Contractual forum selection clause lacks exclusive wording; territorial jurisdiction remains concurrent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's declaration of incompetence regarding a contractual forum selection clause. The appellant argued the clause designated an exclusive forum, but the Court held that without explicit exclusive terminology, the clause only creates a concurrent jurisdiction. Consequently, the territorial court of Turin retains competence alongside the agreed forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 co. 2 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: A contractual agreement designating a territorial forum confers exclusive jurisdiction only if the parties' intent to derogate from ordinary jurisdiction is unequivocally established through clear and unambiguous language.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
avvocato LUCA ROPOLO-ricorrente-controARTIGIANA LIGURE S.R.L.-intimata-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 23449/2024depositata il 10/09/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 08/04/2026 dalrelatore Remo Caponi.Lette le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe,che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel 2024 Eredi Campidonico s.p.a. conveniva Artigiana Ligure s.r.l.dinanzi al Tribunale di Torino per ottenere la declaratoria di risoluzio-ne di un contratto di subappalto e la condanna della convenuta allarestituzione della somma di € 133.261 a titolo di indebito oggettivo.La convenuta eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territorialedel giudice adito in favore del Tribunale di Genova, invocando l’art. 22co. 2 del contratto di subappalto, a tenore del quale «Per qualsiasi ul-teriore constatazione nell’applicazione o nell’interpretazione del pre-sente contratto sarà competente il Tribunale di Genova».Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino accoglieval’eccezione e dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribu-nale di Genova, ritenendo che la clausola fosse idonea ad attribuire alforo convenzionale carattere di esclusività, pur in assenza di formulesacramentali.Avverso tale ordinanza Eredi Campidonico s.p.a. propone regola-mento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., illustrato da memo-ria.
Artigiana Ligure s.r.l. non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.1362 c.c. e dell’art. 29 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che leparti contraenti, nel designare convenzionalmente un foro territorialecompetente per qualsiasi ulteriore contestazione nell’applicazione onell’interpretazione del contratto, avessero inteso attribuire a tale fo-ro carattere di esclusività.Il motivo è fondato.L’art. 29 co. 2 c.p.c. stabilisce che l’accordo delle parti sulla desi-gnazione di un foro territoriale attribuisce al giudice prescelto compe-tenza esclusiva ove ciò sia esplicitamente stabilito.
Da tale disposizio-ne discende un onere di enunciazione chiara e univoca della volontàderogatoria, destinata a sottrarre la controversia ai fori ordinari. Se-condo l’orientamento consolidato della Corte, la pattuizione di esclu-Numero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026sività, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve scaturireda una manifestazione di volontà inequivoca, non desumibile in via diargomentazione presuntiva, tipicamente veicolata dall’aggettivo«esclusivo» o dall’avverbio «esclusivamente», ovvero da espressioniequipollenti (Cass. n. 33203 del 2024).La clausola di cui all’art. 22 co. 2 del contratto di subappalto noncontiene alcuna indicazione testuale del carattere esclusivo del forodesignato: il sintagma «per qualsiasi ulteriore constatazione» è diret-to unicamente a individuare l’ambito oggettivo della deroga e non lasua portata esclusiva.
Difettano tanto gli indicatori lessicali tipici(«esclusivo», «esclusivamente», «in via esclusiva»), quanto espres-sioni equipollenti idonee a palesare una volontà derogatoria dei forilegali. Il richiamo operato dal Tribunale a Cass. n. 17449 del 2007 èinconferente, poiché quella pronuncia afferma il principio opposto aquello posto a fondamento dell’ordinanza impugnata.Ne consegue che la clausola contrattuale individua un foro conven-zionale meramente concorrente, che si aggiunge ai fori legali senzaescluderli. La competenza territoriale del Tribunale di Torino, qualeforo alternativamente concorrente ai sensi degli artt. 18-20 c.p.c., vadunque riconosciuta e le parti vanno rimesse dinanzi ad esso per laprosecuzione del giudizio, con annullamento del provvedimento im-pugnato.Le spese del presente giudizio di legittimità sono rimesse al giudicedel merito.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, di-chiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale rimettele parti per la prosecuzione del giudizio nel termine di legge; rimetteNumero registro generale 20377/2025Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 10229/2026Data pubblicazione 19/04/2026al giudice del merito la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’08/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO