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Sentenza — n. 10613/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding civil use rights and procedural costs in a long-standing public land dispute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10613/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected both the main and incidental appeals filed by the Municipality of San Nicandro Garganico and private heirs against a lower court decision. The appellants argued that the first-instance judge erred in applying rules regarding voluntary absence and cost compensation due to the case's exceptional length. The court held that the lower court correctly integrated its reasoning based on the case's unique historical complexity and the specific constitutional grounds for cost allocation in such prolonged proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 31, comma 1, legge 1776/1927; Art. 91, comma 1, c.p.c.: The simplified procedure for civil use rights commissions does not exempt judges from observing fundamental procedural rules, and cost compensation in exceptionally long proceedings is justified by the complexity of the case rather than the defendant's conduct.

Parole chiave

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civil use rights voluntary absence cost compensation public domain procedural simplification diritto fondiario accesso al fondo protezione della natura e del paesaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 31, comma 1, legge 1776/1927
È vero chel’art. 31, comma 1, della legge n.
Art. 91, comma 1, c.p.c.
art. 293 c.p
Il ricorso principale è articolato in tre motivi tra lorostrettamente connessi: A) il primo motivo contesta “violazione efalsa applicazione dell’art. 293 c.p.c., ex art.
art. 112 c.p
C) ilterzo motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 33012/2018
Corte costituzionale, n. 77/2018
sez. un., n. 4712/1996
Come hanno puntualizzato le sezioni unite(Cass., sez. un., n. 4712/1996) il divieto di introdurre unadomanda nuova nel corso del giudizio di primo grado di cui agliartt.
sez. un., n. 33012/2018
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Testo completo

miciliati in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studiodell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che li rappresenta e difendeunitamente agli avvocati MAIELLARO MICHELE e RENZI ROBERTO;-ricorrenti principali-controCOMUNE di LESINA, rappresentato e difeso dall'avvocato PERTOSAEMANUELA;-ricorrente incidentale-COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, elettivamentedomiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MIRTI 40, presso lo studioNumero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026dell’avvocato FOSCHI EMANUELE, rappresentato e difesoData pubblicazione 21/04/2026dall'avvocato MASCOLO GIUSEPPE ANTONIO;-controricorrente-LESINA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCOSACCHETTI 125, presso lo studio dell’avvocato STILLITANIGIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avvocato AMENDUNIASCANIO;-controricorrente-LACMAR S.R.L., LESINA DUE S.R.L., LESINA 2 AGRICOLA S.R.L-,SIATI S.R.L.;-intimate-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2391/2020, depositata il 18/05/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’1/07/2025 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis.Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generaleTommaso Basile, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorsoincidentale e rigettare quello principale.Sentiti i difensori dei ricorrenti principali, del ricorrente incidentalee del controricorrente.1.

Con la sentenza n. 2391/2020 la Corte d’appello di Roma,sezione usi civici, ha rigettato il reclamo principale proposto dalComune di San Nicandro Garganico e i reclami incidentali diGiandomenico Benedetto Masselli e Maddalena Masselli avverso lasentenza del Commissario agli usi civici per la Regione Puglia n.1/2018.Il Commissario agli usi civici, in sede di riassunzione, avevarigettato il ricorso originariamente proposto dal Comune di San2 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026Nicandro Garganico, che nel 1919 aveva chiesto di accertare che,Data pubblicazione 21/04/2026“abolita la feudalità” ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e8 della legge 2 agosto 1806, le acque della laguna di Lesina,divenute pubbliche a norma della legge 20 dicembre 1914,dovessero essere restituite agli usi comuni della popolazione di SanNicandro e di accertare che, abolito conseguentemente il diritto dipesca, tutto il territorio compreso fra la località Spina Santa e ilfiume Api facesse parte dell’agro e del demanio comunale di SanNicandro.Nel giudizio davanti al Commissario si erano costituiti con atto del18 settembre 2015 Maddalena Masselli e Giandomenico BenedettoMasselli, quali coeredi di Luigi Masselli, rimasto contumace nelleprecedenti fasi del processo e deceduto nel 1993.

