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Ordinanza — n. 11672/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against summary judgment for exceeding procedural grounds under Art. 339(3) CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11672/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a summary judgment rendered by the Judge of Peace in equity. The appellant argued for the return of RAI fees and alleged accounting irregularities, but the lower court rejected these claims due to lack of evidence. The Supreme Court ruled that the appeal was inadmissible because it relied on substantive evidence evaluation rather than procedural violations, which are the exclusive grounds for appealing equity judgments.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3 c.p.c.; Appeals against judgments rendered by the Judge of Peace in equity are admissible only for violations of procedural rules, constitutional norms, EU law, or regulatory principles, and must be based on procedural defects rather than the assessment of evidence or the merits of the claim.

Parole chiave

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appeal against equity judgment procedural grounds limitation Judge of Peace summary inadmissible appeal substantive review prohibition valore litigioso cosa di poco valore censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3, c.p.c.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 2697 c.c
art. 360 c.p
art. 339, comma 3 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 382 del 2005
339, comma 3 c.p.c., e che l’appellantedeve indicare nell’atto di gravame, consistono nelle regolefondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complessodella disciplina giuridica dello stesso (Cass. n. 382 del 2005;
Cass. Sez. Unite, n. 6794 del 1991
Corte cost. 6 luglio 2004, n. 206
Cass. n. 3715 del 2015
Cass. n. 5991 del 2020
Cass. n. 9212 del 2025
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Testo completo

ni-ricorrente-controCondominio Palazzo Sacconi, Corso Mazzini n. 65 -Via San Giuliano n.5, Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avvocato MassimilianoAngeletti-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 348/2023depositata il 06/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalPresidente Antonio Scarpa.Numero registro generale 20609/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 11672/2026Data pubblicazione 29/04/20261.-Carla Satulli ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunaledi Ascoli Piceno n. 348/2023, depositata il 6 giugno 2023.Il Condominio Palazzo Sacconi, Corso Mazzini n. 65 -Via San Giulianon. 5, Ascoli Piceno, ha resistito con controricorso, nonché spiegatoricorso incidentale.2. - I ricorsi sono stati fissati per la decisione in camera di consiglio anorma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.3. - La causa ha ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emessodal Giudice di pace di Ascoli Piceno, con il quale si richiedeva allacondomina Carla Satulli il pagamento di € 120,38 in favore delCondominio Palazzo Sacconi “quale differenza fra le quote versate ele quote scadute relative all’amministrazione del predetto stabile oltreinteressi dalla data dei dovuti pagamenti fino all’effettivo soddisfo e lespese del presente procedimento…”.

La condomina Satulli avevaperaltro richiesto in sede di opposizione altresì di condannare in viariconvenzionale il Condominio Palazzo Sacconi al pagamento di €280,00, oltre interessi legali dal pagamento, quale somma versatadalla condomina per il canone RAI, senza usufruire del servizio “acausa delle omissioni dell’Amministratore e del Condominio”.L’adito Giudice di pace ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivoed ha dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale.Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da CarlaSatulli, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Ascoli Picenon. 172/2020, ha accolto l’opposizione ed ha revocato il decretoingiuntivo n. 1022/2018 emesso dal Giudice di pace, mentre haNumero registro generale 20609/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 11672/2026Data pubblicazione 29/04/2026rigettato la domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoniRAI versati dal 2016 senza usufruire del servizio.Secondo la sentenza impugnata, non risultano allegate e provatecondotte specifiche riconducibili al condominio convenuto che abbianoimpedito all’attrice di usufruire dell’antenna TV.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il motivo di ricorso principale denuncia: violazione e falsaapplicazione degli artt. 116, 112, 132, 92 e 96 c.p.c. e nullità dellasentenza.

La ricorrente Carla Satulli allega che “l’istruttoria ha fornitopiena prova delle deduzioni della sig.ra Satulli e del suo diritto adottenere la restituzione di quanto pagato per il canone RAI. Infatti,abbiamo prodotto documento comprovante il pagamento della quotaparte delle spese condominiali relative alla manutenzione e cambiocentralina dell’antenna condominiale (cfr. doc. 4 appello). Nonostanteil pagamento regolare del dovuto, la signora Satulli è l’unicacondòmina a non ricevere il segnale della predetta antenna ed anchedi questo vi è stata piena prova fornita dal Condominio stesso,comparsa di costituzione già in primo grado”.2. - Il controricorrente Condominio Palazzo Sacconi eccepisce in viapregiudiziale l’inammissibilità dell’appello avanzato da Carla Satulli inrelazione agli artt. 339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c.

Il motivodel ricorso incidentale deduce poi la violazione dell’art. 2697 c.c.,sostenendo che il Condominio avesse “ampiamente adempiuto alproprio onere probatorio per quanto attiene i fatti di causa con laproduzione documentale in allegato di cui è stata illustrata larilevanza (bilancio preventivo 2018, bilancio consuntivo 2017, votofavorevole della condomina al bilancio preventivo ed ai saldi dell’annoprecedente verbale del. 27.6.2018, nn. due sentenze Trib AP cheNumero registro generale 20609/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 11672/2026Data pubblicazione 29/04/2026hanno respinto le doglianze della condomina sui bilanci con ordinanzadi rigetto della sospensiva della impugnazione in corte di appello perassenza di fumus)”.3.

– Sono inammissibili le ultime produzioni documentali effettuatedalle parti, trattandosi di documenti il cui deposito, ai sensi dell'art.372 c.p.c., non è consentito nel giudizio di cassazione, in quanto, puressendo successivi al giudizio di merito e sopravvenuti allaproposizione del ricorso, essi tendono a dimostrare la fondatezza deimotivi di impugnazione, e non la nullità della sentenza ol'inammissibilità del ricorso o del controricorso.3.1. - È poi fondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalcontroricorrente.Il giudizio in esame concerne una opposizione a decreto ingiuntivo eduna domanda riconvenzionale proposte dinanzi al giudice di pace edentrambe di valore non eccedente millecento euro.Si trattava, pertanto, di causa da decidere secondo equità, ai sensidell'art. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporisvigente).In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore nonsuperiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondoequità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dalgiudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersiutilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbiainvocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbiarisolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso cheanche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice ècompiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata incassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge(Cass. n. 14609 del 2020; n. 1297 del 2023; n. 26699 del 2025).Numero registro generale 20609/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 11672/2026Data pubblicazione 29/04/20263.2. - Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equitàsono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamenteper violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali ecomunitarie e dei principi regolatori della materia.I principi regolatori della materia, la cui violazione consentel’appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondoequità alla stregua dell'art. 339, comma 3 c.p.c., e che l’appellantedeve indicare nell’atto di gravame, consistono nelle regolefondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complessodella disciplina giuridica dello stesso (Cass. n. 382 del 2005;

Cass.Sez. Unite, n. 6794 del 1991; Corte cost. 6 luglio 2004, n. 206).Nel giudizio in esame, l’appello era stato proposto da Carla Satullideducendo che l’annullamento della delibera su cui fondava il decretoingiuntivo non era stato richiesto, contestando la mancata consegnadelle scritture contabili da parte del Condominio e giustificandol’omesso pagamento delle quote condominiali nonché la pretesa perla restituzione dei canoni RAI.Il Tribunale ha quindi accolto l’appello per difetto di prova dei creditiazionati in sede monitoria dal Condominio, mentre ha respinto ilgravame quanto alla riconvenzionale, perché non risultavano“allegate e provate condotte specifiche riconducibili al condominioconvenuto che hanno impedito all’attrice di usufruire dell’antennaTV”.Ora, trattandosi di sentenza emessa dal Giudice di pace secondoequità, il Tribunale di Ascoli Piceno, adito quale giudice d'appello,avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità del gravame, essendobasato su motivi esorbitanti da quelli deducibili ai sensi dell'art. 339,comma 3, c.p.c., giacché attinenti alla valutazione delle prove ed allafondatezza dei crediti azionati.Numero registro generale 20609/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 11672/2026Data pubblicazione 29/04/2026Trattandosi di questione attinente ai presupposti dell'impugnazione,l'inammissibilità dell’appello è rilevabile anche d’ufficio in sede dilegittimità (Cass. n. 3715 del 2015; n. 5991 del 2020; n. 9212 del2025).Pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, devepertanto cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto ilprocesso non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, c.p.c.).L’esito della lite e il complessivo dispiegarsi delle contrapposteposizioni difensive giustificano la compensazione delle speseprocessuali fra le parti sia per il giudizio d’appello, che per il giudiziodi cassazione.Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa per intero tra le parti le spese del giudiziod’appello e del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa