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Ordinanza — n. 10526/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' mutual withdrawal of the lawsuit under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10526/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. The condominium sought to challenge a lower court decision that had dismissed their claim against the Giovannelli family, while the family opposed the appeal. The court ruled that the parties' joint declaration to settle the dispute legally terminated the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When parties mutually withdraw their claims or appeals, the court must declare the judgment extinguished without ruling on costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal extinguishment of proceedings civil procedure settlement agreement cassation appeal termination of suit party autonomy legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
art. 39 c.p
art. 390 cod. proc.civ
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Testo completo

difeso dall’avv. Francesca Morgante;- ricorrente–controGIOVANNELLI STEFANIA, GIOVANNELLI ANTONIO e GIOVANNELLI ANNA,rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.tiLaura Pitoni e Luca Pizzoli;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 366/2020 del Tribunale di Rieti in data 3/9/2020,pubblicata il 4/9/2020 e notificata l’8/9/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.Rilevato che:1. Stefania, Anna e Antonio Giovannelli proposero opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 50/2014 del 27-28/1/2014, con il quale il giudice diNumero registro generale 27409/2020Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 10526/2026Data pubblicazione 21/04/2026pace di Rieti aveva loro ingiunto la corresponsione della somma di euro2.733,67 in favore del Condominio di via Salaria per L’Aquila, Palazzina B,a titolo di quote condominiali scadute e insolute relative agli immobili sitiall'interno dal medesimo stabile, sostenendo l'inesistenza di siffattocondominio e l'inesistenza-nullità dell'assemblea condominiale del12/03/2013 e concludendo per la reiezione di qualsiasi pretesa avanzatain sede di ricorso per decreto ingiuntivo, in via preliminare, per carenza dilegittimazione attiva ovvero passiva e, nel merito, per infondatezza eassenza di prova della pretesa.Costituitosi in giudizio, il Condominio via Salaria per L’Aquila 86 -Palazzina B, chiese il rigetto dell'opposizione.Con sentenza n. 437/18, depositata il 11/12/2018, il giudice di pace diRieti accolse l'opposizione e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivoopposto.Il giudizio di gravame, instaurato dal Condominio di via Salaria perL’Aquila - Palazzina B, si concluse, nella resistenza di Stefania, Anna eAntonio Giovannelli, con la sentenza n. 366/2020, pubblicata il04/09/2020, con la quale il Tribunale di Rieti dichiarò il difetto dilegittimazione processuale e sostanziale del Condominio di via Salaria perL’Aquila - Palazzina B e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello dallostesso proposto avverso la sentenza del giudice di pace.2.

Avverso questa sentenza, il Condominio di via Salaria per l’Aquila, n.86, Palazzina B, propone ricorso per cassazione affidandolo a quattromotivi; Stefania, Antonio e Anna Giovannelli resistono con controricorso.Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn.3-4, c.p.c.Numero registro generale 27409/2020Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 10526/2026Data pubblicazione 21/04/20262. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 102c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 1117 e1117 bis c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.c., 61 e 62 disp. att. c.c. e 75,quarto comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Preliminarmente, con memoria del 1/4/2026, sottoscritta da entrambe leparti del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, peravere transatto la controversia con la controparte, chiedendo dipronunciare l’estinzione del giudizio.L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc.civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, senza doverpronunciare sulle spese.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa