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Ordinanza — n. 10275/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows partial cassation of condominium administrator removal order due to mandatory mediation costs violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10275/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially revoked the lower court's order removing a condominium administrator, finding the third ground of appeal valid while dismissing the first two. The appellant argued that the removal was based on irregularities and that mandatory mediation costs should not apply since he was not a party at that stage. The court held that while the removal order itself was flawed due to lack of active standing, the specific penalty for non-attendance at mediation was legally actionable under the relevant statute.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A party constituted in a revocation proceeding is liable for the unified contribution if they unjustifiably fail to attend mandatory mediation, even if the underlying removal process does not strictly require such mediation.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium administrator mandatory mediation unified contribution revocation proceeding legal standing court of cassation procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il Lupis censura il decreto impugnatodeducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 5 comma 4 lett. f d.lgs. n. 28/2010
art. 91 c.p
inrelazione alla violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, trattandosi diprocedimento di volontaria giurisdizione, non poteva aver luogo alcunacondanna al pagamento delle spese del giudizio.Il motivo è infondato.La pronuncia delle Sezioni Unite n.
art. 64 disp. att. c.c
ed all'art. 64 disp. att. c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., sez. VI-2, n. 1237 del 18/01/2018
Cass. civ., sez. 6, n. 2030 del 26/01/2018

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Testo completo

ontroStivala Rocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Gargano-controricorrente-nonché controCondominio Del Quadrifoglio Via Ravagnese Arangea 1 Tr N 6 ReggioCalabria-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 282/2019depositato il 21/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Arturo Pizzella.1. Con il decreto n. 742/2019 il Tribunale civile di Reggio Calabria, inaccoglimento della domanda di Rocco Stivala, revocava Raffaele Lupis (neicui confronti era stato integrato il contraddittorio nell’ambito di un giudiziooriginariamente instaurato nei confronti del Condominio del Quadrifoglio inNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026Reggio Calabria alla Via Ravagnese Arangea I trav. n.

6) dalla carica diamministratore del predetto Condominio, “in ragione delle riscontrategravi irregolarità commesse da Lupis Raffaele”. Le predette irregolaritàvenivano riscontrate con riferimento, in particolare, all’omessarendicontazione per gli anni 2014 e 2015 nonché alla confusione delpatrimonio del condominio in questione con i patrimoni facenti capo adaltri condomini.Il Tribunale condannava altresì il Lupis al pagamento in favore delloStivala delle spese di lite nonché, ex art. 8 c. 4 Dlgs 28/2010 rationetemporis vigente, al versamento in favore dell’Erario di una somma pari alcontributo unificato dovuto per il giudizio “in considerazione della suaassenza ingiustificata alla procedura di mediazione”.

Compensava le spesedi giudizio tra lo Stivala ed il Condominio.2. Avverso il predetto provvedimento Raffaele Lupis proponeva reclamocensurando il decreto con riferimento ai seguenti profili: erroneavalutazione del Tribunale in ordine all’estraneità del Condominio delQuadrifoglio al merito del giudizio nonché alla necessità per il Lupis dipartecipare al procedimento di mediazione delegata quantunque lo stessonon fosse in quella fase parte in causa, ma soltanto in previsione della suafutura chiamata in giudizio; insussistenza dell’omessa rendicontazione;assenza di confusione fra i patrimoni dei diversi condomini amministratidal reclamante, peraltro nominato quale amministratore del Condominiodel Quadrifoglio anche per l’anno 2019, a fronte di un ricorso che chiedevala revoca dello stesso per l’anno 2016; ingiustizia del regolamento dispese di lite, anche in relazione alla quantificazione delle stesse ed allavalutazione negativa della condotta tenuta dal Lupis nel procedimento dimediazione.Costituitisi nel procedimento di reclamo Rocco Stivala ed il condominio delQuadrifoglio, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto n.6807/2020 del 21.7.2020, revocava il decreto impugnato per carenzaNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026sopravvenuta della legittimazione attiva e conseguente carenza diinteresse ad agire in capo a Rocco Stivala, in quanto quest’ultimo, nellemore, aveva stipulato un contratto di vendita del proprio appartamento.Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte siesprimeva nei seguenti termini:

“la circostanza che la carenza dilegittimazione attiva e dell’interesse ad agire in capo all’originarioricorrente sia dipesa da fatto sopravvenuto alla proposizione del decretoimpugnato e del reclamo induce a compensare integralmente le speseprocessuali della fase del reclamo, con conferma della regolamentazionedelle spese processuali statuita con il decreto impugnato”.3. Avverso il predetto provvedimento Raffaele Lupis ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi.Ha resistito con controricorso Rocco Stivala.Non si è costituito il Condominio del Quadrifoglio.4.

Fissata la trattazione in camera di consiglio, parte controricorrente hadepositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONE DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il Lupis censura il decreto impugnatodeducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. inrelazione alla violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, trattandosi diprocedimento di volontaria giurisdizione, non poteva aver luogo alcunacondanna al pagamento delle spese del giudizio.Il motivo è infondato.La pronuncia delle Sezioni Unite n. 20957 del 29/10/2004, seguita dallacostante interpretazione giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. n.25682 del 13/11/2020; n. 1799 del 20/01/2022), ha espressamenteaffrontato e risolto affermativamente la questione dell'applicabilità dell'art.91 c.p.c. al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129, comma11, c.c. ed all'art. 64 disp. att. c.c. (formulazione ora vigente), chiarendoNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026come il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senzadistinzioni di natura e di rito, e come il termine "sentenza" sia usatodall'art. 91 c.p.c. nell'accezione di provvedimento che, nel risolverecontrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al giudiceche lo emette, accezione perciò comprensiva delle ipotesi in cui taleprovvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto.Il richiamato orientamento ha anche chiarito che la statuizione, contenutanel provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento,inerisce a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti daun rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame èstata adottata, e, dunque, ha i connotati della decisione giurisdizionale el'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dallecaratteristiche del provvedimento cui accede.2.

Con il secondo motivo il Lupis deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto, ai fini della decisione sullespese, il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione dellecensure avanzate in sede di reclamo avverso il provvedimento di primogrado.A tal riguardo, la Suprema Corte (cfr., tra le tante,Sez. 2, n. 30251 del 31/10/2023) ha chiarito che la cessazione dellamateria del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenzad'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che sianoaccaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delleragioni di contrasto tra le parti e da rendere in tal modo incontestatol'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia dimerito.Nel caso di specie, il venir meno dell’interesse dell’originario ricorrente e lanecessità di una pronuncia sulle spese comportava l’applicazione delcriterio della soccombenza virtuale; tale valutazione, tuttavia, risultaNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026comunque effettuata nel provvedimento impugnato, atteso che i giudici direclamo hanno implicitamente pronunciato sul punto, diversificando l’esitoper i due gradi, con compensazione della fase di reclamo e conferma dellacondanna alle spese per il primo grado, stante, appunto, la ritenutasoccombenza, che aveva indotto il Tribunale a disporre la revocadell’amministratore.3.

Con il terzo motivo il Lupis deduce la violazione degli artt. 8 comma4bis e 5 d.lgs. n. 28/2010 (attualmente art. 12 bis d.lgs. n. 28 del2010), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo illegittima lacondanna al pagamento di una somma pari a quella dovuta per contributounificato sul presupposto della presunta obbligatorietà della suapartecipazione al procedimento di mediazione quantunque in quelmomento il ricorrente non fosse in quel momento parte del procedimentoin questione.Il terzo motivo risulta invece fondato.Secondo l’orientamento della S.C. (cfr.

Sez. 6 - 1, n. 2030 del26/01/2018), è senz’altro impugnabile nelle forme ordinarie il capo delladecisione che condanna la parte costituita, che non ha partecipato alprocedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, alpagamento di una somma di importo corrispondente al contributounificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs.n. 28 del 2010 vigente ratione temporis (attualmente art. 12 bis d.lgs. n.28 del 2010, introdotto dal D.lgs. n. 149/2022).Sul punto, in assenza, peraltro, di alcuna determinazione del giudice delreclamo sulla censura formulata dal reclamante, va rilevato che lacondanna in questione non risulta prima facie pertinente con riferimento alprocedimento di revoca di amministratore di condominio, in quanto esso,dando luogo ad un processo plurilaterale in camera di consiglio, non èsoggetto alla mediazione obbligatoria, agli effetti dell'art. 5, comma 4,lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013) delNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, operante ratione temporis (cfr.

Cass. civ., sez.VI-2, n. 1237 del 18/01/2018).4. In conclusione, è accolto il solo terzo motivo di ricorso e l’ordinanzaimpugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corted’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che sottoporrà anuovo esame la causa uniformandosi al rilievo svolto.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo edil secondo motivo; cassa l’ordinanza impugnata nei limiti della censuraaccolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa