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Ordinanza — n. 10112/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on summary procedure grounds, upholding lower court's finding of simulated contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10112/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Euro Costruzioni s.n.c. against a lower court ruling that declared a land sale contract simulated to hide a future property swap. The appellants argued the summary procedure was improper and that the appellate court failed to examine their defense arguments. The court dismissed these claims, ruling that the summary procedure's broad investigative powers were correctly exercised and that the appeal was procedurally inadmissible due to late notification.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 2932 c.c.; The summary procedure allows judges broad investigative discretion without converting to ordinary proceedings, and appeals must be notified within strict statutory deadlines to be admissible.

Parole chiave

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summary procedure summary simulated contract future property swap procedural inadmissibility investigative powers eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
702 quater c.p.c., essendo stato ilgiudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non essendo stataemessa alcuna ordinanza per il mutamento del rito, con fissazione diquella ex art.
Art. 2932 c.c.
Art. 702 ter c.p.c.
15897).Non può neppure dirsi che lo svolgimento di un’importante attivitàistruttoria implichi l’implicita conversione del rito da sommario inordinario, come sostenuto nella censura, non soltanto perché l’art. 702ter, quinto comma, c.p.c.
Art. 2967 c.c.
concede al giudice di merito di esercitarediscrezionalmente ampi poteri di iniziativa istruttoria, purché non violi ildisposto di cui all’art. 2967 c.c. (vedi Cass., Sez.
Art. 702 quater c.p.c.
30 fissato dall’art. 702 quater c.p.c., essendo stato ilgiudizio introdotto con ricorso ex art.
Art. 183 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 702 bis c.p
702 quater c.p.c., essendo stato ilgiudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non essendo stataemessa alcuna ordinanza per il mutamento del rito, con fissazione diquella ex art.
art. 2932 c.c
art. 281 sexies c.p
1848/2018, emessa ex art. 281 sexies c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 13/02/2015, n. 2948
Cass. Sez. 3, 11/07/2014, n. 15897
2948; Cass. Sez. 3, 11/07/2014, n. 15897).Non può neppure dirsi che lo svolgimento di un’importante attivitàistruttoria implichi l’implicita conversione del rito da sommario inordinario, come sostenuto nella censura, non soltanto perché l’art.
Cass. Sez. 2, 10/07/2024, n. 18914
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Testo completo

orrente –ControVITAROSA MARIA, in proprio e quali eredi di Giovanni Basile,rappresentate e difese dall’avv. Michele Castellano;-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 838/2021, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce,depositata il 14/7/2021 e notificata il 15/7/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari;Rilevato che:1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 26/07/2013, MariaVituria Fernanda Francioso, Graziella Basile e Vitarosa Maria Basile,premesso che erano eredi di Giovanni Basile, deceduto il 22/11/2011, chequesti, in data 27/11/2003, aveva concluso con i signori Semeraro e ZizziNumero registro generale 26530/2021Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 10112/2026Data pubblicazione 18/04/2026un contratto preliminare di vendita di un suolo edificatorio sito inCisternino dissimulante in realtà la permuta del terreno con cosa futura,rappresentata da alcuni appartamenti che i promissari acquirentiavrebbero edificato sullo stesso, che il contratto era stato modificato indata 13/06/2005 e che, in data 12/07/2005, era stato stipulato ilcontratto definitivo per la vendita del terreno e, contestualmente, unnuovo preliminare per la vendita degli appartamenti, ulteriormentemodificato in data 10/10/2007 nel senso che la promissaria venditrice erala Euro Costruzioni s.n.c. di Semeraro D.

Zizzi L. e che gliappartamenti, oggetto della permuta dissimulata, erano individuati inquelli siti al primo, secondo e terzo piano dell'edificio da realizzare, con irelativi box, oltre al conguaglio di euro 56.000,00, chiesero che, accertatala simulazione del contratto di vendita del 12/07/2005, in quantodissimulante una permuta con cosa futura, venisse disposto iltrasferimento coattivo dei beni permutati e venuti in esistenza in favoredelle ricorrenti ex art. 2932 c.c., oltre alla condanna della società alpagamento del conguaglio.Si costituì tardivamente in giudizio la Euro Costruzioni s.n.c. di SemeraroD.

Zizzi L., chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 1848/2018, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data18/12/2018, il Tribunale accolse la domanda delle ricorrenti, accertando lanatura simulata del contratto del 12/07/2005, ordinando, per l'effetto, exart. 2932 c.c., il trasferimento, in capo alle ricorrenti, dei beni indicatisotto la lettera U del ricorso e condannando la società al pagamento delconguaglio di euro 56.000,00.Il giudizio di gravame, instaurato dalla Euro Costruzioni s.n.c. di SemeraroD. Zizzi L. con atto di citazione del 28/02/2019, si concluse, nellaresistenza di Vituria Fernanda Francioso, Graziella Basile e Vitarosa MariaBasile, con la sentenza n. 838/2021, pubblicata il 14/07/2021, con laquale la Corte d'Appello di Lecce dichiarò l'inammissibilità dell'appello,Numero registro generale 26530/2021Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 10112/2026Data pubblicazione 18/04/2026confermò l'impugnato provvedimento e condannò la società alla rifusionedelle spese del grado.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che l’appello fosse statoproposto oltre i termini di cui all’art. 702 quater c.p.c., dovendosiintendere la sentenza comunicata nella data del suo deposito in udienza e,dunque, contestualmente alla sua lettura in data 18/12/2018 ed essendostato l’appello notificato oltre il termine di trenta giorni, ossia il28/2/2019.Ad avviso dei giudici, infatti, non vi era in atti alcun elemento per ritenereche i giudici di primo grdo avessero convertito il rito sommario in ritoordinario, posto che il procedimento si era svolto interamente nelle formedel rito sommario, nell’ambito del quale poteva essere svolta una minimac.t.u., e che la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.appariva frutto più di un mero errore che di una scelta consapevole delgiudice, con la conseguenza che l’errato nomen iuris di sentenza in luogodi quello corretto di ordinanza attribuito dal giudice di primo grado alprovvedimento conclusivo non comportava l’applicazione del termine di seimesi per l’impugnazione, senza che rilevasse l’eventuale affidamento dellaparte, posto che questa nulla aveva dedotto in sede d’appello sul punto,né aveva chiesto di essere rimessa in termini.2.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso Euro Costruzioni s.n.c. diSemeraro D. Zizzi L., affidandolo a due motivi; Francioso Maria Vituriacontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 702 ter c.p.c., per avere i giudici di merito dichiaratol’inammissibilità dell’appello in quanto tardivamente proposto oltre ilNumero registro generale 26530/2021Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 10112/2026Data pubblicazione 18/04/2026termine di gg. 30 fissato dall’art. 702 quater c.p.c., essendo stato ilgiudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non essendo stataemessa alcuna ordinanza per il mutamento del rito, con fissazione diquella ex art. 183 c.p.c., anche perché la controversia aveva richiestoun’attività istruttoria contenuta, e non comportando l’erroneità del nomeniuris di sentenza in luogo di ordinanza di un siffatto giudizio l’applicazionedel termine di sei mesi per la proposizione dell’appello.La ricorrente ha, sul punto, obiettato che il giudice di primo grado, conl’ordinanza con cui aveva disposto la c.t.u., aveva implicitamente mutato ilrito da sommario a ordinario, atteso che i quesiti posti erano volti adaccertare la corrispondenza degli appartamenti e dei box-auto indicatinella lett. U del ricorso con quelli raffigurati rispettivamente negli allegatiB, C e D, i primi, e nell’allegato E i secondi, alla scrittura privata del13/6/2005 intestata “preliminare” e avevano, dunque, la finalità diaccertare la fondatezza o meno della pretesa, con la conseguenza checorrettamente il giudice di merito, all’esito dell’istruttoria, aveva emessosentenza e non ordinanza e con l’ulteriore conseguenza della tempestivitàdel gravame.Il motivo è infondato.Nel procedimento sommario di cognizione, il termine per l’impugnazione èquello dettato dall’art. 702 quater c.p.c., che, per finalità acceleratorie, lofissa in trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazionedell’ordinanza o, se resa in udienza o inserita a verbale, dalla datadell’udienza stessa (Cass.

