Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10521/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of factual exposition; death of appellant does not interrupt proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10521/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's brief failed to include the mandatory summary of facts required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant died before the decision, the death of a party does not interrupt a cassation proceeding once it has been instituted. Consequently, the Court rejected the request for extinction of the proceedings and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal lacking a summary of facts is inadmissible regardless of a party's death, which does not interrupt the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility summary of facts requirement death of party effect extinction of proceedings litigation costs compensation diritti successori dell'erede petizione d'eredità successione universale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
3 dell’art. 366c.p.c., nella versione applicabile al caso in esame, a pena diinammissibilità.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La peculiarità del caso in esame, che a seguito del decesso dellaricorrente vede la controricorrente succedere quale erede allaricorrente, comporta la compensazione delle spese del presentegiudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1757/2016
Cass. n. 1352/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

N65S06L103A);-ricorrente-controDI BONAVENTURA MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA PAOLO EMILIO 28, presso lo studio dell’avvocato RECCHIANDREA (RCCNDR67A16E388Z), rappresentata e difesadall'avvocato NARCISI ELIANA (NRCLNE69L66H769V);-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n.87/2021, depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025Numero di raccolta generale 10521/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 21/04/20261.

Maria Lida Di Bonaventura ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 87/2021,che ha rigettato il gravame da ella fatto valere. Il Tribunale diTeramo aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditariatra le sorelle Nara, Maria Pia e Maria Lida Di Bonaventura,divisione redatto dal consulente tecnico d’ufficio, condannandoMaria Pia e Nara al pagamento in favore della sorella Maria Lidadell’importo di euro 5.939,67 e di euro 6.309,67 a titolo diconguaglio.Ha resistito con controricorso Maria Pia Di Bonaventura.L’intimata Nara Di Bonaventura non ha proposto difese.2.

Con atto depositato il 26 agosto 2024 il difensore dellacontroricorrente ha comunicato che la ricorrente è deceduta l’11giugno 2024 e che le sue uniche eredi sono la controricorrente el’intimata e che la riunione in unica persona del ruolo di attore econvenuto conduce all’estinzione del processo e ha quindi chiesto aquesta Corte di dichiarare “l’estinzione del presente procedimento”;ha allegato all’atto il certificato di morte e l’atto di accettazionedell’eredità.Con provvedimento del 3 settembre 2024 il Presidente dellaseconda sezione civile ha pronunciato “non luogo a provvederesull’istanza di estinzione, non prevista nella fattispecierappresentata”.Il difensore della ricorrente ha depositato un atto datato 18 aprile2025, con il quale comunica il decesso della propria assistita echiede che sia disposta l’interruzione del giudizio.CONSIDERATO CHE1.

Va preliminarmente ricordato che “nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto2 di 4Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte diNumero di raccolta generale 10521/2026una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazDioatna peu bbldicaezlio ne 21/04/2026giudizio, non assume alcun rilievo” (cfr. Cass. n. 1757/2016).2. Passando all’esame del ricorso, esso è inammissibile, in quantopur sostanziandosi nella esposizione dei motivi, è del tutto assentel’esposizione dei fatti, esposizione prescritta dal n. 3 dell’art. 366c.p.c., nella versione applicabile al caso in esame, a pena diinammissibilità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ildisposto dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. - secondo cuiil ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità,l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde aun'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla SupremaCorte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggettodella controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioniin esso assunte dalle parti” (in tal senso, da ultimo, Cass. n.1352/2024).3.

La peculiarità del caso in esame, che a seguito del decesso dellaricorrente vede la controricorrente succedere quale erede allaricorrente, comporta la compensazione delle spese del presentegiudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese delgiudizio di cassazione.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello3 di 4Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025Numero di raccolta generale 10521/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.Data pubblicazione 21/04/202613, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4