Cassation court dismisses appeal on usucapion, ruling factual findings on mediated possession are reviewable only in limited limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a second-instance judgment that granted usucapion for two plots of land. The lower court found that the plaintiff's father had exercised mediated possession through a lease arrangement for a nightclub, a conclusion supported by witness testimonies and corporate documents. The court held that the first-instance judgment's factual assessment regarding this possession was not decisive enough to warrant cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2697, 2729 c.c.: The Court of Cassation reviews factual findings on mediated possession only when the lower court's assessment lacks decisiveness or is arbitrary, excluding peripheral evidence from overturning a judgment based on established possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ONE e GAETANO BARONE,-ricorrente-controGIUSEPPE CONTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO PERICA,-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 844/2022depositata il 22/4/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere REMO CAPONI.Nel 2012 Giuseppe Conti conveniva la Delia s.r.l. dinanzi al Tribunale diModica (incorporato dal 2013 in quello di Ragusa), domandando laNumero registro generale 28166/2022Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 11648/2026Data pubblicazione 29/04/2026dichiarazione di acquisto per usucapione di due terreni siti in Scicli e di undiritto di servitù di passaggio su una stradella di transito, non identificatacatastalmente, posta su altro terreno, che conduceva al mareL’attore deduceva di essere succeduto al padre nel possessoultraventennale, esercitato inizialmente per il parcheggio dei mezzi deidipendenti e dei mezzi agricoli dell’azienda agricola del padre, BartolomeoConti, e dal 1985 per il parcheggio degli avventori della vicina discotecaKoala Maxi.
Il Tribunale rigettava le domande rilevando che l’utilizzodell’area era riferibile alla Koala Maxi SRL e non all’attore o al suo dantecausa Bartolomeo Conti.La Corte d’Appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primogrado, perché pur escludendo che fosse stato provato il possesso utidominus di Bartolomeo Conti a favore dell’azienda agricola, ritenevadimostrato, in base alle testimonianze raccolte, un possesso mediatoesercitato dal padre Bartolomeo Conti, che aveva fatto spianare i dueterreni, poi recintati e muniti di una torretta, per destinarli a parcheggio,tramite la Koala Maxi SRL, a cui il fondo era stato concesso in uso a partiredal 1985 a beneficio degli avventori della discoteca, e quindi dopo lasuccessione di Giuseppe Conti nel possesso paterno, attraverso l’affitto delfondo alla M e G SRL nel 2004, con rinnovo negli anni successivi; dichiaravaquindi l’attore proprietario del terreni per usucapione, mentre rigettava, perdifetto di prova specifica la domanda relativa alla servitù di passaggio.Ricorre in cassazione la Delia s.r.l. con tre motivi di ricorso, illustrati damemoria.
Resiste Giuseppe Conti con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 n. 4 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. permotivazione apparente per manifesta ed insanabile contraddittorietà.Il motivo è inammissibile nella parte in cui ci si duole della motivazionecontraddittoria, non più sindacabile dopo la riforma dell’art. 360, primoNumero registro generale 28166/2022Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 11648/2026Data pubblicazione 29/04/2026comma, n. 5, c.p.c. apportata dall’art. 54, primo comma, lett. b), del D.L.22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134.Il motivo è infondato nella parte in cui si censura la motivazioneapparente dell’impugnata sentenza, che riformando quella di primo gradoha riconosciuto l’usucapione a favore di Giuseppe Conti sui due terrenioggetto di causa.La Corte d’Appello di Catania, pur escludendo che Bartolomeo Conti,padre dell’attore, abbia utilizzato uti dominus in via esclusiva i terreni inquestione, non recintati, a partire dagli anni ’70 dello scorso secolo abeneficio del parcheggio di mezzi dei dipendenti della sua vicina aziendaagricola e di quest’ultima, ha accertato - sulla base delle prove testimonialie documentali -che tale disponibilità materiale dei due terreni uti dominusera maturata a partire dal 1985, poiché essi poco prima di quell’anno eranostati spianati, poi recintati e in seguito adibiti a parcheggio degli avventoridella discoteca Koala Maxi s.r.l.
Bartolomeo Conti li aveva poi concessi inuso quale possessore alla Koala Maxi s.r.l. (della quale era socio fondatore),esercitando quindi su di essi, fin dal 1985, il possesso mediato tramitequella società fino alla concessione in affitto dei terreni medesimi da partedi Giuseppe Conti, ormai anche erede di Bartolomeo Conti, alla M G s.r.l.nel 2004, con successivi rinnovi annuali.La motivazione soddisfa il minimum costituzionale, perché è in grado difar comprendere le ragioni della decisione, che ha ritenuto fondata ladomanda di usucapione a partire dal periodo di poco anteriore al 1985 conl’esecuzione dei lavori di spianamento dei terreni per la destinazione aparcheggio e successiva recinzione.2.
– Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 101 co. 2 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato ladecisione sulla tesi del conferimento ex artt. 2464-2466 c.c. senzasottoporla al contraddittorio delle parti.Il motivo è infondato sotto un duplice profilo.Numero registro generale 28166/2022Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 11648/2026Data pubblicazione 29/04/2026In primo luogo, la questione del conferimento non costituisce la ratiodecidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha fondato lapropria decisione sul riconoscimento del possesso mediato esercitato daBartolomeo Conti tramite la società a cui il terreno era stato concesso inuso a partire dal 1985 (art. 1140 co. 2 c.c.), non già sulla qualificazionegiuridica di tale concessione come conferimento ex artt. 2464-2466 c.c.Quest’ultimo riferimento, introdotto con la locuzione «può dunqueassimilarsi», ha carattere di argomento illustrativo-analogico,sovrabbondante rispetto alla ratio fondata sulla concessione in uso.
L’art.101 co. 2 c.p.c. presidia il diritto delle parti a interloquire sulle questionirilevate d’ufficio che siano decisive; non si estende agli argomenti adabundantiam che non attingono il nucleo della decisione.In secondo luogo, la Corte d’Appello si è limitata a qualificaregiuridicamente un fatto già acquisito al contraddittorio processuale. Lacircostanza della messa a disposizione dei terreni alla Koala Maxi s.r.l. erastata infatti allegata dall’attore. Pertanto, la questione del possesso mediatotramite la società era pienamente nel contraddittorio.Il secondo motivo è rigettato.3.
– Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 2463-2466, 2697,2729 c.c. e 116 c.p.c. e omesso esame dell’atto costitutivo della Koala Maxis.r.l., che documenta il conferimento, da parte di Bartolomeo Conti, di settemilioni di lire esclusivamente in numerario.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.(a) Quanto alla violazione degli artt. 2463-2466 c.c., la censura èinammissibile per difetto di decisività. Come si è evidenziato nellatrattazione del secondo motivo, il riferimento operato dalla Corte d’Appelloagli artt. 2464-2466 c.c. non costituisce la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, bensì un obiter dictum.
La ratio risiede nel riconoscimento delpossesso mediato ex art. 1140 co. 2 c.c. attraverso la concessione in usodel terreno ad opera del possessore alla Koala Maxi s.r.l. (secondo ilNumero registro generale 28166/2022Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 11648/2026Data pubblicazione 29/04/2026principio richiamato da Cass. n. 10468/2019). Poiché l’eventuale fondatezzadella censura relativa ai conferimenti societari non sarebbe idonea a privarela sentenza del suo autonomo supporto motivazionale — fondato sul diversoe autosufficiente paradigma del possesso mediato per concessione in uso —il profilo difetta del requisito della decisività.(b) Quanto alla violazione degli articoli 2697, 2729 c.c. e 116 c.p.c., nellamisura in cui la censura investe l’accertamento fattuale della concessionein uso (desunto dalle deposizioni testimoniali e dal collegamento familiareConti-Koala Maxi), essa si risolve nella sollecitazione di un riesame delmerito della valutazione probatoria, precluso in sede di legittimità.
La Corteterritoriale ha fondato il proprio accertamento sulla convergenza dimolteplici elementi: le deposizioni dei testimoni di entrambe le parti, idocumenti attestanti la composizione societaria, la circostanza —incontestata — che i Conti fossero i soli soci della Koala Maxi.L’apprezzamento di tali risultanze integra un giudizio di fatto, sindacabile incassazione nei soli limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.(c) Quanto all’omesso esame del fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), ilfatto di cui si lamenta l’omesso esame non è decisivo. La ricorrente individuatale fatto nel contenuto dell’atto costitutivo notar Marota del 18/6/1985, dalquale risulterebbe che i conferimenti dei soci erano esclusivamente indenaro, con capitale sociale venti milioni di lire e con conferimento di solisette milioni di lire da parte di Bartolomeo Conti.
Il fatto di cui si lamental’omesso esame — la previsione di soli conferimenti in denaro nell’attocostitutivo — sarebbe decisivo solo nell’ipotesi in cui la ratio decidendi dellasentenza riposasse sul conferimento formale del godimento del terreno exartt. 2464-2466 c.c. Ma, come si è dimostrato, così non è: la ratio è ilpossesso mediato per concessione in uso. Rispetto a ciò, il contenutodell’atto costitutivo in punto di conferimenti è un elemento periferico,inidoneo a scardinare la conclusione fondata sulla concessione in usoaccertata in via testimoniale.
La Corte, del resto, ha esaminato l’attoNumero registro generale 28166/2022Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 11648/2026Data pubblicazione 29/04/2026costitutivo — ma per trarne conferma del collegamento tra la famiglia Contie la Koala Maxi s.r.l., non per accertare un conferimento in senso tecnico.Il motivo va pertanto rigettato.4. - Il ricorso è pertanto rigettato.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguonola soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteVincenzo Picaro