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Decreto — n. 10646/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10646/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10646/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ntante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Gambardella-ricorrente-controLiuzzi Rodolfo, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Capasso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2425/2024depositata il 03/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 10646/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali ripetibili spese di gratuito patrocinio spese di difesa spese di esecuzione indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ntante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Gambardella-ricorrente-controLiuzzi Rodolfo, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Capasso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2425/2024depositata il 03/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 18871/2024Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 10646/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/04/2026Mauro Criscuolo