I Masselli hannochiesto al Commissario di accertare e dichiarare “la natura nondemaniale civica dei terreni in oggetto e precisamente dei terreniintestati catastalmente a nome degli intervenienti, ubicati in agro diLesina, località Bosco Isola, contrada Lanzi, e per l’effettodichiarare la natura privata esclusiva dei detti terreni” in capo a sémedesimi. Il Commissario, senza pronunciarsi sull’ammissibilitàdella loro costituzione, ha affermato che “tutti i diritti di proprietàeventualmente vantati (che nel caso di specie non risultanoadeguatamente documentati) non possono inficiare o invalidarel’esistenza dei diritti civici accertati”.

Ad avviso della Corted’appello, la costituzione dei Masselli era sicuramente ammissibile,quali aventi causa di un soggetto già convenuto in giudizio erimasto contumace, ma essi erano subentrati al loro dante causanella stessa posizione processuale, così che deve ritenersi nuova einammissibile la domanda tardivamente formulata soltanto conl’atto di costituzione del 2015, dopo che il loro dante causa non siera costituito nel giudizio e dopo che, esaurita l’attività istruttoria,la causa era già stata rinviata per le conclusioni. La Corte d’appelloha poi rigettato l’appello incidentale del Comune di Lesina,3 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta dalData pubblicazione 21/04/2026Commissario.2.

Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione in viaprincipale Maddalena Masselli e Giandomenico Benedetto Masselli.Resiste con controricorso e fa valere ricorso incidentale il Comunedi Lesina.Resiste con distinti atti di controricorso, avverso il ricorso principalee avverso il ricorso incidentale, il Comune di San NicandroGarganico.Resiste con controricorso la società Lesina s.r.l.Le intimate Siati s.r.l., Lesina 2 società agricola s.r.l. e Lacmar s.r.l.non hanno proposto difese.Memorie sono state depositata dai Masselli, dal Comune di Lesina edal Comune di San Nicandro.RAGIONI DELLA DECISIONEI.

IL RICORSO PRINCIPALE1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi tra lorostrettamente connessi: A) il primo motivo contesta “violazione efalsa applicazione dell’art. 293 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”; la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’intervento deigermani Masselli è ammissibile, ha poi ritenuto che fosse loropreclusa la proposizione di qualsiasi domanda o richiesta, quandoinvece i ricorrenti non avevano svolto domande nuove, ma meredifese a sostegno della natura privata dei terreni in questione, incontrapposizione alla domanda principale svolta dal Comune circala pretesa natura demaniale civica dei terreni;

B) il secondo motivodenuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 2,31, comma 1 della legge n. 1766/1927, ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, in quanto il richiamato comma 1 dell’art. 31 dispone che “iCommissari nei loro procedimento sono dispensati dalla osservanzadelle forme della procedura ordinaria; però prima di provvederedovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le4 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026osservazioni e le istanze”; il processo commissariale è pertanto unData pubblicazione 21/04/2026processo speciale svincolato dalle norme procedurali ordinarie, cosìche la parte contumace può costituirsi in ogni suo momento e fase,svolgendo tutte le difese senza incorrere in alcuna preclusione;

C) ilterzo motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.”, per avere la Corte d’appello rigettato il loro reclamod’appello senza esaminarne il contenuto, avendo erroneamenteassunto che la domanda dei ricorrenti fosse nuova e inammissibile.2. I tre motivi pongono la questione della possibilità per gli eredi diuna parte che sia rimasta contumace in un processo che si è svoltoin primo grado davanti al Commissario per gli usi civici di proporreuna propria domanda, costituendosi in sede di riassunzione di unacausa che ha avuto inizio quasi cento anni prima.3.

È opportuno riassumere la vicenda:-Il processo, come già detto, è stato iniziato nel 1919 dal Comunedi San Nicandro Garganico davanti al Tribunale di Lucera ed è statopoi riassunto davanti al Commissario per gli usi civici di Bari e haad oggetto l’accertamento del confine tra i due Comuni di Lesina eSan Nicandro e la determinazione dell’appartenenza all’uno oall’altro Comune dei terreni dell’istmo tra Foce Schiapparo e TorreMiletto. Vi sono stati due accordi transattivi: il primo nel 1933,relativo alla divisione dell’uso della pesca, e il secondo nel 1934,con il quale è stata demandata al Commissario la risoluzione dellecontroversie relative alle questioni territoriali, ossia l’accertamentodel confine tra i due territori della tratta che va tra Torre Miletto eMolino di Lauri e la verifica se e quale parte del territorio deldemanio di San Nicandro Garganico fosse posseduta con uso civicodagli aventi causa del feudatario di Lesina.

Secondo i ricorrenti, nelterritorio il cui confine è oggetto di causa si trovano i terreni diproprietà Masselli ed è per questa ragione che il Commissario, condecreto del 1° agosto 1940, aveva rilevato la necessità di integrare5 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026il giudizio anche nei confronti di alcuni proprietari e tra questi LuigiData pubblicazione 21/04/2026Masselli, padre dei ricorrenti.-Vi è stata una prima sentenza del 1956 del Commissario, che èstata opposta davanti alla Corte d’appello di Roma che, nel 1961,con sentenza confermata dalla Corte di cassazione, ha dichiarato lavalidità dell’accordo del 1934 e ha rimesso la causa alCommissario.

Con due sentenze del 1985 il Commissario hadelimitato il confine tra i due Comuni. La sentenza è statareclamata davanti alla Corte d’appello di Roma che, nel 1990, hadichiarato la nullità della sentenza del Commissario perchépronunciata a contraddittorio non integro.-Con sentenza n. 1/2018 il Commissario ha rigettato l’originariadomanda proposta dal Comune di San Nicandro Garganico.Affermata la propria competenza, il Commissario ha ritenuto che,sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulentetecnico d’ufficio e dell’individuazione della linea di confine da questioperata, nessun territorio e demanio del Comune è posseduto dagliaventi causa dell’ex feudatario di Lesina.

Quanto alla posizione deisoggetti privati “intervenuti”, il Commissario ha rilevato che, poichéla sua competenza esclusiva è limitata all’individuazione dei confinitra i due Comuni e all’accertamento dell’effettiva esistenza di dirittidi uso civico sui terreni in oggetto da parte della comunità diLesina, “tutti i diritti di proprietà eventualmente vantati, che nelcaso di specie non risultano adeguatamente documentati, nonpossono inficiare o invalidare l’esistenza di diritti civici accertati”.-La pronuncia è stata reclamata davanti alla Corte d’appello dalComune di San Nicandro Garganico, eccependo la nullità dellaconsulenza tecnica d’ufficio, censurandone i risultati e chiedendo diessere reintegrato nel possesso del proprio territorio abusivamenteposseduto dagli aventi causa dell’ex feudatario di Lesina e dallostesso Comune di Lesina e soggetto agli usi civici della popolazionesannicandrese da tempo immemorabile.

A tale reclamo è stato6 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026riunito il reclamo proposto da Maddalena e GiandomenicoData pubblicazione 21/04/2026Benedetto Masselli, quali coeredi di Luigi Masselli. I Masselli hannocensurato la sentenza del Commissario, lamentando l’erroneavalutazione della consulenza tecnica d’ufficio e delladocumentazione prodotta circa la loro posizione giuridica echiedendo – come si è già visto supra – che fosse accertata lanatura non demaniale dei terreni a loro intestati e, per l’effetto,fosse dichiarata la natura privata esclusiva di detti fondi in capo adessi.

Si è costituito il Comune di Lesina, chiedendo il rigetto dientrambi i reclami e proponendo reclamo incidentale in relazione alprovvedimento di compensazione tra le parti delle spese di primogrado.-La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, ha ritenutoinfondato il reclamo principale del Comune di San NicandroGarganico, rigettando l’eccezione di nullità della consulenza tecnicad’ufficio e ritenendo che la decisione del Commissario siacorrettamente argomentata e condivisibile. La Corte d’appello hainoltre respinto il gravame dei Masselli.

La Corte d’appello haosservato come nel giudizio di reclamo le altre parti abbianoriproposto le eccezioni di inammissibilità dell’intervento e delladomanda formulate dai Masselli in primo grado e come i Massellisiano intervenuti volontariamente in prosecuzione quali coeredi diLuigi Masselli, che era parte convenuta nel giudizio pendente nel1940 e poi riassunto nel 1990 e che era rimasto contumace ed erapoi deceduto nel 1993. Ad avviso della Corte d’appello l’interventodei Masselli era sicuramente ammissibile, quali aventi causa di unsoggetto già convenuto in giudizio e rimasto contumace; gliintervenuti erano subentrati al loro dante causa nella stessaposizione processuale e non potevano quindi compiere atti oformulare richieste che fossero preclusi alla parte già contumace.Di conseguenza, secondo la Corte d’appello deve ritenersi nuova einammissibile la domanda tardivamente formulata dai Masselli con7 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026Data pubblicazione 21/04/2026costituito nel giudizio e persino dopo che, esaurita l’attivitàistruttoria, la causa era stata anche già rinviata per le conclusioni.La loro domanda era quindi inammissibile perché tardivamenteproposta e l’impugnazione doveva essere rigettata.

La Corted’appello ha infine rigettato il reclamo incidentale del Comune diLesina concernente la compensazione delle spese del primo gradodi giudizio.4. Dalla ricostruzione delle vicende del processo emerge come iricorrenti abbiano posto in essere nel 2015 non un atto diintervento, non rivestendo la qualità di terzi rispetto al processo,ma un atto di costituzione tardiva in quanto aventi causa di LuigiMasselli, chiamato in giudizio nel 1940 e mai costituitosi.5. La lunghissima durata del processo che, iniziato nel 1919, èancora oggi pendente, pone il problema della disciplina applicabilealla parte che, rimasta contumace nel 1940, si sia poi costituitasviluppo delle regole in materia di contumacia c.d. volontaria:-nel codice del 1865 la costituzione del contumace era impeditasoltanto dalla pubblicazione della sentenza, ma la comparizionetardiva non riapriva i termini preclusivi già scaduti e la restitutio inintegrum era condizionata alla sussistenza di un legittimoimpedimento;-la disciplina della contumacia non subisce grandi modificazioni conil passaggio al codice del 1940 (entrato in vigore nell’aprile del1942), le cui disposizioni hanno comunque trovato sostanzialeapplicazione ai processi già pendenti a quella data;-il codice del 1940, nella sua stesura originaria, prevede lapossibilità per il contumace di costituirsi in ogni momento delprocesso fino all’udienza in cui la causa è rimessa al collegio; ilcontumace, se può quindi costituirsi durante il corso del processo,deve però accettare il processo nello stato in cui si trova; egli,8 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026infatti, può soltanto disconoscere nella prima udienza o nel termineData pubblicazione 21/04/2026assegnatogli le scritture contro di lui prodotte, ma per essereammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse deveprovare che la nullità della citazione o della sua notificazione gli haimpedito di avere conoscenza del processo o che la sua costituzioneè stata impedita da causa a lui non imputabile;-la c.d. controriforma del 1950 (legge n. 581/1950) si è limitata aprevedere che la rimessione in termini del contumace involontariopossa essere pronunciata anche se il contumace intende svolgere,senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producanoritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già maturaper la decisione rispetto alle parti già costituite;-le riforme degli anni 1990 hanno lasciato immutata la disciplinadella costituzione tardiva del contumace; ciò che è mutato è ladisciplina delle preclusioni;-se prima della legge n. 353/1990, per quanto interessa in questasede, la proposizione nel corso del processo della domanda nuovaera in via di principio vietata, ma poteva divenire ammissibile ovele altre parti avessero su di essa accettato il contraddittorio, dopol’entrata in vigore della riforma l’inammissibilità della domandanuova diviene rilevabile d’ufficio dal giudice e non è più soggettaall’accettazione delle altre parti.6.

Torniamo al caso in esame. Ferma la possibilità per i ricorrenti dicostituirsi tardivamente, essi dovevano accettare il processo nellostato in cui si trovava.I Masselli non si sono limitati a fare valere – come sostengono –una mera difesa, ma hanno proposto una domandariconvenzionale. L’oggetto del processo, a seguito del rinvio alCommissario del 1934, era infatti costituito dall’accertamento di untratto del confine tra i Comuni di San Nicandro Garganico e Lesinae del possesso con uso civico di una parte del territorio del Comunedi San Nicandro, così che la richiesta dei ricorrenti di accertare la9 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026natura non demaniale civica dei terreni intestati catastalmente aData pubblicazione 21/04/2026loro nome e per l’effetto di dichiarare la natura privata esclusiva deidetti terreni in capo a sé medesimi va qualificata come domandariconvenzionale, come tale non ammissibile perché tardivamenteproposta.Anche considerando applicabile alla costituzione dei Masselli ladisciplina delle preclusioni precedente alla riforma del 1990,trattandosi di processo pendente alla data del 30 aprile 1995, laproposizione di una nuova domanda nuova da parte loro,contumaci che si sono costituiti più di mezzo secolo dopol’integrazione del contraddittorio nei confronti del loro dante causa,era inammissibile.

Come hanno puntualizzato le sezioni unite(Cass., sez. un., n. 4712/1996) il divieto di introdurre unadomanda nuova nel corso del giudizio di primo grado di cui agliartt. 183 e 184 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla "novella"del 1990 era posto a tutela della parte destinataria della domanda,così che la violazione di tale divieto non era sanzionabile inpresenza di un atteggiamento non oppositorio della partemedesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorioo in un comportamento concludente che ne implicassel'accettazione.

Nel caso in esame le controparti – v. la pronunciadella Corte d’appello nella parte già supra richiamata – lungidall’accettare, esplicitamente o implicitamente il contraddittoriosulla domanda ne hanno eccepito l’inammissibilità, così checorrettamente la Corte d’appello, alla quale l’eccezione è statariproposta, ha rilevato la novità della domanda.7. La conclusione non muta considerando le regole del processoche si è svolto davanti al Commissario per gli usi civici. È vero chel’art. 31, comma 1, della legge n. 1776/1927 dispone che “icommissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanzadelle forme della procedura ordinaria; però prima di provvederedovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le10 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026osservazioni e le istanze”.

Le esigenze di semplificazione nonData pubblicazione 21/04/2026essenziali al contradittorio, cui allude la dispensa per la fasecommissariale prevista dal richiamato comma 1 dell’art. 31, nonpossono però valere - lo hanno precisato le sezioni unite di questaCorte (Cass., sez. un., n. 33012/2018) - per gli snodi fondamentalidel procedimento e tale va sicuramente considerata la disciplinadella contumacia volontaria del convenuto e delle regole checoncernono la sua tardiva costituzione, disciplina che (v. supra) èrimasta sostanzialmente immutata sin dal primo codice diprocedura civile del 1865.8.

Il ricorso principale va quindi respinto.II. IL RICORSO INCIDENTALE1. Il ricorso incidentale lamenta “violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamenteconfermato il provvedimento di compensazione delle spese delgiudizio formulato dal Commissario e ha erroneamente compensatole spese del giudizio d’appello; il Comune di Lesina haripetutamente insistito nel corso degli anni affinché la causavenisse decisa e i rinvii che si sono succeduti nel tempo non sonoimputabili a sue scelte processuali; fare discendere da fatti nonascrivibili alla responsabilità della parte la decisione di compensarele spese contravviene alla regola di cui all’art. 91 c.p.c.2.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha integrato lamotivazione del primo giudice, che aveva posto alla base delprovvedimento di compensazione integrale delle spese unicamentel’insolita durata del giudizio di primo grado, evidenziando lacomplessità della vicenda esaminata, che coinvolge numerosiinteressi di natura sia pubblica che privata e trae origine da uncontenzioso iniziato sin dai primi del 1900 nel quale si sono avutedue pronunce giurisdizionali del Commissario, poi riformate,nonché accertamenti peritali complessi e corposi.11 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026Si tratta in effetti di una vicenda peculiare che ha avuto un decorsoData pubblicazione 21/04/2026lunghissimo e che prospetta una questione, quella della possibilitàper il contumace costituitosi tardivamente nel processo davanti alCommissario degli usi civici di proporre domanda riconvenzionale,che non risulta essere stata affrontata da questa Corte dilegittimità.

Pertanto, sono ravvisabili nel caso in esame le gravi edeccezionali ragioni individuate dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 77/2018 quale base per il provvedimento dicompensazione delle spese.3. Il ricorso incidentale va quindi respinto.III. Alla luce delle considerazioni appena svolte vanno compensatele spese del presente giudizio tra tutte le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti.L’Estensore La PresidenteChiara Besso Marcheis Milena Falaschi12 di 12