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Decreto — n. 10970/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10970/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10970/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 9441/2025DECRETOsul ricorso proposto da:RIPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 14, presso lostudio dell’avvocato FRANCESCO CERASI, che la rappresentae difende;- ricorrente -controCONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIEREDELL’ADDOLORATA, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEOMAGNO 10/B, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALBE’che la rappresenta e difende;GENGHINI IGOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato BARBARASANTINI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoARIANNA NICOLI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.636/2025 pubblicata in data 6 marzo 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da RIPA SRL, accettata daicontroricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10970/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 9441/2025DECRETOsul ricorso proposto da:RIPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 14, presso lostudio dell’avvocato FRANCESCO CERASI, che la rappresentae difende;- ricorrente -controCONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIEREDELL’ADDOLORATA, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEOMAGNO 10/B, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALBE’che la rappresenta e difende;GENGHINI IGOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato BARBARASANTINI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoARIANNA NICOLI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.636/2025 pubblicata in data 6 marzo 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da RIPA SRL, accettata daicontroricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Parole chiave

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ritiro dell'atto procedurale revoca dell'opposizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'eredità impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 9441/2025DECRETOsul ricorso proposto da:RIPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 14, presso lostudio dell’avvocato FRANCESCO CERASI, che la rappresentae difende;- ricorrente -controCONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIEREDELL’ADDOLORATA, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEOMAGNO 10/B, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALBE’che la rappresenta e difende;GENGHINI IGOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato BARBARASANTINI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoARIANNA NICOLI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.636/2025 pubblicata in data 6 marzo 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da RIPA SRL, accettata daicontroricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 22/04/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia