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Decreto — n. 10355/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10355/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10355/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 19264/2025Numero sezionale 368/2026Numero di raccolta generale 10355/2026Data pubblicazione 20/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 19264/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:COMUNE DI PIOVE DI SACCO, difeso come in atticontroVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10355/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 19264/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:COMUNE DI PIOVE DI SACCO, difeso come in atticontroVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio ripetibili spese inutili spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
19264/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:COMUNE DI PIOVE DI SACCO, difeso come in atticontroVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 19264/2025Numero sezionale 368/2026Numero di raccolta generale 10355/2026Data pubblicazione 20/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 19264/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:COMUNE DI PIOVE DI SACCO, difeso come in atticontroVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivitàdifensiva; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 17.04.2026IL CONSIGLIERE DELEGATOLuca Varrone