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Ordinanza — n. 10528/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties withdrew the case via settlement agreement under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10528/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the parties mutually withdrew their claims through a settlement agreement. The appellants, challenging a lower court's rejection of their condominium non-existence claim, formally renounced their litigation against the condominium association. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated in accordance with the relevant procedural statute.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; The cassation appeal is extinguished when the parties mutually withdraw the case via settlement agreement.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of proceedings mutual withdrawal condominium dispute cassation appeal civil procedure code litigation termination

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
86, Palazzina B, è rimasto intimato.Numero registro generale 19662/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10528/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza pervizio di infrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
art. 390 cod. proc.civ

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Testo completo

disgiuntamente, dall’avv. LauraPitoni e dall’avv. Luca Pizzoli,- ricorrenti –controCONDOMINIO VIA SALARIA PER L’AQUILA, n. 86 (Pal. B), in persona delsuo amministratore;- intimato –avverso la sentenza n. 3142/2022 della Corte d'Appello di Roma in data3/5/2022, pubblicata il 11/5/2022 e notificata il 27/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.Numero registro generale 19662/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10528/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rilevato che:1.

Stefania, Anna e Antonio Giovannelli convennero in giudizio, davanti alTribunale di Rieti, il Condominio sito in Rieti, via Salaria per l'Aquila, n. 86(palazzina B ), chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inesistenzadel suddetto Condominio e la loro estraneità al medesimo e, per l'effettoe in ogni caso, che venisse dichiarato che le sue delibere non potevanoavere effetti nei confronti degli eredi Giovannelli, con ogni conseguenza dilegge, sostenendo che in Rieti, via Salaria nn. 86/116, esisteva un unicocondominio denominato San Mauro e composto da due corpi di fabbricadistinti con le lettere A e B, come desumibile dal regolamentocondominiale avente natura contrattuale; che otto condomini dellapalazzina B, con iniziativa irregolare e illegittima, avevano di fatto datovita a un autonomo condominio, staccandosi da quello precedente; e cheessi, pur proprietari di unità immobiliari site nella palazzina B, eranorimasti totalmente estranei a tale iniziativa.Costituitosi in giudizio, il Condominio di via Salaria per l'Aquila, n. 86,palazzina B, eccepì, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazionepassiva e la contraddittorietà della domanda e contestò, nel merito, ledomande proposte, chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 18/2015 dal 16/01/2015, il Tribunale di Rieti dichiaròinammissibili le domande proposte.Il giudizio di gravame, instaurato da Stefania, Anna e Antonio Giovannelli,si concluse, nella resistenza del Condominio di via Salaria per l'Aquila, n.86 - Palazzina B, con la sentenza n. 3142/2022, pubblicata il 11/05/2022,con la quale la Corte d'Appello di Roma respinse l'appello e condannò gliappellanti al pagamento delle spese di lite.2.

Avverso questa sentenza, Stefania, Antonio e Anna Giovannellipropongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Condominiodi via Salaria per l’Aquila, n. 86, Palazzina B, è rimasto intimato.Numero registro generale 19662/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10528/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza pervizio di infrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza peromessa motivazione e motivazione meramente apparente in ordineall'interpretazione della domanda e alla conseguente determinazionedell'oggetto del giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c..3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..Preliminarmente, con memoria del 1/4/2026, sottoscritta da entrambe leparti del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, peravere transatto la controversia con la controparte, chiedendo dipronunciare l’estinzione del giudizio.L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc.civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa