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Ordinanza — n. 11249/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on condominium debt recovery due to lack of clear debt recognition and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11249/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The heirs of an ex-condominium administrator sued the condominium for repayment of advanced funds, but the appellate court rejected their claim due to insufficient evidence of debt recognition. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court correctly exercised discretion regarding the need for technical expertise and that the heirs failed to prove the debt was advanced personally. Consequently, the appeal was dismissed because the procedural requirements for challenging the technical assessment were not met.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.: The necessity and utility of appointing a technical expert is a discretionary power of the trial judge, and appeals regarding this decision are subject to preclusion if the technical integration did not lead to the omission of examination of decisive facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium debt recovery technical expert appointment procedural preclusion discretionary judicial power evidence of personal advance appellate review standards omission of decisive facts

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
in relazioneall’art. 360, comma 1, n.
Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(ratione temporis vigente).5.
Art. 1720 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
art. 2697 c.c
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti censurano la sentenza conriferimento al profilo della violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 1720 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. L, n. 25281 del 22.03

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Testo completo

re, rappresentati e difesi dall'avvocato Martino Umberto Chiocciunitamente agli avvocati Antonio Spadetta, Annamaria Spadetta-ricorrenti-controCondominio Di Via Paruta 31 Milano-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1696/2020depositata il 07/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Arturo Pizzella.Numero registro generale 4407/2021Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 11249/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Giovanni Bozzi -al cui decesso nel corso del processo di primo gradosono succedute le eredi Paola Diliberto e Maria Cristina Bozzi - convenivain giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Condominio di Milano Via Parutan. 31, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di € 26.395,15,corrispondenti ad anticipazioni fatte al Condominio dal predetto Bozziallorché aveva operato quale suo amministratore.Costituitosi in giudizio, il Condominio resisteva alla domanda attorea.Con sentenza n. 13047/2018 del 26.12.2018 il Tribunale di Milanorigettava la predetta domanda, escludendo la sussistenza di una validaricognizione di debito da parte del Condominio e l’inottemperanza di parte2.

Avverso la pronuncia del Tribunale proponevano appello le eredi delBozzi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in quanto:risultava pacifico un credito del Bozzi di € 31.878,35, poi ridotto ad €26.395,15 in seguito ad un versamento effettuato da un condomino e adun bonifico effettuato dal nuovo amministratore Luca Filippini; ilriconoscimento del debito da parte del Condominio si evinceva, oltre chedai predetti versamenti, dal consuntivo approvato dall’assemblea in data18.4.2012, da cui emergeva “l’esposizione debitoria di ogni singolocondomino” anche in relazione a “somme in sofferenza per gli eserciziprecedenti”; andavano valorizzati in tal senso anche i documentigiustificativi di spese, i bollettini di pagamento in c/c postale e le matrici diassegni prodotti da parte attrice, in presenza di conti correnti postali ebancari intestati al Bozzi e ai suoi familiari.Il Condominio si costituiva nel giudizio di impugnazione, resistendoall’appello di controparte e chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 1696/2020 pubblicata il 7.7.2020 la Corte d’appello diMilano rigettava l’impugnazione delle eredi del Bozzi, sulla base delleseguenti considerazioni: non sussisteva in atti un vero e proprio atto diNumero registro generale 4407/2021Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 11249/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricognizione del debito da parte del Condominio, non potendo talericonoscimento evincersi, in maniera univoca, né dai versamenti effettuatiin favore del vecchio amministratore e neppure dagli elementi risultantidal consuntivo approvato il 18.4.2012, in quanto l’esposizione debitoria iviconsiderata non conduceva automaticamente a concludere che il Bozziavesse anticipato di tasca propria le somme di cui si chiedeva larestituzione nel giudizio de quo; in assenza, dunque, dell’inversionedell’onere della prova di cui agli artt. 1988 e 2720 c.c., non era statafornita adeguata dimostrazione da parte dell’attore delle dedotteanticipazioni, attesa la genericità delle relative deduzioni e l’insufficienzadel riferimento “ad un pagamento che sarebbe stato effettuato, conoperazione di cui non appare chiara la correttezza, quantomeno sotto ilprofilo amministrativo-contabile, con fondi di altro Condominio, sempreamministrato dal Rag.

Bozzi”; il riferimento, poi, ai conti correnti postale ebancario intestati al Bozzi ed ai familiari risultava tardivo in quantoavvenuto solo in sede di comparsa conclusionale nell’ambito del giudizio diprimo grado.3. Avverso la predetta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione leeredi del Bozzi, sulla base di tre motivi.Non ha svolto attività l’intimato il Condominio.4. Fissata la trattazione in camera di consiglio, all’udienza del 25 marzo2026 la Corte riservava la causa in decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti censurano la sentenza conriferimento al profilo della violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il Condominio non avrebbe smentitoil contenuto del verbale relativo alla delibera assembleare del 18 aprile2012, come anche delle risultanze del consuntivo approvato per l’esercizio2010/2011 e del preventivo approvato per l’esercizio 2011/2012, da cuirisultava che tutti i condomini erano morosi.Numero registro generale 4407/2021Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 11249/2026Data pubblicazione 27/04/2026Per le eredi Bozzi andava tenuto presente che nel verbale de quo “icondomini non si limitarono ad approvare consuntivi e preventivi, mapresero atto del loro debito esistente nei confronti dell’amministratoreBozzi, che aveva anticipato tutte le spese fin lì maturate a carico delCondominio di Via Paruta 31 Milano, tutte confrontabili con ladocumentazione analiticamente indicata, fatture, documenti, costi anchedi poco momento, tutti specificati nel rendiconto”.2.

Con il secondo motivo le ricorrenti censurano la sentenza in relazionealla falsa applicazione e violazione degli artt. 1988 e 1720 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.Sulla base di tale motivo il giudice di appello avrebbe omesso diconsiderare le risultanze del verbale di assemblea del 18 aprile 2012.Nell’ambito di quest’ultimo era dato leggere: “il rag. Giovanni Bozziraccomanda a tutti i signori condomini la massima puntualità neiversamenti della prima rata spese preventivate 2010 2011 e conguaglio2009/2010, nonché seconda rata spese preventivate 2010 2011, inquanto sino ad ora e per tali gestioni tutte le spese sono state interamentesostenute utilizzando fondi del proprio c/c personale; l’assemblea neprende atto e quindi i condomini dovranno essere invitati dal nuovoamministratore a disporre entro le scadenze delle rate approvate iversamenti per saldare il debito nei confronti dell’amministratore uscente,rag.

Giovanni Bozzi, il cui ammontare verrà quantificato al nuovoamministratore in occasione del passaggio delle consegne”.Neppure si era tenuto conto, secondo le ricorrenti, del “documento relativoal conguaglio passivo del rendiconto approvato e interamente anticipatodall’amministratore Bozzi Giovanni”, ritirato dal nuovo amministratoredocumenti consegnati al Filippini e sottoscritti per ritiro dallo stesso.Andava anche considerato a tal riguardo che le riserve avanzate dal nuovoNumero registro generale 4407/2021Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 11249/2026Data pubblicazione 27/04/2026amministratore risultavano superate sulla base del versamento di euro5.000,00 effettuato dal predetto al Bozzi e della mancata richiesta direstituzione da parte del Filippini dei pagamenti effettuati da alcunicondomini all’amministratore dimissionario.3.

I primi due motivi posso essere affrontati congiuntamente. Essirisultano infondati.Come da consolidato orientamento della S.C. (cfr., tra le più recenti, Sez.2, n. 6625 del 2026; Sez. 2, n. 25315 del 2025; Sez. 2, n. 4179 del 2023;Sez. 2, n. 5611 del 26/02/2019; Sez. 6 - 2, n. 20137 del 2017), il creditodell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interessedel Condominio si fonda sul contratto tipico di amministrazione cheintercorre con i condomini, al quale, per quanto non disciplinatonell’art.1129 c.c., si applicano le disposizioni di cui alla sezione I, capo IX,titolo III, libro V, del codice civile.

Sulla base di tale condivisibileimpostazione, è, dunque, l’amministratore che, alla stregua dell’art. 1720c.c., deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (equindi il Condominio), tenuti, quali mandanti, a rimborsargli leanticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sonostate fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventualedanno, devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenereindenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in propositosubita.Spettando poi all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo,gli incassi e le spese condominiali, solo una chiara e definitiva indicazionein bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive postecontabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confrontidel precedente amministratore (cfr., oltre alla richiamata Cass. n. 4179del 2023, Sez. 2, n. 25315 del 2025;

Sez. 2, n. 3892 del 2017).Peraltro, sulla base dell’orientamento della S.C. (cfr., oltre alle menzionaten. 6625 del 2026 e n. 4179 del 2023, anche Sez. 2, n. 8498 del 2012),Numero registro generale 4407/2021Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 11249/2026Data pubblicazione 27/04/2026l’accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazionecondominiale consegnatagli dal precedente e il verbale di consegnasottoscritto con riguardo alla situazione patrimoniale al momento delsubentro gestorio, e così pure un pagamento parziale, a titolo di accontodi una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito neiconfronti dell’ex amministratore da parte dei condomini per l'importocorrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pursempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlocon il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontated'iniziativa dell'amministratore.Questa Corte ha anche chiarito che la deliberazione dell'assemblea dicondominio, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, purove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente diritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stataversata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizionedi debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale inrelazione a poste passive specificamente indicate (cfr., oltre alla pronuncegià richiamate, anche Sez. 2, n. 10153 del 2011).Tenuto conto dei principi di cui sopra, gravava sul precedenteamministratore l’onere probatorio, nei termini in precedenza chiariti, inrelazione alle anticipazioni effettuate, e, sulla base delle stesse deduzionidifensive di parte ricorrente, non appare censurabile il ragionamentoseguito dalla Corte d’appello laddove ha ritenuto non raggiunta tale prova,in assenza di una espressa ricognizione di debito da parte dell’organocollegiale in relazione a poste passive specificamente indicate.

Ècomunque oggetto di apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede dilegittimità, quello sulla intellegibilità e chiarezza, anche sotto l'aspettosostanziale, della contabilità condominiale, tale da poter fornire prova delcredito vantato dall’ex amministratore.Numero registro generale 4407/2021Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 11249/2026Data pubblicazione 27/04/20264. Con il terzo motivo le ricorrenti censurano la pronuncia del giudiced’appello per omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360,comma 1, n. 1 e 3 c.p.c., con riferimento alle fotocopie degli assegnibancari e postali, dei bollettini di c/c, tempestivamente depositate in attied attestanti i pagamenti posti in essere dal Bozzi, in conseguenza delquale risultava disatteso il disposto dell’art. 1720 c.c., che prevedel’obbligo del mandante di rimborsare il mandatario delle spese anticipateda quest’ultimo; elementi, i predetti, che avrebbero giustificato ladecisione di disporre una consulenza tecnica non certo esplorativa mafinalizzata a conferire ulteriore certezza alle prove già acquisite nelprocesso.Come riferito in precedenza, il riferimento ai conti correnti postale ebancario intestati al Bozzi ed ai familiari è stato ritenuto tardivo dalgiudice di appello, in quanto avvenuto solo al momento del deposito dellacomparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

Tale affermazione inrito, da sola sufficiente a sorreggere la relativa statuizione, non è oggettodi specifica censura da parte delle ricorrenti e ciò preclude ogni ulterioreconsiderazione sulla rilevanza probatoria della indicata documentazione.Va in ogni caso richiamato l’orientamento della S.C. (cfr. tra le tante Sez.L, n. 25281 del 2203), secondo cui il giudizio sulla necessità e utilità di farricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile percassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove lamancata integrazione tecnica abbia comportato l’omesso esame dideterminati fatti decisivi oggetto di discussione, soggiacendo peraltro larelativa impugnazione, nella specie, alla preclusione derivante dalla regoladella cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(ratione temporis vigente).5.

Il ricorso va perciò rigettato.Numero registro generale 4407/2021Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 11249/2026Data pubblicazione 27/04/2026Non si provvede sulle spese di giudizio in quanto il Condominio intimatonon ha svolto attività difensive.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 25 marzo 2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA