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Ordinanza — n. 11759/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rules that fishing port location determines jurisdiction for administrative penalty oppositions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11759/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's decision regarding jurisdiction over an administrative penalty opposition filed by a fishing company. The lower judge incorrectly assigned the case to a tribunal based on the violation's location, while the Court determined jurisdiction belongs to the tribunal in Termini Imerese because the fishing port where the vessel departed and returned is situated there. The ruling clarifies that for administrative penalties concerning fishing activities, the competent court is the one whose territory contains the relevant port, overriding the initial declaration of incompetence.

Regesto Legislator

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Art. 45 c.p.c.; Art. 6, co. 4 lett. c d.lgs. n. 150/2011: The court with inderogable territorial jurisdiction for administrative penalty oppositions in fishing matters is determined by the location of the port from which the vessel departed and to which it returned.

Parole chiave

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administrative penalty opposition fishing port jurisdiction territorial competence fishing activity restrictions Corte di Cassazione incompetence declaration remittitur order

Disposizioni normative citate

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Art. 45 c.p.c.
14818, 24/6/2009).Sotto altro e connesso profilo si è, altresì, affermato che l'art. 45c.p.c.
Art. 6, co. 4 lett. c d.lgs. n. 150/2011
Il Giudice della riassunzione premetteva che vertendosi inmateria di competenza avente natura funzionale e inderogabile(tutela della fauna, art. 6, co.
Reg. CE 1967/2016
d.d. MIPAF 27/12/2010
CE1967/2016, del d.d. MIPAF 27/12/2010, dell’art.
Art. 50, co. 4 lett. b) reg. CE 1224/2009
MIPAF 27/12/2010, dell’art. 50, co.
Art. 10, co. 1 lett. M) d.lgs. n. 4/2012
CE 1224/2009 e dell’art. 10, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 14818, 24/6/2009
Cass. Sez. 3, n. 15138, 22/7/2016
Cass. n. 8891/2023
15138,22/7/2016; si veda pure Cass. n. 8891/2023).4.

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Testo completo

da:BASILE VINCENZO e BASILE GRAZIA, in qualità di legale rappresentantedella Società Basile Pesca di Basile Grazia e C. s.a.s.;- opponenti -controCAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO;- opposta -lette le conclusioni del P.M., cons. Stefano Pepe, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale diTermini Imerese;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.Numero registro generale 24772/2024Numero sezionale 2550/2025Numero di raccolta generale 11759/2026Data pubblicazione 29/04/2026Osserva1.

Il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, davanti al qualeVincenzo e Grazia Basile, nella qualità di legali rappresentantidella s.a.s. Basile Pesca di Basile Grazia e C., avevano propostoopposizione avverso due ordinanza-ingiunzione emesse dallaCapitaneria di Porto di Milazzo - con le quali era stata contestatae sanzionata la violazione dell’art. 13, co. 1 e 2 del reg. CE1967/2016, del d.d. MIPAF 27/12/2010, dell’art. 50, co. 4, lett.b) reg. CE 1224/2009 e dell’art. 10, co. 1, lett. M), d. lgs. n.4/2012, per avere con un peschereccio facente capo alla societàsanzionata, nel corso di una battuta di pesca iniziata dal porto diPorticello (Comune di Santa Flavia) e ivi conclusa, navigato inarea marina assoggettata a restrizioni dell’attività di pesca, conrotta e velocità difformi da quelle imposte dalla legge - declinò lapropria competenza in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo diGotto, davanti al quale il processo veniva riassunto.1.1.

Il Giudice della riassunzione premetteva che vertendosi inmateria di competenza avente natura funzionale e inderogabile(tutela della fauna, art. 6, co. 4, lett. c, d. lgs. n. 150/2011), conassegnazione della competenza al tribunale, da questo punto divista, la declinatoria era corretta. L’individuazione, tuttavia, delTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto era erronea, dovendosiaffermare la competenza del Tribunale di Termini Imerese, nel cuicircondario ricade il Comune di Santa Flavia.2. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale ha concluso nel senso auspicato dal Giudice remittente.3.

Si è avuto modo di chiarire che la competenza per territorio dinatura inderogabile del giudice dell'opposizione a sanzioneamministrativa si determina con riferimento al luogo in cui ècommessa la violazione, che, di regola, coincide - quando nonNumero registro generale 24772/2024Numero sezionale 2550/2025Numero di raccolta generale 11759/2026Data pubblicazione 29/04/2026risulti diversamente - con il luogo dell'accertamento, rimanendoirrilevante quello, eventualmente diverso, in cui venga compiutasuccessivamente la mera verbalizzazione dell'attività diaccertamento (Cass.

Sez. 2, n. 14818, 24/6/2009).Sotto altro e connesso profilo si è, altresì, affermato che l'art. 45c.p.c. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo,a sollevare conflitto - e, dunque, ad interloquire ulteriormentesulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoriadi competenza del giudice originariamente adito, abbianoriassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con ilmezzo del regolamento di competenza a loro istanza - soltanto sela controversia sia effettivamente regolata da un criterio dicompetenza per materia o territorio inderogabile ed esso, inquanto effettivamente esistente, non radichi la competenza pressoil giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò lacompetenza o ad altro giudice (Cass.

Sez. 3, n. 15138,22/7/2016; si veda pure Cass. n. 8891/2023).4. Alla luce dei richiamati principi il sollevato conflitto negativo varisolto dichiarando la competenza del Tribunale di TerminiImerese, nel cui territorio è sito il porto dal quale l’imbarcazioneera salpata e nel quale aveva fatto rientro.5. Stante la natura del presente procedimento non vi è luogo astatuizione sulle spese. P.Q.MLa Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza e perl’effetto annulla la sentenza n. 338/2022 del Giudice di pace diBarcellona Pozzo di Gotto e dichiara la competenza per materia eterritorio inderogabile del Tribunale di Termini Imerese, davanti alquale rimette le parti assegnando il termine di mesi tre dallapubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione.Numero registro generale 24772/2024Numero sezionale 2550/2025Numero di raccolta generale 11759/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi