Cassation court remands case to public hearing to examine implicit res judicata on contract validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address the applicant's claim regarding the scope of implicit res judicata. The lower court had ruled that a prior default judgment on periodic interest payments did not preclude the public health authority from contesting the underlying contract's lack of written form. The Court found this reasoning insufficient to determine if the res judicata effect extends to the validity of the source contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 306 c.p.c.: The Court establishes that when a default judgment establishes a periodic debt, the implicit res judicata effect does not automatically bar the debtor from challenging the validity of the underlying contract unless the judgment explicitly addresses such validity issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Cannavale, con gli Avv.ti Leonardo Cocco e Francesco Lino- ricorrente -controAZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del direttoregenerale Gennaro Sosto, con gli Avv.ti Lucia Fiorillo ed EmmaTortora- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 324/2024,depositata il 12 aprile 2024;Numero registro generale 22095/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 10012/2026Data pubblicazione 17/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal Consigliere Francesco Cortesi.Rilevato che:1.
Az Hospital s.r.l. propose ricorso per ingiunzione innanzi alTribunale di Napoli, domandando la condanna dell’Azienda sanitarialocale di Salerno al pagamento, in suo favore, dell’importo di euro117.325,39.Il credito era rappresentato dagli interessi, al saggio previstodagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, maturati sull’importo giàriconosciuto alla società, a titolo di corrispettivo per la fornitura dimerce, da un precedente decreto ingiuntivo, non opposto dall’enteintimato.Dopo l’opposizione dell’intimata, il giudice adìto revocò il decretoingiuntivo e dichiarò la propria incompetenza a favore del Tribunaledi Salerno, davanti al quale la causa venne riassunta; quest’ultimoriconobbe, nel merito, la pretesa pecuniaria della società.2.
Il successivo appello dell’Azienda sanitaria fu accolto con lasentenza in epigrafe.La Corte d’appello di Salerno, discostandosi da quanto statuitosul punto dal primo giudice, osservò che il giudicato sul credito percapitale, formatosi a seguito della mancata opposizione al decretoingiuntivo, non precludeva la disamina dell’eccezione di nullità delcontratto di fornitura per mancanza della forma scritta prevista adsubstantiam, sollevata dall’Azienda sanitaria.Ciò posto, poiché si verteva in ipotesi di contratto aperto difornitura di beni strumentali, effettuata a un ente pubblico munitodi personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, ritenneapplicabile l’onere di forma scritta stabilito dagli artt. 16 e 17 delr.d. n. 2440 del 1923, da adempiere esclusivamente con laNumero registro generale 22095/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 10012/2026Data pubblicazione 17/04/2026sottoscrizione dell’unico documento, non surrogabile dallasuccessiva emissione di singoli ordinativi per iscritto.La Corte ritenne infine che non fosse scrutinabile la domanda exart. 2041 c.c. formulata da AZ Hospital in primo grado, in quantonon riproposta in grado d’appello.3.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo e l’ente intimato ha resistitocon controricorso.Il 2 ottobre 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civileha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso; laricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata così fissataadunanza camerale per la discussione.Considerato che:1. L’unico motivo di ricorso è rubricato «violazione e/o falsaapplicazione di norme di legge in relazione all’art. 306 cpc n. 3 -violazione e/o falsa applicazione della disposizione di cui all’art 2909cc -violazione del principio che il giudicato copre il dedotto ed ildeducibile - violazione del giudicato implicito - sussistenza delgiudicato in ordine al rapporto contrattuale posto a base delprocedimento monitorio».La ricorrente osserva che il giudicato formatosi sul creditoportato dal decreto ingiuntivo è stato escluso dalla Corte territorialesul rilievo del fatto che «l’efficacia del giudicato esterno non puògiungere fino al punto di far ritenere vincolante la sentenza definitivadi merito priva di una specifica ratio decidendi», poiché in taleipotesi «manca un supporto argomentativo che possa spiegareeffetti oltre i confini della singola fattispecie», come del restoNumero registro generale 22095/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 10012/2026Data pubblicazione 17/04/2026riconosciuto, in relazione al caso di decreto ingiuntivo non opposto,da alcune pronunzie di questa Corte.Argomentando a partire da tale premessa, i giudici d’appellohanno affermato che quando, come nella specie, il giudicato si èformato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivorecante condanna al pagamento di un credito con carattere diperiodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligorelativamente al periodo indicato nel ricorso per ingiunzione, ma –in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nelprovvedimento monitorio – una tale contestazione non gli è inibitaper le periodicità successive.Di qui, ad avviso della ricorrente, l’errore della sentenzaimpugnata, che non aveva colto il fatto che il credito vantatodefinitivo, perché riferito ad una parte degli accessori maturati manon riconosciuti dal giudice di primo grado.Questa Corte, del resto, in un caso analogo (sentenza n.31636/2021) aveva affermato che il decreto ingiuntivoinoppugnabile, che abbia fonte in un contratto a monte, precludeall’intimato la possibilità di invocare in un diverso giudizio la nullitàdel contratto, posto che tale questione resta preclusa e coperta dallaportata del cosiddetto «giudicato per implicazione discendente».2.
La questione posta dalla ricorrente rende opportuna latrattazione in pubblica udienza, implicando apprezzamentonomofilattico in punto all’operatività del giudicato esterno – ed inspecie del cd. giudicato implicito, in relazione all’insussistenza diragioni di invalidità del titolo negoziale donde scaturisce il creditoaccertato in giudizio – formatosi per effetto di decreto ingiuntivo nonopposto.Numero registro generale 22095/2024Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 10012/2026Data pubblicazione 17/04/2026 P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per lariassegnazione alla pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente