Decreto — n. 10262/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe d'Appello di Caltanissetta n.327/2024depositata il 19/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 6510/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 10262/2026Data pubblicazione 20/04/2026dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,con la distrazione richiesta;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 10262/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 6510/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 10262/2026Data pubblicazione 20/04/2026dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,con la distrazione richiesta;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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e d'Appello di Caltanissetta n.327/2024depositata il 19/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 6510/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 10262/2026Data pubblicazione 20/04/2026dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,con la distrazione richiesta;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore avv. Antonio Eugenio Musciadichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino