Decreto — n. 11678/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAini Vittoria, Cosentini Isabella,rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Manfredonia-controricorrenti-nonché controAversa Rocco Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo-controricorrente-nonché controSocietà Investi S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.649/2025depositata il 21/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21795/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 11678/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 11678/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di legge in favore ciascuna parte controricorrente, condistrazione in favore dell’avv.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ini Vittoria, Cosentini Isabella,rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Manfredonia-controricorrenti-nonché controAversa Rocco Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo-controricorrente-nonché controSocietà Investi S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.649/2025depositata il 21/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21795/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 11678/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di legge in favore ciascuna parte controricorrente, condistrazione in favore dell’avv.
Francesco Izzo dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 27/04/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino