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Ordinanza — n. 10419/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction regulation when lower court implicitly rejects incompetence without remitting case for decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10419/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the necessary jurisdiction regulation inadmissible against a Treviso court order. The lower court implicitly rejected the defendants' territorial incompetence objection by affirming its own jurisdiction and scheduling a hearing, rather than remitting the case for a decision. The Court ruled that such a procedural step does not allow for a jurisdictional appeal unless the lower court explicitly and unequivocally states its determination is definitive.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: A necessary jurisdiction regulation is inadmissible when a lower court, after dismissing an incompetence objection, affirms its own jurisdiction and schedules a hearing without remitting the case for a decision, unless it explicitly and unequivocally declares its determination definitive.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary jurisdiction regulation territorial incompetence implicit rejection of objection remission for decision Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.c.
Art. 37 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 20499/2014
Cass. n. 14223/2017
un., n.20499/2014, nonché Cass. n. 14223/2017 e Cass.
Cass. n. 2338/2020
sez. un., n.20499/2014
al riguardo Cass., sez. un., n.20499/2014, nonché Cass.

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Testo completo

orrenti-controLE BARCHESSE DI VILLA CORNER, rappresentato e difesodall’avvocato FARACI FABRIZIO GAETANO (FRCFRZ71H26B429C);-resistente-avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di TREVISO depositata il10/06/2024, r.g.n. 5614/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/03/2025 dalConsigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.Numero registro generale 15532/2024Numero sezionale 701/2025Numero di raccolta generale 10419/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 20/04/20261. Remo Fidanza e Vilda Marrone hanno proposto opposizione aldecreto che ha ingiunto loro il pagamento di euro 16.097,00 infavore di Le Barchesse di Villa Corner, anzitutto eccependol’incompetenza territoriale del giudice adito, il Tribunale di Treviso,in favore del Tribunale di Pescara.

Il Tribunale di Treviso conordinanza del 10 giugno 2024 ha ritenuto “l’eccezione di nullità deldecreto ingiuntivo opposto, perché emesso da giudiceasseritamente incompetente per territorio, non idonea a definire ilgiudizio”, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decretoopposto e ha fissato udienza per la rimessione della causa indecisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle notecontenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparseconclusionali e delle memorie di replica.Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per regolamentonecessario di competenza Fidanza e Marrone.Memoria difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c.

è statadepositata da Le Barchesse di Villa Corner.Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale AlbertoCardino, ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto allaCorte di dichiarare inammissibile il regolamento di competenza.I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza.CONSIDERATO CHE1. Preliminare all’esame del ricorso è la verifica della suaammissibilità.Ad avviso dei ricorrenti il Tribunale di Treviso, affermando chel’eccezione di incompetenza “non è idonea a definire il giudizio”, haimplicitamente rigettato la medesima eccezione e affermato lapropria competenza, cosicché avverso il provvedimento sarebbeammissibile il regolamento di competenza.Il regolamento è invece inammissibile.

Gli stessi ricorrenti parlanodi decisione implicita. Le sezioni unite di questa Corte hanno2 di 4Numero registro generale 15532/2024Numero sezionale 701/2025Numero di raccolta generale 10419/2026precisato che “il provvedimento del giudice che, nel disattendere laData pubblicazione 20/04/2026corrispondente eccezione, affermi la propria competenza edisponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, è insuscettibiledi impugnazione con il regolamento necessario di competenza, ovenon sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione edal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anchedi merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, loabbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettivainequivocità e incontrovertibilità, l'idoneità della propriadeterminazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, lasuddetta questione” (cfr. al riguardo Cass., sez. un., n.20499/2014, nonché Cass. n. 14223/2017 e Cass. n. 2338/2020).Nel caso in esame il giudice non ha conclamato in modo inequivocoe incontrovertibile l’idoneità della propria determinazione arisolvere definitivamente la questione e il provvedimento non èstato preceduto dalla rimessione della causa in decisione,rimessione della causa in decisione in relazione alla quale il giudiceha invece, con il provvedimento qui impugnato, fissato appositaudienza.2.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti insolido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delresistente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi,oltre spese generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,3 di 4Numero registro generale 15532/2024Numero sezionale 701/2025Numero di raccolta generale 10419/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloData pubblicazione 20/04/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 4 marzo 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4