Sez. 2, 06/06/2018, n. 14478; Cass. Sez. 6 - 2,09/05/2017, n. 11331), senza che possa applicarsi l’art. 327, primocomma, c.p.c., se non nei limiti sanciti da Cass., Sez. 3, 27/6/2018, n.16893 (in questi termini vedi Cass., Sez. 2, 26/11/2019, n. 30850).Come chiarito da Cass., Sez. 2, 26/11/2019, n. 30850, cit., l'errato nomenjuris di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cuiviene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-Numero registro generale 26530/2021Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 10112/2026Data pubblicazione 18/04/2026bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo leregole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti unaconsapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o diconvertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazionedel termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c.,restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui alridetto art. 702-quater c.p.c., atteso che «il temperamento del principio di"apparenza e affidabilità" ai fini della individuazione del regime diimpugnazione di un provvedimento non dà rilievo in sé alla denominazionee alla forma esteriore adottate, quanto alla qualificazione, anche implicita,dell'azione compiuta dal giudice, in coerenza altresì con il principiocosiddetto dell’ultrattività del rito, dovendosi rinvenire la disciplina delgravame in quella dalla legge stabilita per il rito in concreto seguito nelgrado precedente» (arg. da Cass.

Sez. 1, Ric. 2018 n. 00638 sez. 52 - ud.03-10-2019 -10- 08/01/2019, n. 210; Cass. Sez. 6 - 3, 09/08/2018, n.20705; Cass. Sez. L, 26/05/2017, n. 13381; Cass. Sez. 1, del13/02/2015, n. 2948; Cass. Sez. 3, 11/07/2014, n. 15897).Non può neppure dirsi che lo svolgimento di un’importante attivitàistruttoria implichi l’implicita conversione del rito da sommario inordinario, come sostenuto nella censura, non soltanto perché l’art. 702ter, quinto comma, c.p.c. concede al giudice di merito di esercitarediscrezionalmente ampi poteri di iniziativa istruttoria, purché non violi ildisposto di cui all’art. 2967 c.c. (vedi Cass., Sez. 2, 10/7/2024, n. 18914),pur mantenendosi all’interno del procedimento sommario, ma ancheperché è lo stesso art. 702 bis, terzo comma, c.p.c., a imporre al giudicedi emettere ordinanza, fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c., allorchéritenga che le difese svolte richiedono un’istruzione non sommaria,ordinanza che, quindi, ha natura formale ed espressa, avendo lo scopo diconsentire alle parti di chiedere i termini per il deposito di memorie per laprecisazione delle domande e le deduzioni istruttorie.Numero registro generale 26530/2021Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 10112/2026Data pubblicazione 18/04/2026Da ciò consegue l’infondatezza della censura, atteso che il provvedimento,ancorché col nomen iuris di sentenza anziché di ordinanza, è stato emessoper esteso in udienza i 18/12/2018 e che l’appello è stato notificato alleparti ben oltre i trenta giorni dettati dal ridetto art. 702 quater c.p.c.,ossia il 28/2/2019.2.

Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame dei motivi d’appello,in quanto in giudici di merito ne avevano dichiarato l’inammissibilità,determinando così l’assorbimento delle questioni prospettate con lecensure e volte a censurare l’operato del giudice di primo grado nellaparte in cui aveva ritenuto non contestate le deduzioni difensive dellacontroparte.Il secondo motivo, siccome riguardante il merito delle pretese dellaricorrente, non affrontate dalla Corte d’Appello, resta assorbito dal rigettodel primo.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delNumero registro generale 26530/2021Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 10112/2026Data pubblicazione 18/04/2026contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso