Cassation court dismisses appeal rejecting hidden defect claim as normal wear and tear.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against the lower court's decision to resolve a used car sales contract due to alleged hidden defects. The appellant argued for contract resolution based on differential issues, while the lower court found these to be normal wear and tear rather than hidden defects. The court upheld this factual finding, ruling that the defect was not hidden and the vehicle functioned correctly, thus rejecting the claim for contract resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1453 c.c.; Art. 1490 c.c.; Art. 1492 c.c.: The court rejects the resolution of a sales contract for a used vehicle when the alleged defect is proven to be normal wear and tear rather than a hidden defect, as the buyer failed to demonstrate the requisite conditions for invoking the warranty against hidden defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
corrente –controDi Fiore Aurelio, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nerone;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1746/2024depositata il 22/04/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere Cristina Amato.Silvio Biscione conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord AurelioDi Fiore al fine di accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c.del contratto di compravendita concluso con il convenuto in dataNumero registro generale 15279/2024Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 10237/2026Data pubblicazione 19/04/202601.06.2015, avente ad oggetto l’autovettura usata BMW 123/D,acquistata dall’odierno ricorrente per il prezzo di €. 10.500,00.A sostegno della pretesa l’attore esponeva che il veicolo (con93.000 Km già percorsi), immatricolato in data 11.04.2008, nel viaggiodi ritorno da Napoli ove era stato concluso il contratto, a Castellarano(RE) residenza del Biscione, presentava difetti al differenziale, per iquali lo stesso comunicava tempestivamente al convenuto il problema,sia oralmente che per iscritto.
La concessionaria alla quale l’acquirentesi rivolgeva quantificava il costo per il ripristino dell'autovettura in €.6.089,694.991,55 (comprensivi di IVA).Il Tribunale di Napoli Nord riteneva il vizio del differenziale rilevatonella CTU qualificabile come “occulto” ai sensi dell’articolo 1490 c.c.;risolveva il contratto di compravendita e, per l’effetto, condannava ilconvenuto a restituire all’attore il prezzo di acquisto versato, nonché alpagamento della tassa di registrazione al PRA (€. 830,00); condannaval’acquirente alla restituzione dell’autovettura de qua al venditore e,infine, condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, inclusii costi della CTU.Di Fiore Aurelio proponeva appello avverso la suindicata decisioneinnanzi alla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 1746/2024,accoglieva il gravame ritenendo non sussistere i presupposti perl’operatività della garanzia prevista dagli artt. 1490 e 1492 c.c., nonavendo parte attrice dimostrato il difetto occulto al differenziale el’inidoneità all’uso del bene acquistato.Osservava la Corte territoriale, per quanto qui di interesse: emergedalla CTU che non sussiste alcun difetto occulto di conformità del benevenduto, ascrivibile piuttosto alla normale usura del veicolo, tenutoconto dell'anno di immatricolazione, dei chilometri percorsi alla datadell’acquisto, del modello sportivo dell’autovettura tendente aNumero registro generale 15279/2024Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 10237/2026Data pubblicazione 19/04/2026sollecitare maggiormente la rotazione del differenziale.
Inoltre,accertava il secondo giudice che la vettura aveva correttamentefunzionato ed era stata utilizzata da Biscione negli anni successivi alpassaggio di proprietà: il chilometraggio della vettura all’atto dei rilieviperitali (avvenuti in data 25.01.2020, a circa cinque anni di distanzadall’acquisto) era di circa 30.000 km in più rispetto a quelli segnati almomento della compravendita. Pertanto, concludeva la Corte, nessunagaranzia per vizi era dovuta dal venditore.La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da SilvioBiscione, e il ricorso affidato ad un unico motivo.Resiste Aurelio Di Fiore con controricorso illustrato da memoria.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1490 e 1492 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c.Sostiene il ricorrente che sulla base delle prove acquisite agli atti delprocesso risulta provata l’esistenza e la non conoscibilità del difettoocculto al differenziale da parte dell’acquirente Biscione, considerandoplausibile, così come si evince dalla consulenza tecnica d’ufficio, che lostesso si sia manifestato soltanto durante il viaggio di ritorno (di circa700 Km) presso la dimora dell’acquirente, trattandosi di difetti noncongrui rispetto alla natura ed alle circostanze del contratto, ed allostato di usura in cui si trovava il bene al momento della vendita, tenutoconto dell'anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi.1.1.
Il motivo è inammissibile in quanto ripropone in sede dilegittimità la rilettura delle risultanze probatorie (ex multis, Cass. sez.2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019).Numero registro generale 15279/2024Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 10237/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte territoriale ha escluso che si trattasse di vizio occulto –così negando la sussistenza della garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. -sulla base di una attenta e completa lettura della CTU, che nelle sueulteriori osservazioni affermava la riconducibilità dei vizi deldifferenziale allo stato di normale usura di un veicolo usato con altochilometraggio, trattandosi di auto sportiva predisposta a una guidacaratterizzata da continue accelerazioni e frenate o dal percorrere lecurve a elevata velocità (v. sentenza pag. 6, 3° capoverso; pag. 7, 3o-4o capoverso).
Inoltre, la Corte evidenzia che l’acquirente non avevavoluto sottoporre la vettura a controlli specifici al momentodell’acquisto, benché sollecitato in tal senso dal venditore (v. sentenzapag. 8, 1° capoverso punto b)).Il secondo giudice aveva accertato, altresì, che dopo tre anni dallastipula della compravendita il veicolo risultava idoneo alla circolazione:l’autovettura era stata utilizzata dall’acquirente negli anni successiviall’acquisto (arrivando a percorrere la rilevante ed indicativa cifra diulteriori 30.000 km) e risultava, infatti, assicurata; era stata anchesottoposta al controllo di revisione (nel 2018) con esito positivo (v.sentenza pag. 8, 1° capoverso punti c) e d); v. anche ultimocapoverso).
Dunque, concludeva la Corte d’Appello, è assente ilsecondo requisito richiesto dall’art. 1490 c.c., ossia l’inidoneità delveicolo all’uso normale.Si tratta, come si evince da quanto sopra, e come del resto nonpotuto negare dallo stesso ricorrente (pag. 4, punto 5 del ricorso), diregolare attività valutativa rimessa al prudente apprezzamento delgiudice del merito, insindacabile in sede di legittimità.Il ricorrente oppone a tali ricostruzioni la tesi, assertiva, per laquale il difetto sarebbe rimasto privo di verifica negli anni, e tantononostante le (numerose) revisioni cui il veicolo era stato sottoposto,Numero registro generale 15279/2024Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 10237/2026Data pubblicazione 19/04/2026lamentando che la Corte territoriale avrebbe dedotto il regolarefunzionamento dell’auto dall’ultima revisione del 2018.Giova ricordare che il giudizio sulla riconoscibilità o meno delledifformità e dei vizi della vendita, anche di beni usati, costituisce unapprezzamento di fatto, come tale non sindacabile in sede dilegittimità, ove fondato su congrua e corretta motivazione (Cass.
Sez.2, Ordinanza n. 29420 del 06/11/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.8637 del 07/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24726 del 19/10/2017;Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 2321del 30/07/1974; Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 28/06/1969; Sez. 3,Sentenza n. 1445 del 11/06/1964).2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, condistrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fattorichiesta.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende:
Cass. S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diNumero registro generale 15279/2024Numero sezionale 864/2026Numero di raccolta generale 10237/2026Data pubblicazione 19/04/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.
P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.300,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore delprocuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di €. 1.500,00 equitativamente determinata, nonché– ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di€. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso