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Ordinanza — n. 11749/2026 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Cassation order to deduct attorney fees for the winning party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11749/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous order that failed to deduct attorney fees for the winning party. The appellant's lawyer had explicitly requested this deduction during the proceedings, and the court found no need for further proof of fee advancement. Consequently, the order was amended to include the deduction of legal expenses in favor of the attorney.

Regesto Legislator

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Art. 287 e 391 bis c.p.c.; Art. 380 bis n. 1 c.p.c.: A material error omission regarding the deduction of attorney fees in a Cassation order must be corrected, and the request need not be notified to the opposing counsel as the lawyer acts under the original mandate.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction omission of pronouncement procedural mandate Cassation order amendment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 380 bis n. 1 c.p.c.
civ.segnalando che nel pronunciare la condanna del Condominio Senior, laCorte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore,sebbene tale richiesta fosse avanzata col ricorso e reiterata nellememorie ex art. 380 bis n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019
Cass., Sez. Un., n. 15302 del 2023
Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002
Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009
Un., n.9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 27196 del 2018
Cass. n. 26566 del 2023
27196 del2018; Cass. n. 26566 del 2023).

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Testo completo

MINIO SENIOR di Via Federico Cozzolino n. 37 di Scafati, inpersona dell’amministratore pro tempore;– intimato –avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21521/2024 pubblicata il31/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.Osserva che:- con l’ordinanza n. 21521, pubblicata in data 31/07/2024, questa Corteha accolto il ricorso n. 25835/2019 proposto da Nappi Francescoavverso la sentenza n. 827/2019 della Corte d’appello di Salerno,pronunciando condanna al pagamento dei compensi e degli esborsi deiprimi due gradi e del giudizio di cassazione;Numero registro generale 18886/2024Numero sezionale 2549/2025Numero di raccolta generale 11749/2026Data pubblicazione 29/04/2026- l’avvocato Enrico Castaldo, difensore del ricorrente vittorioso, haproposto istanza ai sensi degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ.segnalando che nel pronunciare la condanna del Condominio Senior, laCorte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore,sebbene tale richiesta fosse avanzata col ricorso e reiterata nellememorie ex art. 380 bis n. 1 cod. proc. civ.Considerato che:- dai menzionati atti processuali emerge in maniera inequivoca l’istanzadi cui detto e, pertanto, deve disporsi la correzione dell’omissione delladistrazione delle spese di lite;- appare sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta didistrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l’esplicitadichiarazione in ordine all’effettiva avvenuta anticipazione delle spesee alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima puòritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass.,Sez.

Un., n. 31033 del 2019);- che, anche di recente, questa Corte ha avuto modo di condivisamentechiarire che il ricorso per correzione di errore materiale di unasentenza della Corte di cassazione, per omessa pronuncia sulladistrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla partedifesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art.287 e ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguereuna proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata daldifensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) dauna proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in baseall’originaria procura (Cass. n. 15302 del 2023);- che non v’è luogo a statuizione sulle spese processuali del presenteprocedimento, poiché la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non configura di regola ipotesi di soccombenza,Numero registro generale 18886/2024Numero sezionale 2549/2025Numero di raccolta generale 11749/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.

Un., n.9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del2018; Cass. n. 26566 del 2023). P.Q.Mdispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivodell’ordinanza di questa Sezione n. 21521/2024, pubblicata il31/07/2024, dopo le parole “in misura del 15%” e prima delle parole“Così deciso”, debba leggersi: “Distratta la condanna al rimborso dellespese legali in favore dell’avv. Enrico Castaldo”.Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civileaddì 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi