Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11678/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11678/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11678/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ini Vittoria, Cosentini Isabella,rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Manfredonia-controricorrenti-nonché controAversa Rocco Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo-controricorrente-nonché controSocietà Investi S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.649/2025depositata il 21/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21795/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 11678/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 11678/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di legge in favore ciascuna parte controricorrente, condistrazione in favore dell’avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale indennità del difensore d'ufficio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ini Vittoria, Cosentini Isabella,rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Manfredonia-controricorrenti-nonché controAversa Rocco Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo-controricorrente-nonché controSocietà Investi S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.649/2025depositata il 21/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21795/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 11678/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di legge in favore ciascuna parte controricorrente, condistrazione in favore dell’avv.

Francesco Izzo dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 27/04/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino