Cassation Court dismisses appeal for lack of jurisdiction as merits trial has not yet commenced.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the applicant had not yet initiated the substantive trial required to establish jurisdiction. Although the applicant sought urgent measures against a bar council cancellation notice, the underlying merits proceedings were still pending. Consequently, the Court ruled that a preliminary jurisdictional appeal is barred until the substantive case begins.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 c.p.c.; Art. 700 c.p.c.: A preliminary appeal for lack of jurisdiction filed after a summary order declaring no jurisdiction is inadmissible until the substantive trial has commenced to determine the object of the proceedings and the concrete interest in knowing the competent judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ntroCONSIGLIO DELL'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE;-intimato-avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 7548/2020,depositata il 15/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.Numero registro generale 20718/2021Numero sezionale 1432/2025Numero di raccolta generale 10535/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 21/04/20261. L’avvocato Alessandra Moroni ricorre “ex artt. 41, 360 c.p.c.,111 Cost.” avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze depositata il15 gennaio 2021 (r.g.n. 7548/2020), che ha respinto il reclamo econfermato l’ordinanza con la quale il medesimo Tribunale haaffermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alricorso ex art. 700 c.p.c.
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale “iprovvedimenti d’urgenza [..] più idonei ad assicurareprovvisoriamente gli effetti delle decisione di merito” sul diritto“della comparente all’iscrizione all’albo circondariale degli avvocatidi Firenze e comunque all’esercizio della professione di avvocato”,diritto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile afronte della comunicazione da parte del consiglio dell’Ordine degliavvocati di Firenze di “preavviso dell’avvio di procedimento dicancellazione dall’albo degli avvocati ex art. 17 legge n. 247/2012”.L’intimato consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze non haproposto difese.2.
Il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione Seconda haritenuto che il ricorso sia inammissibile e ha formulato proposta didefinizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bisc.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente hadepositato due memorie, un atto intitolato “istanze diincostituzionalità” e un atto “di prosecuzione”.CONSIDERATO CHE1. Va preliminarmente rilevato che il deposito delle due memorieda parte della ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale èinammissibile giacché la stessa al tempo non era più iscritta all’albospeciale degli avvocati abilitati a patrocinare di fronte allegiurisdizioni superiori (come affermato dalla medesima in tali atti2 di 4Numero registro generale 20718/2021Numero sezionale 1432/2025Numero di raccolta generale 10535/2026per essere stata cancellata nel gennaio del 2022, con decorrenzaData pubblicazione 21/04/2026dal 22 dicembre 2021, data successiva alla proposizione delpresente ricorso).2.
Ciò chiarito, il ricorso è proposto dalla ricorrente ai sensi dell’art.41 c.p.c. avverso un’ordinanza cautelare. Come ha già affermatoquesta Corte in analoghi giudizi tra le stesse parti, definiti con leordinanze delle sezioni unite n. 6039/2019 e n. 19368/2023, “ilricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto aseguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudicedel reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza ante causam aisensi dell'art. 700 c.p.c. è inammissibile finché l'istante non abbiainiziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto delprocedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere ilgiudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire;né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendoil predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppurein ordine alla giurisdizione”.Nella specie, il giudizio di merito non risulta essere stato iniziato,per cui il ricorso è inammissibile.3.
Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo il Consigliodell’Ordine degli avvocati di Firenze proposto difese.Dato che la causa è stata decisa in conformità alla propostaformulata dal Consigliere delegato, trova applicazione la condannadi cui al comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M3 di 4Numero registro generale 20718/2021Numero sezionale 1432/2025Numero di raccolta generale 10535/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alData pubblicazione 21/04/2026pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 1.000,00ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4