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Decreto — n. 9926/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9926/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that the appellant, Paduano Teresa, did not respond to the proposal for judgment formulation, while the opposing party, Villa Maria, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within 40 days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal deemed withdrawal 40 day period extinction of judgment litigation costs tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti obbligo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
26486/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:PADUANO TERESA +1, difesa come in atti;controVILLA MARIA, difesa come in atti (controricorrente);PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTEDI CASSAZIONE (intimata);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 26486/2025Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 9926/2026Data pubblicazione 17/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 26486/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:PADUANO TERESA +1, difesa come in atti;controVILLA MARIA, difesa come in atti (controricorrente);PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTEDI CASSAZIONE (intimata);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 10/04/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Mauro Mocci