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Ordinanza — n. 10785/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses correction request for underpaid court fees in final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10785/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The applicant sought correction of the Supreme Court's order, claiming the Ministry of Justice was ordered to pay only €200 instead of the actual €423 in court fees. The court rejected the request, ruling that the mandatory unified contribution is fixed by law and cannot be adjusted by the judge even in error. Consequently, the omission of the specific amount in the liquidation does not constitute a material error requiring correction.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002; The mandatory unified contribution is a fixed statutory obligation that cannot be modified by the judge, meaning its omission in the liquidation of costs does not create a material error warranting correction.

Parole chiave

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material error correction unified contribution court costs liquidation fixed statutory amount judicial discretion limits

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002
Senon-ché, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

te all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.19528/2025 depositata il 15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Remo Caponi.L’avv. Domenico Rossi, già ricorrente nel giudizio definito con l’ordi-nanza in epigrafe, ha chiesto la correzione del provvedimento, esponendoche la Corte, nel condannare il Ministero della Giustizia alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità, ha indicato nel dispositivo l’importo di €200,00 per esborsi, in luogo della somma di € 423,00 effettivamente soste-nuta e documentata dalle ricevute di pagamento telematico depositateall’atto dell’iscrizione a ruolo:

€ 196,00 per contributo unificato, € 200,00Numero registro generale 23704/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10785/2026Data pubblicazione 23/04/2026per contributo unificato integrativo, € 27,00 per diritti forfettari di notifica.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONEL’istanza è rigettata.La pretesa dell’istante si risolve, quanto a € 396,00 dei € 423,00 recla-mati, nell’inclusione tra gli esborsi liquidati dell’importo del contributo uni-ficato — base e integrativo — versato all’atto dell’iscrizione a ruolo.

Senon-ché, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’obbli-gazione di pagamento del contributo unificato è prevista ex lege per unimporto predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, pereffetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà delgiudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quantoalla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pro-nuncia in merito da parte del giudice medesimo (Cass. 25611/2025).Ne consegue che l’omessa menzione del contributo unificato nella liqui-dazione degli esborsi non configura errore materiale: l’obbligazione restitu-toria del contributo grava sul soccombente indipendentemente dalla statui-zione nel dispositivo, e la sua soddisfazione non esige il titolo esecutivocostituito dalla pronuncia di liquidazione.La voce residua di € 27,00 è coperta dall’importo di € 200,00 già liqui-dato.Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese del procedimento di correzione,avendo il medesimo natura sostanzialmente amministrativa e non essendodiretto a incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento cor-retto, non configurandosi in alcun caso una situazione di soccombenza exart. 91 c.p.c. (Cass.

S.U. 29432/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale. Nulla sullespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Numero registro generale 23704/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10785/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il PresidenteMAURO MOCCI