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Ordinanza — n. 10523/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal to increase defense fees by 25% due to case settlement rather than procedural default.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10523/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Ugo Campese's appeal against the lower court's reduction of his defense fees. The first instance judge had reduced the amount by 50% because the case was cancelled from the docket, but the Court found this error since the cancellation resulted from a settlement, not procedural default. Consequently, the Court ruled that the lawyer is entitled to an additional 25% increase on the base fee for successfully concluding the dispute through settlement.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 9 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55; Art. 4, comma 6 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55: In cases of settlement or judicial conciliation, the lawyer's fee is increased by up to 25% rather than reduced, as the reduction applies only to procedural responsibility or inadmissibility.

Parole chiave

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defense fees calculation settlement fee increase procedural default reduction lawyer compensation rules case cancellation effect transazione lite fees Cassazione appeal outcome compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 9 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 4,comma 6, d.m.
Art. 4, comma 6 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 4,comma 6, d.m.
Art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247
55,emanato in attuazione dell’art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n.247, in relazione all’art.
Art. 309 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
art. 309 c.p
art. 111 Cost
13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n.247, in relazione all’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, 16/6/2023, n. 17325
55 del 2014) (sul punto,Cass., Sez. 2, 16/6/2023, n. 17325), fase che, nella specie, non è stataliquidata.In definitiva, il ricorso va accolto e l’ordinanza cassata con rinvio alTribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.
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Testo completo

OLO;-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata inmateria di impresa, emessa il 19/2/2020, pubblicata il 17/3/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.Rilevato che:1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. ed ex art. 14 d.lgs. n. 150 del2011, Ugo Campese chiese la liquidazione dei compensi professionali perl'attività difensiva espletata nell'interesse di Paolo Morrone nel giudizioiscritto al n. 3554/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Napoli, avente aNumero registro generale 32260/2020Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 10523/2026Data pubblicazione 21/04/2026oggetto la responsabilità del medesimo in qualità di amministratore dellesocietà Centro di Medicina Nucleare n. 1 s.p.a., Centro di RadiologiaMedica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., Centro Radiologico Vega s.r.l. eBiomedica s.r.l., conclusosi con atto di transazione stragiudiziale ecancellazione della causa dal ruolo in seguito a rinvio ex art. 309 c.p.c.all'udienza del 16/01/2018, quantificandolo nella misura di euro 21.404,00(e massima di euro 65.722,00), aumentato fino al 60% per la pluralità diparti processuali.Nonostante la regolarità della notifica, Paolo Morrone non si costituì ingiudizio.Con ordinanza del 17/03/2020, il Tribunale di Napoli-Sezione specializzatain materia di impresa accolse parzialmente la domanda e per l'effettoliquidò, in favore dell'avv.

Ugo Campese, l'importo di euro 21.336,71 percompensi professionali, oltre accessori di legge, detratto l'acconto di euro2.500,00, e condannò Paolo Morrone alla rifusione delle spese di lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito, tenuto conto del valore delladomanda, dello scaglione compreso tra euro due milioni ed euro quattromilioni, delle fasi di cui al d.m. n. 55 del 2014, dell'attività effettivamenteespletata e dei valori minimi, stabilirono che gli importi spettanti alricorrente fossero di euro 21.404,00 complessivi, da maggiorare del 20%per ciascuna delle parti oltre la prima e da ridursi del 50% per effetto delladefinizione del giudizio in rito, e determinò l’importo dovuto nella misuradi complessivi euro 17.123,20, da cui andavano detratti gli importi giàcorrisposti a titolo di acconto per la somma di euro 14.623,00.2.

Avverso questa ordinanza, Ugo Campese propone ricorso percassazione, affidandolo a due motivi; Paolo Morrone è rimasto, invece,intimato.Considerato che:Numero registro generale 32260/2020Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 10523/2026Data pubblicazione 21/04/20261.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4, comma 9, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55,emanato in attuazione dell’art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n.247, in relazione all’art. 111 Cost. e all'art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., per avere i giudici di merito ridotto il compenso nella misura del50% in applicazione del comma 9 dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 inragione della definizione in rito della controversia (cessazione dellamateria del contendere), senza considerare che tale disposizione trovavaapplicazione nei soli casi di responsabilità aggravata, inammissibilità,improponibilità o improcedibilità della domanda e sussistenza di gravi edeccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione, situazioniqueste non sussistenti nella specie.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 4,comma 6, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, emanato in attuazione dell’art. 13,comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione all’art. 111 Cost. eall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale disposto chela somma di euro 34.246,40, ottenuta maggiorando di euro 12.842,40(pari al 20% per ognuna delle parti oltre la prima), e quella di euro21.404,00 relativa ai compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva eistruttoria andasse ridotta nella misura del 40% per la definizione delgiudizio in rito, ossia per l’intervenuta sua cancellazione dal ruolo ex art.309 c.p.c. in esecuzione dell’intervenuta transazione tra le parti, senzaconsiderare che, in caso di conciliazione giudiziale o di transazione, comeaccertato in causa, la liquidazione del compenso è di regola aumentatafino al un quarto.I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.Va innanzitutto detto che la riduzione operata dai giudici di merito ai sensidell’art. 4, comma 9, d.m. n. 55 del 2014, non riguarda la fattispecie inesame, nella quale la mancata presentazione delle parti all’udienza e lacancellazione della causa dal ruolo è stata determinata dall’intervenutaNumero registro generale 32260/2020Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 10523/2026Data pubblicazione 21/04/2026transazione della lite, come chiaramente affermato nell’ordinanzaimpugnata, mentre la norma richiamata trova applicazione nei soli casi incui vi sia stata “dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96c.p.c.” oppure nei casi di “inammissibilità, improponibilità o improcedibilitàdella domanda” oppure “ove concorrano gravi ed eccezionali ragioniesplicitamente indicate nella motivazione”.Va tra l’altro detto che l’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede diregola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale ola transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto alcompenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, allaluce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa dellecontroversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto unulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attivitàprecedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fasedecisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia ilcompenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di essofino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m.n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014) (sul punto,Cass., Sez. 2, 16/6/2023, n. 17325), fase che, nella specie, non è stataliquidata.In definitiva, il ricorso va accolto e l’ordinanza cassata con rinvio alTribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale diNapoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa