Cassation court partially allows appeal regarding actio negatoria servitutis, remitting case to Appellate Court for costs and further proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially accepted the appeal filed by heirs against a first-instance judgment dismissing a claim for invalidity of a donation and ordering eviction. While the court rejected arguments regarding usucapion and procedural costs, it found merit in the claim for an actio negatoria servitutis under Article 949 of the Civil Code. Consequently, the lower judgment was annulled in part and remitted to the Appellate Court for a new decision on the servitude claim and allocation of litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 949 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court may partially annul a judgment when specific claims, such as an actio negatoria servitutis, are substantiated, while dismissing other grounds like usucapion, thereby remitting the case for a new ruling on the valid claim and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
in proprio e in qualità di erede di Nicoletti Pasquale edAmicucci Claudio, in qualità di erede di Nicoletti Elisabetta, a sua voltaerede di Nicoletti Pasquale, rappresentati e difesi dall'avvocato AntonioAquino,-ricorrenti-controPasquale Frisina,Numero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026-controricorrenti-nonché controCiancarelli Roberto,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1849/2020depositata il 25.3.2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.2026dal Consigliere Vincenzo Picaro.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generalericorso, con reiezione dei restanti.
Conseguenze di legge.Udito per le controricorrenti l'avv. Pasquale Frisina.Il Tribunale di Velletri, pronunciando su due giudizi riuniti iniziati nel 2005e nel 2006, con la sentenza n. 1521/2014, respingeva la domanda dellanotaio Roberto Ciancarelli, con la quale la stessa aveva chiesto didichiarare l’invalidità e l’inefficacia perché a non domino dell’atto didonazione del 12.6.2003 (rogito Ciancarelli, rep. n. 105692) con cuiPasquale Nicoletti, assumendosene proprietario per usucapione, avevadonato al figlio Federico la nuda proprietà dei terreni siti in Pomezia,località Santa Palomba (particelle 96, 97 e 100, partita 6582, foglio 14 delcatasto terreni di Pomezia), dichiarando assorbita la domanda risarcitoriaex art. 2043 c.c. proposta nei confronti del notaio Ciancarelli.
La sentenzadi primo grado accoglieva, tuttavia, la domanda di rilascio per occupazionesenza titolo degli stessi terreni avanzata nei confronti di Federico Nicolettidalla Fintecna SPA, dichiarandola legittima proprietaria dei predetti previoinquadramento nella fattispecie dell'actio negatoria servitutis ex art. 949c.c. e ordinando a Federico Nicoletti di astenersi dal compimento diNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026ulteriori molestie, condannava quest'ultimo al risarcimento a favore dellanella somma mensile di € 1.000,00 a partire dalla domanda giudizialedell’agosto 2005 sino all'effettivo rilascio.
Il Tribunale veliterno, infine,rigettava le domande riconvenzionali di Federico Nicoletti intese adottenere l'accertamento dell'usucapione dei terreni da parte del padre,Pasquale Nicoletti, per averli posseduti uti dominus dalla fine degli anni'60 dello scorso secolo, e del suo conseguente diritto di nuda proprietà suiterreni derivante dalla donazione paterna del 2003, e condannavaAvverso tale sentenza, Federico Nicoletti, sia in proprio che in qualità dierede di Pasquale Nicoletti, nelle more deceduto, unitamente ad Elisabettae Mara Nicoletti, anch'esse eredi di Pasquale Nicoletti, proponevanoappello, con il quale contestavano la ritenuta applicabilità dell'art. 949c.c., anziché dell'art. 948 c.c. in materia di rivendica col connesso oneredella probatio diabolica, all'azione di rilascio per occupazione senza titoloavversaria accolta in primo grado, chiedendone il rigetto, riproponevano ladomanda di usucapione, maturata in favore di Pasquale Nicoletti elamentavano la mancata ammissione della prova testimoniale articolatasui capitoli 1 e 2 della comparsa di costituzione e la mancata assunzione diinformazioni dai Carabinieri.Resisteva al gravame la Fintecna SPA, spiegando altresì appelloincidentale, con il quale insisteva per la declaratoria di nullità dell'atto didonazione del 2003, nonché per l’inammissibilità dell’appello proposto daElisabetta e Mara Nicoletti per difetto di legittimazione e, comunque, perdifetto di interesse ad agire.Costituitosi, Roberto Ciancarelli eccepiva la tardività dell’appelloincidentale spiegato dalla Fintecna SPA.La CDP Immobiliare s.r.l. (avente causa della Fintecna Immobiliare s.r.l.),con separato atto di citazione, proponeva appello avverso la sentenza diNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026primo grado, eccependo che era già intervenuta in entrambi i giudizi diprimo grado quale successore a titolo particolare della Fintecna SPA, cheaveva ceduto il ramo di azienda comprensivo dei terreni in questione alladella sua presenza in causa, né del fatto che essa era la titolare del dirittodominicale sui terreni oggetto di causa.
