale (Cass. n.20261/2021).9.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna delricorrente al pagamento in favore cassa delle ammende della sommastimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n.27195/2023).Nessuna pronuncia sulle spese processuali per essere rimasta intimataRoma Capitale.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/2026quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella cassa delle ammende della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96,co. 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente(Milena Falaschi)