Cassation court dismisses appeal regarding excessive delay compensation and procedural fee calculation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Christine Koffi Affoue's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision awarding €780 in compensation for unreasonable trial duration. The appellant argued for separate fee calculations for the monitoring and opposition phases, while the Ministry of Justice contested the filing deadline due to a technical system error. The court upheld the lower court's ruling, noting that fees must cover the entire proceeding when a monitoring phase request is later opposed, and that correction proceedings do not generate separate fee liabilities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A procedural delay caused by a technical system error is excusable and does not render a counter-claim inadmissible; in proceedings for correction of material errors, no party can be declared liable for costs as there is no winner or loser.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
. 1, presso lo studio dell’avvocatoCAPUTO GIUSEPPE che la rappresenta e difende;-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, VIA DEIPORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.267/2023, depositato il 25/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.Numero registro generale 2698/2024Numero sezionale 2152/2025Numero di raccolta generale 10672/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 22/04/2026Christine Koffi Affoue’ ricorre per cassazione avverso il decretodella Corte d’appello di Palermo n. 267/2023, che ha accoltol’opposizione proposta dalla ricorrente contro il decreto dellamedesima Corte d’appello che aveva respinto la domanda diindennizzo per la irragionevole durata di un processo penale.
Laricorrente aveva lamentato l’ulteriore protrarsi di un anno e seimesi del processo rispetto al tempo irragionevole riconosciuto conprecedente decreto n. 358/2021. La Corte d’appello ha riconosciutol’indennizzo nella misura richiesta di euro 780 e ha liquidato euro337 quali spese del processo, “tenuto conto della bassa complessitàdel giudizio e del valore liquidato”.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia che, anzitutto,chiede di essere rimesso in termini rispetto al deposito delmedesimo controricorso, avendo depositato l’atto oltre i termini dicui all’art. 370 c.p.c. a causa di un incolpevole errore.Memoria è stata depositata dalla ricorrente, che chiede didichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del controricorsoper tardività.CONSIDERATO CHE1.
Anzitutto va accolta l’istanza di rimessione in termini delMinistero della giustizia. Il controricorrente evidenzia che, a causadi un documentato disguido informatico del sistema telematico, ilricorso non risultava essere stato iscritto a ruolo in data 26 gennaioe in data 29 gennaio 2024, quando i termini di deposito per laricorrente erano già scaduti, e per tale motivo il controricorso èstato depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. Si tratta diun errore scusabile, determinato appunto da un disguidoinformatico, cosicché il controricorso va ritenuto procedibile.2.
Il ricorso lamenta violazione degli artt. 2333, comma 2 c.c., 91,92, 392 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, violazione dei minimi tariffari,2 di 4Numero registro generale 2698/2024Numero sezionale 2152/2025Numero di raccolta generale 10672/2026mancata specificazione della fase monitoria e di opposizione,Data pubblicazione 22/04/2026irrisorietà della liquidazione.La censura è infondata. Ad avviso della ricorrente dovevano essereliquidati compensi sia per la fase monitoria, euro 284, sia per lafase di opposizione, euro 337, in quanto l’unicità della vicendaprocessuale deve confrontarsi con la peculiarità della duplicità difase monitoria e poi contenziosa.
Inoltre, vi è stata una fase dicorrezione dell’errore materiale che non poteva non essereconsiderata in quanto la liquidazione va parametrata all’interavicenda processuale.La ricorrente non considera che, ove la domanda di equariparazione per irragionevole durata del processo proposta in viamonitoria venga accolta in seguito ad opposizione, la condannariguarda necessariamente le spese dell’intero giudizio, senzapossibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria, attesal’unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell’opposizioneall’appello (cfr. in tal senso Cass. n. 18200/2015; v. pure Cass. n.9728/2020).
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello di Palermoha riconosciuto il compenso di euro 337 per l’intero giudizio.Quanto invece al riferimento al procedimento di correzione, varicordato che le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che“nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287,288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativae non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti,sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo,non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessuncaso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c.” (Cass., sez. un., n. 29432/2024).3.
Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.3 di 4Numero registro generale 2698/2024Numero sezionale 2152/2025Numero di raccolta generale 10672/2026 P.Q.MData pubblicazione 22/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese in favore del controricorrente che liquida in euro 280,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi4 di 4