La CDP Immobiliare s.r.l.eccepiva, altresì, l’invalidità dell’atto di donazione del 2003 e chiedeva chefosse ordinata la cancellazione della sua trascrizione presso laConservatoria dei Registri immobiliari.Costituitisi, Federico, Elisabetta e Mara Nicoletti contrastavano il predettoappello e spiegavano appello incidentale per sentir accogliere le censuregià avanzate nel primo giudizio di appello.Si costituiva altresì in secondo grado Roberto Ciancarelli per resistere alledomande di nullità dell'atto di donazione da lui rogato e di risarcimento deidanni conseguenti.Con la sentenza n. 1849/2020 del 18.1.2019/25.3.2020, la Corted'Appello di Roma, riuniti i giudizi, respingeva l’appello principale deiNicoletti sulla riproposta domanda di usucapione, ritenendo assorbiti i loromotivi di appello (primo e terzo) concernenti l'accoglimento dell'avversaazione di rilascio per occupazione senza titolo e la mancata ammissionedella prova testimoniale sui capitoli 1 e 2, e in accoglimento degli appelliincidentali, dichiarava nullo l’atto di donazione a rogito del notaioCiancarelli del 12.6.2003 perché a non domino, ordinando al competenteUfficio del Territorio – Agenzia delle Entrate di cancellare la trascrizioneeffettuatane in data 26.6.2003 e dichiarava la CDP Immobiliare s.r.l.legittima proprietaria dei terreni oggetto di causa in luogo della FintecnaSPA.
La Corte distrettuale, infine, condannava i Nicoletti in solido alpagamento delle spese processuali di secondo grado in favore della CDPImmobiliare s.r.l., della Fintecna SPA e di Roberto Ciancarelli.Numero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026In particolare, la Corte esaminava per primo il secondo motivo di appello,riguardante la riproposizione della domanda riconvenzionale di acquistoper usucapione dei terreni oggetto di causa da parte di Pasquale Nicoletti,posta a base del diritto di nuda proprietà dal medesimo donato al figlioIl giudice di secondo grado perveniva, previa valutazione delle risultanzeistruttorie, alla decisione di confermare il rigetto di tale domandariconvenzionale.Affermava, infatti, la Corte distrettuale, che le deposizioni dei testiescussi, Ercole Sordilli, Sergio Ceron e Paolo Fabrizi, non erano risultateunivoche, chiare e concordanti nel senso di ritenere dimostrato unpossesso esclusivo ed ininterrotto uti dominus ultraventennale da parte diPasquale Nicoletti, che aveva talvolta coltivato a biada e trifoglio i terreniportandovi al pascolo il gregge ma senza che i terreni fossero recintatialmeno fino al riconfinamento del 1999 realizzato dalla Sofinpar SPA, chenon vi erano state reazioni dei Nicoletti alla collocazione di tali recinzionied anzi Federico Nicoletti aveva sottoscritto il 21.12.1999, dopo averepresenziato, il verbale di riconfinamento, riconoscendo la proprietà deiterreni in capo alla Sofinpar SPA, e nella lettera del 26.1.2005 di rispostaalla lamentata occupazione dei terreni da parte della Fintecna SPA, avevasostenuto di esserne stato conduttore e possessore negli ultimi venti annisenza riferirsi ad un possesso ad usucapionem del padre.Sulla base di questi elementi, la Corte distrettuale riteneva che il primo edil terzo motivo di appello, inerenti rispettivamente alla censurataapplicazione dell'art. 949 anziché dell'art. 948 c.c. con il connesso regimeprobatorio più favorevole all'azione dell'originaria parte attrice, ed allamancata ammissione della prova testimoniale sui capitoli 1 e 2 ripropostada parte appellante, dovessero considerarsi assorbiti.Avverso questa sentenza Federico Nicoletti in proprio e nella qualità dierede di Pasquale Nicoletti, Mara Nicoletti, in proprio e in qualità di eredeNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026di Pasquale Nicoletti, nonché Claudio Amicucci, in qualità di erede diElisabetta Nicoletti, deceduta nelle more ed a sua volta erede di PasqualeNicoletti, hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi asette motivi.
La CDP Immobiliare s.r.l. e la Fintecna s.p.a. hanno resistitocon controricorso, mentre Roberto Ciancarelli è rimasto intimato.La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore, FulvioTroncone, ha concluso per l’accoglimento del settimo motivo di ricorso,con reiezione dei restanti.Nell'imminenza dell'udienza pubblica la sola CDP Immobiliare s.r.l. hadepositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3) e 4) dell’art.360, comma 1°, c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 99e 112 c.p.c. per la mancata pronuncia sul primo motivo di appello, ecomunque per l’assenza di motivazione su di esso perché apoditticamenteindicato come assorbito (primo profilo), l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, aisensi dei n.
3) e 5) dell’art. 360, comma 1°, c.p.c., in relazione agli articoli948, 949 e 2697 c.c. e 276 c.p.c., sempre con riferimento al primo motivodi appello (secondo profilo), fatto indicato nella necessaria applicazionedella cosiddetta probatio diabolica all'azione di rivendicazioneasseritamente esercitata dalla Fintecna SPA, e la violazionedell’insegnamento della sentenza delle sezioni unite di questa Corten.7305/2014, secondo la quale non è azione di restituzione ma dirivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva edillegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte delconvenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene edal risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propriapretesa al venir meno di un negozio giuridico, che abbia giustificato laNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed ilmedesimo convenuto (terzo profilo).I Nicoletti, con il primo motivo di appello, avevano lamentato, che ladomanda avanzata in primo grado dalla Fintecna SPA, di accertarel'indebita occupazione senza titolo dei terreni oggetto di causa da parte disgombero di essi da ogni bene e cosa ed alla loro riconsegna e rilascio allapersone e cose ed al risarcimento dei danni da essa subiti per l'indebitaoccupazione, era stata qualificata dal giudice di primo grado come actionegatoria servitutis ex art. 949 c.c., anziché come vera e propria azione dirivendica della proprietà dei terreni ex art. 948 c.c – sottoposta allaprobatio diabolica - con conseguente onere della Fintecna SPA di provare,in capo a sé ed ai suoi danti causa, l'acquisto per usucapione, o comunquea titolo originario, della proprietà dei terreni, e non solo mediante laproduzione dell'atto di compravendita del notaio Umberto Morello del10.12.1990, col quale i terreni originariamente della Sidercomit SPA eranostati acquistati dalla ILVA Gestioni Patrimoniali SRL, poi divenuta IGPIniziative e Gestioni Patrimoniali SPA, fusa per incorporazione nellaSofinpar SPA, a sua volta fusasi per incorporazione nella Fintecna SPA.Il motivo é fondato nella parte in cui, a pagina 17, censura la statuizionedi assorbimento del primo motivo di appello per difetto assoluto dimotivazione sulle ragioni che hanno condotto la Corte distrettuale aconfermare il diritto di proprietà a favore della parte attrice e la condannadi Federico Nicoletti al rilascio dei terreni oggetto di causa nonché alrisarcimento dei danni in favore dell'asserita proprietaria Fintecna SPA,alla quale é poi subentrata la CDP Immobiliare SRL, già FintecnaImmobiliare SRL senza spiegare per quale motivo dal mero rigetto delladomanda riconvenzionale di acquisto per usucapione discendesseautomaticamente l'accoglimento dell'originaria domanda di parte attrice eNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026senza minimamente giustificare l'applicazione del regime probatorio piùfavorevole dell'actio negatoria servitutis dell'art. 949 c.c. effettuata dalgiudice di primo grado in luogo della probatio diabolica richiesta perl'azione di rivendicazione dall'art. 948 c.c. (sulla censurabilità dellepronunce di assorbimento per difetto assoluto di motivazione vedi Cass.12.11.2018 n. 28995;
Cass. 27.12.2013 n. 28663).La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisionesulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto diinteresse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbenteha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, ma nel caso in esameé evidente - nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale diusucapione dei terreni - che Federico Nicoletti avesse interesse a vederetutelata la posizione di favore che gli derivava dal potere di fatto (possideoquia possideo) e quindi a vedere respinta l'originaria domanda diaccertamento della proprietà della Fintecna SPA, poi fatta propria dallaCDP Immobiliare SRL, e di sua condanna al rilascio dei terreni occupatisenza titolo ed al risarcimento dei danni, previa applicazione del regimeprobatorio proprio dell'azione di rivendicazione secondo l'insegnamentodella sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 7305/2014.
Pertanto,non è predicabile il difetto di interesse di Federico Nicoletti allaproposizione del primo motivo di appello e poi di ricorso in cassazione solperché non proprietario dei terreni.La figura dell'assorbimento in senso improprio si ha, invece, quando ladecisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvederesulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altredomande, ma neppure tale ipotesi ricorre nel caso in esame, perché siverifica nel caso in cui le parti avanzino domande contrapposte diusucapione e di rivendica degli stessi beni immobili quando una di talidomande venga accolta, con conseguente indispensabile rigetto dell'altra,e non quando invece venga respinta.Numero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026Insomma, il rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto dellaproprietà per usucapione lascia aperta la possibilità che anche la domandaprincipale di rivendica degli stessi beni possa risultare infondata per difettodi prova di acquisto a titolo originario da parte del rivendicante, ancorchévittorioso rispetto all'avversa domanda di usucapione, come pure lapossibilità che invece la contrapposta domanda di rivendica sia accolta,ma pur sempre previa autonoma valutazione delle risultanze istruttorie inbase alla corretta applicazione delle norme sugli oneri probatori pertinenti.Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia(se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbentepermette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure diaccoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprioquella dell'assorbimento, ma ove si escluda, rispetto ad una certaquestione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento,avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, nerisulta il vizio di motivazione del tutto omessa, censurabile in sede dilegittimità.Nella specie, dunque, non sussisteva alcuna ragione giustificativadell'assorbimento della pronuncia sull'originaria domanda principale inquella di rigetto della riconvenzionale di usucapione degli stessi terreni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, del resto, il criterio dimassima secondo cui l'attore nell'azione di rivendicazione deve fornire laprova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire ilperiodo necessario per l'usucapione, o fino a dimostrare l'acquisto a titolooriginario, può subire opportuni temperamenti a seconda della lineadifensiva adottata dal convenuto (Cass. 25.2.2025 n. 4874;
Cass.23.6.2023 n. 18059; Cass. 19.1.2022 n.1569), non nel senso che lamancata dimostrazione dell'usucapione da parte di quest'ultimo esoneril'attore in rivendicazione dall'onere di provare il proprio diritto, ma nelsenso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporreNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque nonabbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante oad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato apossedere (Cass. 3.8.2022 n. 24050;
Cass. 19.10.2021 n. 28865). Nederiva che, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezionericonvenzionale, invocando un possesso ad usucapionem iniziatosuccessivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore inrivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante suquest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché dellamancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte delconvenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale delbene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquistodel bene medesimo da parte dell'attore (Cass. 22.4.2016 n. 8215).Si rende pertanto necessario un nuovo esame per colmare la grave lacunamotivazionale determinata dal mancato esame del primo motivo di appelloe quindi la sentenza va cassata.Le esposte considerazioni superano tutte le eccezioni di inammissibilitàsollevate dalla controricorrente in relazione al primo motivo.2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n.
3) e 5) dell’art.360, comma 1°, c.p.c., parte ricorrente prospetta la violazione degliarticoli 948, 949, 1140, 1165, 1362, 2937, 2943 e 2944 c.c. nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al riconosciuto effettointerruttivo dell’usucapione di Pasquale Nicoletti discendente dallasottoscrizione del verbale di riconfinamento del 1999 da parte di FedericoNicoletti, atteso che Pasquale Nicoletti non ha mai rinunciato all’acquistoper usucapione del suo diritto.Il motivo é inammissibile per più ragioni.Anzitutto é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppiaconforme” la lamentata violazione dell'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c.,peraltro riferita alla sottoscrizione del verbale di riconfinamento del 1999Numero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026da parte di Federico Nicoletti, circostanza di fatto che non é stata ignoratadalla Corte distrettuale anche se la medesima ne ha data una valutazionesfavorevole ai Nicoletti.In secondo luogo il motivo é inammissibile in quanto non assume che ilgiudice di secondo grado abbia inteso in modo non corretto i precettinormativi delle norme codicistiche che si assumono violate, ma sivorrebbe ottenere una diversa valutazione in fatto del materialeistruttorio, il che evidentemente non é consentito nel giudizio di legittimità(vedi ex multis Cass. 26.10.2021 n.30042; Cass. 19.7.2021 n. 20553).3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
3) c.p.c., ci siduole della violazione degli articoli 1158, 1140, comma 2° c.c. e 116c.p.c., nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1°, n.5) c.p.c., in relazione al vizio di motivazione eall’illogica e contraddittoria valutazione dei mezzi di prova ammessi infavore della parte convenuta (capitoli 3 e 4 dell’attuale ricorrente) e inrelazione alle domande dei Nicoletti.Il terzo motivo é inammissibile sotto più profili.Anzitutto quanto all'asserita violazione dell'art. 360 comma primo n. 5)c.p.c. non risulta individuato il fatto storico principale, o secondariodecisivo, oggetto di discussione tra le parti, che non sarebbe statoconsiderato.Per il resto, anche se nella rubrica vengono lamentate le violazioni degliarticoli 1158, 1140 comma 2° c.c. e 116 c.p.c., in realtà si vorrebbeottenere in questa sede una rivalutazione del materiale istruttorio ed inparticolare delle testimonianze di Ercole Sordilli, Sergio Caron e Sergiodomanda di usucapione, ma il giudizio di legittimità non può esseretrasformato in un terzo grado di giudizio di merito.4) Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce, in relazione all'art. 360,comma 1°, n.
3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. perNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026il mancato esame del terzo motivo di appello, non avendo la Cortedistrettuale considerato che le prove di cui ai capitoli 1 e 2 della comparsadi risposta di primo grado dei Nicoletti avrebbero potuto essere disupporto non solo in relazione alla decisione circa l’avvenuta o menousucapione dei terreni in favore di Pasquale Nicoletti, bensì anche alrigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da parte attrice.Il motivo é assorbito per quanto concerne la mancata ammissione delcapitolo 1 della prova testimoniale, riguardante un generico stato diabbandono e di mancato utilizzo dei terreni da parte dell'allora proprietariaimpresa D'Orazio nel 1963, circostanza volta evidentemente a contrastarela domanda risarcitoria avversaria, accessoria alla domanda dioccupazione senza titolo, in relazione alla quale, come si è visto, è statodisposto il riesame in accoglimento del primo motivo di ricorso.Per quanto concerne invece la doglianza sulla mancata ammissione delsecondo capitolo della prova testimoniale, che é stato dichiarato assorbitosenza alcuna motivazione, lo stesso non era decisivo ai finidell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione diPasquale Nicoletti, in quanto tendeva a dimostrare un utilizzo comepascolo per il gregge da parte del predetto, negli anni '60 dello scorsosecolo, di un terreno contiguo, che poi nel 2000 sarebbe stato acquistatoda Federico Nicoletti, per cui non solo non era pertinente alle particelleoggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, ma concernevaun'attività pastorale errante di per sé non significativa di un possessoesclusivo uti dominus di un determinato fondo non recintato.Va quindi richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per laquale la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla partepuò essere denunciata in sede di legittimità, solo sotto il profilo del viziomotivazionale, sempre che la prova non ammessa abbia carattere didecisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertire l'esito dellacontroversia.
Il ricorrente per cassazione, quindi, può dolersi del diniego diNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026ammissione della prova testimoniale attraverso la dimostrazione, sullabase di un ragionamento necessariamente controfattuale, che, ove laprova dedotta fosse stata ammessa - e, ovviamente, fosse stata poiassunta con successo se, dunque, i testi escussi avessero confermato laveridicità dei fatti dedotti a prova -, ciò avrebbe condotto il giudice dimerito ad accogliere con giudizio di certezza e non di mera probabilità ladomanda invece respinta (Cass. 25.3.2026 n. 7111;
Cass. n.24092/2013).5) Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n.
4) c.p.c., per la violazione degli articoli282 c.p.c. e 1418 e 771 c.c., avendo la Corte distrettuale ritenuto nulla ladonazione della nuda proprietà effettuata da Pasquale Nicoletti in favoredel figlio Federico Nicoletti con l'atto del notaio Roberto Ciancarelli del12.6.2003, rep. n. 105692, in contrasto con la legge e la giurisprudenzapiù recente della Corte, che nega efficacia provvisoria alle sentenze dimero accertamento, qual'é la sentenza di rigetto della domanda diusucapione. Viene poi ulteriormente richiamata una massima dellaSuprema Corte, che ha negato la nullità di atti di compravendita diimmobili quando l'alienante abbia dimostrato di avere esercitato ilpossesso utile alla maturazione dell'usucapione del diritto di proprietàprima del trasferimento, ancorché la stessa non sia già statagiudizialmente accertata in precedenza (Cass. n. 2485/2007).Il motivo é infondato.Da un lato, esso non tiene conto che nella specie la domandariconvenzionale di usucapione dei terreni da parte di Pasquale Nicoletti éstata respinta e non accolta, per cui da ciò non é potuta derivare lasussistenza del titolo di proprietà del donante, acquisibile secondo lasentenza n. 2485/2007 di questa Corte anche all'interno dello stessogiudizio volto invece a fare dichiarare l'invalidità del titolo di trasferimentoposto in essere da colui che nell'atto semplicemente affermi di essereproprietario del bene trasferito per usucapione non ancora accertata.Numero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026Dall'altro lato, se é vero che una sentenza di secondo grado che confermiil rigetto di una domanda di usucapione e che ancora non sia passata ingiudicato, é una sentenza di mero accertamento, alla quale non puòessere riconosciuta esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c., é anchevero, come rilevato dalla CDP Immobiliare SRL, che tale sentenzacomunque ha dettato la regola del caso concreto alla quale le partidovevano conformare il proprio comportamento ed era idonea a comporreil conflitto del caso concreto anche se ancora non passata in giudicatoavendo modificato la situazione iniziale, potendosene quindi invocarel'autorità nel procedimento vertente sulla questione dipendente che nonera stato sospeso per pregiudizialità (Cass. 16.3.2018 n. 6620;
Cass.3.11.2017 n. 26251; Cass. 7.7.2016 n. 13823; Cass. sez. un. 19.6.2012n. 10027).6) Con il sesto motivo di ricorso ci si duole della violazione degli articoli1223, 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. nonchédell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.
3) e 5) c.p.c., per mancata considerazione dell’ordinanza direvoca di ammissione della prova operata dal giudice di primo gradoavente ad oggetto il risarcimento del danno.7) Con il settimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., ci si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c. in quanto la Corteterritoriale ha condannato gli appellanti in solido, e quindi anche Maria edElisabetta Nicoletti, alle spese processuali, senza considerare che le stesseerano state estromesse dal processo.Il sesto ed il settimo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente ladomanda di risarcimento dei danni conseguenziali all'accoglimentodell'actio negatoria servitutis della Fintecna SPA, dipendente dalladecisione che sarà adottata dal giudice di rinvio a seguitodell'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, e la liquidazionedelle spese processuali di secondo grado che sono state poste in favoreNumero registro generale 26523/2020Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 10763/2026Data pubblicazione 23/04/2026della CDP Immobiliare s.r.l., della Fintecna SPA e di Roberto Ciancarelli eda carico in solido con Federico Nicoletti anche di Maria ed ElisabettaNicoletti, asseritamente estromesse, dipendente dall'esito finale della lite,devono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento parziale del primomotivo di ricorso.In conclusione, va accolto, per quanto di ragione solo il primo motivo diricorso e il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Romain diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità.
P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso,dichiara assorbiti il quarto per quanto di ragione, nonché il sesto ed ilsettimo motivo, e rigetta nel resto il quarto, nonchè i restanti motivi;cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà ancheper le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.4.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo Picaro Lorenzo Orilia