Court corrects Cassation order error changing 'fulfilled' to 'non-fulfilled' performance defense under CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in a prior administrative order regarding the defense of non-fulfilled performance. The original order mistakenly cited 'fulfilled performance' when the case facts and arguments clearly established a defense of 'non-fulfilled performance'. Consequently, the court ordered the text correction to align the published decision with the actual procedural history and arguments presented by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 287 ss. c.p.c.: When a published court order contains a material error in the description of procedural facts or legal exceptions, the court must order its correction to ensure the document accurately reflects the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ailla edelettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 87;-ricorrente-controDi Bacco Lorenzo, rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato inRoma, viale Giuseppe Mazzini 123;-controricorrente-avverso l’ORDINANZA della Corte di cassazione n. 354/2026 pubblicata il 7gennaio 2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLorenzo Di Bacco ha notificato a Adriana Caporali ricorso ex art. 702 bisc.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare lasussistenza di un suo diritto di credito per compensi per prestazioni professionalirese nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di appello di Roma e peril quale gli era stato revocato il mandato anteriormente alla prima udienza.Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026Egli ha chiesto la condanna di controparte a pagare il suo onorario nellamisura di € 8.300,63, inclusa IVA e CPA, oltre ad € 507,52 per la redazione delprecetto e copia esecutiva della sentenza di primo grado.Con ordinanza del 23 gennaio 2017 Adriana Caporali ha determinato, nelcontraddittorio delle parti, in € 6.052,62, oltre IVA e CPA, gli onorari spettanti.Adriana Caporali ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 3565/2022, ha rigettato.Adriana Caporali ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. dell’11 marzo 2025, la ricorrente ha presentato istanza di decisione inadunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.Con ordinanza n. 354/2026, questa Sezione della Corte di cassazione harigettato il ricorso.La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 19 marzo2026 ex art. 391 bis c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONEDalla lettura dell’ordinanza 354/2026 di questa Sezione della Corte dicassazione emerge la presenza di un erroneo riferimento, al rigo primo e al rigosecondo della pagina sei, a un’eccezione di avvenuto adempimento quando,Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026invece, in corso di causa era stata sollevata un’eccezione di inadempimento,come si evince dalle pagine tre e quattro della decisione.Pertanto, alla pagina sei dell’ordinanza citata, le parole “avvenutoadempimento”, presenti al secondo rigo, devono essere sostituite dalla parola“inadempimento”.Risulta, quindi, la sussistenza di un errore materiale, con la conseguenza cheoccorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., alla correzione.Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presenteprocedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in sensoproprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432 del14 novembre 2024;
Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213del 17 settembre 2013). P.Q.M- dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della IIsezione civile della Corte di cassazione n. 354/2026, pubblicata il 7 gennaio2026, nel senso che:nella pagina sei, rigo due, di tale ordinanza, ove è scritto “avvenutoadempimento”, debba leggersi ed intendersi “inadempimento”;- ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionataordinanza a cura della Cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa