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Ordinanza — n. 11762/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming administrative penalty prescription extended to ten years by civil code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11762/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Federica Spacone against a judgment that declared her opposition to traffic fines inadmissible. Spacone argued that the five-year prescription period for administrative penalties under Law 689/1981 should convert to ten years upon the final judgment, citing Article 2953 of the Civil Code. The court rejected this claim, ruling that once a public administration's claim becomes res judicata, the prescription period begins anew from the date of the definitive judicial title, maintaining the original five-year limit.

Regesto Legislator

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Art. 28 l. 689/1981; Art. 2953 cod. civ.: When a public administration's claim becomes res judicata, the prescription period for the resulting right to enforce the order begins from the formation of the definitive judicial title, not from the original administrative act.

Parole chiave

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administrative penalty prescription res judicata effect civil code conversion traffic fine enforcement public administration claim

Disposizioni normative citate

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Art. 28 l. n. 689/1981
2953 cod.civ., in quanto l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l.
Art. 2953 cod. civ.
Il Tribunale di Roma rigettò l’appello della Spacone ritenendo chenel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ., con laconseguente conversione del termine breve di prescrizione in quellodecennale.3.
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, co.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5.
Art. 96, co. 3 cod. proc. civ.
vigente, che richiama l’art. 96, co.
Art. 96, co. 4 cod. proc. civ.
vigente, che richiama l’art. 96, co.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art.
art. 2953 cod. civ
Il Tribunale di Roma rigettò l’appello della Spacone ritenendo chenel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ., con laconseguente conversione del termine breve di prescrizione in quellodecennale.3.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 19180/2022, 16730/2016, 12074/2016
Cass., Sez. Un., n. 23397/2016
Cass. n. 20261/2021
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023
civ., la condannadella ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassadelle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Ai sensi dell'art.
Sez. Un., n. 23397/2016
Sez. Un., n. 27195/2023
civ., la condannadella ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassadelle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Ai sensi dell'art.

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Testo completo

avvocato SIMONA DI FONSO, che larappresenta e difende giusta procura in atti;– ricorrente –controROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata pressol’Avvocatura Comunale in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI D’OTTAVI giusta procura in– controricorrente –avverso la sentenza n. 18826/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 20/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.Numero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026Osserva1.

Federica Spacone impugnò l’avviso di recupero crediti n.78220032663, per l’importo di € 670,60, relativo alla sentenza n. 10991del 30/12/2015 con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettatol’opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione fondate su verbali perviolazione del codice della strada.1.1. Nel giudizio si costituì Roma Capitale contestando la fondatezzadell’opposizione.1.2. Il Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda.2. Il Tribunale di Roma rigettò l’appello della Spacone ritenendo chenel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ., con laconseguente conversione del termine breve di prescrizione in quellodecennale.3.

Federica Spacone proponeva ricorso fondato su un unico motivo.Resisteva con controricorso Roma Capitale.4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. Federica Spacone ha chiesto decidersi il ricorso.6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025, all’approssimarsi della quale Roma Capitale ha depositato memoriaillustrativa.7. Con l’unico motivo posto a sostegno del ricorso viene denunciataviolazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953cod. civ. e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc. civ., avendo il Tribunale errato nel dichiarare l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 2953 cod. civ., così portando il termine prescrizionale dacinque a dieci anni, con il conseguente rigetto della sollevata eccezione diprescrizione.Con la censura si sostiene che non correttamente la sentenzaavrebbe equiparato il regime delle sanzioni amministrative, disciplinatoNumero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026dalla l. n. 689/1981, poi confluito nel d.l. n. 150/2011, a quello dellesanzioni tributarie.8.

Il motivo è manifestamente privo di giuridico fondamento.Per vero, il titolo azionato da Roma Capitale, costituito dallasentenza passata in giudicato, con la quale venne rigettata la propostaopposizione, segue il regime prescrizionale previsto dall’art. 2953 cod.civ., in quanto l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l. n. 689/1981), come intutti i casi di diritto nascente dalla statuizione divenuta cosa giudicata,viene sostituita dal diritto a portare in esecuzione l’ordine del giudicedivenuto definitivo.Accertato irrevocabilmente il credito fatto valere dalla pubblicaamministrazione con l’ordinanza-ingiunzione (cfr.

Cass. nn. 19180/2022,16730/2016, 12074/2016), non può che applicarsi la regola generale,secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dalla formazione deltitolo giudiziale divenuto definitivo, pur ove, come nel caso in esame essoconfermi con la forza del giudicato l’originaria pretesa ingiunta (Cass.,Sez. Un., n. 23397/2016).Peraltro, come già evidenziato con la proposta di definizioneanticipata, analogo ragionamento si è fatto nell’assimilabile ipotesi digiudicato sul rigetto di opposizione a cartella esattoriale (Cass. n.20261/2021).9.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condannadella ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassadelle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),Numero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori dilegge; nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 900,00, sempre infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;nonché della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc.civ., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione SecondaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente(Milena Falaschi)