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Ordinanza — n. 10511/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to add lawyer's fee deduction for self-represented party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10511/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Second Civil Section of the Italian Court of Cassation ordered a material correction to a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The appellant, representing themselves, argued that the prior order failed to explicitly deduct their lawyer's fees despite having formally requested such a deduction. The court ruled that the omission was a correctable material error under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure and mandated the insertion of the specific deduction clause into the original order.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis cod. proc. civ.; The Court of Cassation may correct material errors in its own judgments, including the omission of a party's request for lawyer fee deduction, to ensure the operative provisions reflect the parties' actual submissions.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction self-represented party Cassation procedure cost allocation procuratore antistatario judicial correction

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis cod. proc. civ.
GiovanniPalomba che ne ha fatto richiesta”;- visto l’art. 391-bis cod.proc.civ.
art. 391-bis cod.proc.civ
GiovanniPalomba che ne ha fatto richiesta”;- visto l’art. 391-bis cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 16037 del 2010
(Sezioni Unite n. 16037 del 2010);- considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da erroremateriale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era statacorrettamente avanzata nella memoria ex art.

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Testo completo

o e difeso da se medesimo-ricorrente-controApreda Agnello, Apreda Luigi, Rega Catello, Parmentola Annalisa,Rega Maria Giuseppinaintimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.30450/2025 depositata il 18/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Rossana Giannaccari.Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rilevato che:- l’avvocato Giovanni Palomba ha depositato istanza di correzione dierrore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 30450/2025pubblicata il 18/11/2025 nella parte in cui, in dispositivo, non hadisposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosiantistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favoredella sua assistita Panorama Park s.r.l., controricorrente nel giudiziodi legittimità;- considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozionedel provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con laprocedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-biscod.proc.civ. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010);- considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da erroremateriale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era statacorrettamente avanzata nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc.civ. e, in prossimità dell’udienza, reiterata nella memoria depositatain data 26/03/2026.- ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’erroremateriale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui, dopoaver disposto “(…) Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00,ed agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “condistrazione in favore del procuratore antistatario Avv.

GiovanniPalomba che ne ha fatto richiesta”;- visto l’art. 391-bis cod.proc.civ. P.Q.MNumero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026dispone che l’ordinanza n. 30450/2025 pubblicata il 18/11/2025venga corretta in dispositivo nel senso che, dopo aver disposto “(…)rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori dilegge”, deve aggiungersi “con distrazione in favore del procuratoreantistatario”.Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci