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Decreto — n. 10794/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10794/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10794/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 14570/2025Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 10794/2026Data pubblicazione 23/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)Il Consigliere delegatoVisti gli atti del procedimento n. 14570/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:COMUNE DI VENTIMIGLIA, difeso come in atticontroALAIN ALDO RENÈ SIMON DELMASSE, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10794/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis e 391 c.p.c.)Il Consigliere delegatoVisti gli atti del procedimento n. 14570/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:COMUNE DI VENTIMIGLIA, difeso come in atticontroALAIN ALDO RENÈ SIMON DELMASSE, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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blocco del conto bancario pignoramento del salario conto corrente titolari di conti bancari pagamento a contanti del saldo azione di partecipazione al pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 14570/2025Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 10794/2026Data pubblicazione 23/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)Il Consigliere delegatoVisti gli atti del procedimento n. 14570/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:COMUNE DI VENTIMIGLIA, difeso come in atticontroALAIN ALDO RENÈ SIMON DELMASSE, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00(duecentosessantotto) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.04.2026IL CONSIGLIERE DELEGATOLuca Varrone