Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by Teo Tirelli and Annarita Di Battista, challenged a lower court judgment against Compagno Alberto and the Persichini brothers, but remained silent on the procedural proposal. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
difesi dall'avvocatoTeo Tirelli unitamente all’avvocato Annarita Di Battista-ricorrenti-controCompagno Alberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Luca-controricorrente-nonché controPersichini Franco, Persichini Riccardo, Persichini Sergio-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.741/2024depositata il 29/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Rilevato che nel giudizio di legittimità non opera l’istituto dell’interruzione,anche nel caso di morte della parte;Numero registro generale 18178/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 11258/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/04/2026Mauro Criscuolo