Italian Court dismisses appeal due to failure to submit a complete authentic copy of the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit an authentic copy of the appealed judgment containing the operative part. Although the submitted document included the reasoning, it lacked the mandatory disposition section required by Article 369 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that without the operative part, the document cannot be considered a valid copy of the decision, rendering the procedural requirement unmet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The failure to deposit an authentic copy of the appealed judgment containing the operative part renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
-ricorrente-controDI ORIO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocatoMARCANGELI GIOVANNI (MRCGNN42M04B842Q);-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n.96/2022, depositata il 20/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.Numero registro generale 16259/2022Numero sezionale 1431/2025Numero di raccolta generale 10529/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 21/04/20261. Romolo Calisi ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello di L’Aquila n. 96/2022.Resiste con controricorso Ferdinando Di Iorio.2.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda haritenuto che i motivi di ricorso fossero inammissibili e ha formulatoproposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma1 c.p.c.3. Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bisc.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.Parte ricorrente e parte controricorrente hanno presentatomemoria.CONSIDERATO CHE1. Preliminarmente all’esame dei motivi è necessario verificare laprocedibilità del ricorso.Ai sensi del comma 2 dell’art. 369 c.p.c. deve essere depositatainsieme con il ricorso la copia autentica della sentenza impugnata.Nel caso in esame il ricorrente ha depositato un atto composto diundici pagine nel quale sono presenti l’intestazione e le ragionidella decisione sino a parte dell’esposizione dell’ultimo motivod’appello.
Il documento depositato è pertanto privo del dispositivo.Tale atto, privo della parte imperativa della decisione, non puòessere considerato sentenza e pertanto non può ritenersiadempiuto quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 369 c.p.c.Secondo questa Corte il deposito ad opera del ricorrente della copiaautentica della sentenza impugnata in forma incompleta viola,infatti, tale disposto e determina l’improcedibilità del ricorso (cfr.,da ultimo, Cass. n. 28713/2024). È vero che questa stessa Corteha più volte affermato che la produzione di copia incompleta dellasentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso solo ovenon consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia ele ragioni poste a fondamento della pronuncia, ma tale2 di 4Numero registro generale 16259/2022Numero sezionale 1431/2025Numero di raccolta generale 10529/2026orientamento si riferisce all’ipotesi della mancanza di una paginaData pubblicazione 21/04/2026del provvedimento impugnato, mancanza che non impediscecomunque di individuare l'oggetto della controversia e le ragionidella decisione.
Tuttavia, nel caso in esame si tratta di mancanzadel dispositivo, mancanza che non consente di individuare lo stessodictum della pronuncia impugnata, così che la copia autentica dellasentenza impugnata non può essere considerata depositata.2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Dato che la causa è stata decisa in difformità dalla propostaformulata dal Consigliere delegato, non trovano applicazione icommi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380-bis c.p.c. la Corte di cassazione applica i commi 3 e 4 dell’art.96 c.p.c.
“quando definisce il giudizio in conformità alla proposta”(cfr. al riguardo Cass. n. 21668/2024 e Cass. n. 34701/2024).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 6.500,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.3 di 4Numero registro generale 16259/2022Numero sezionale 1431/2025Numero di raccolta generale 10529/2026Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneData pubblicazione 21/04/2026Seconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4