Italian Supreme Court dismisses appeal as parties mutually withdrew their civil claims under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the mutual withdrawal of appeals by both the plaintiff and defendants. The parties formally renounced their respective requests for cassation, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court issued a decree stating the judgment is void and no further proceedings are necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The mutual withdrawal of appeals by all parties results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 24835/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 10354/2026Data pubblicazione 20/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 24835/2025DECRETOsul ricorso proposto da:STUDIO SOTTOMARINA SRL, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato FILIPPO CAPRARA;- ricorrente -controBOSCOLO BOMBA NADIA, BOSCOLO PECCHIE LUCA,BOSCOLO PECCHIE NICOLA, elettivamente domiciliati inROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocatoLUDOVICA BERNARDI che li rappresenta e difende;- controricorrenti e ricorrenti incidentali –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2949/2025 pubblicata in data 9 ottobre 2025;Il Presidente titolareletti gli atti di rinuncia ai ricorsi e le reciproche accettazioni;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 24835/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 10354/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 17/04/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia