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Ordinanza — n. 9841/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; appellant's withdrawal of suit triggers cost liability despite prior filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9841/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal admissible but ordered the appellant to pay the costs of the proceedings. The appellant had withdrawn the cassation appeal, requesting the court declare the process extinguished with cost compensation. The opposing parties opposed this request, arguing that the appellant should bear the costs. The court ruled that since no special reasons justified overriding the principle of causality, the appellant must pay the costs incurred.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When an appellant withdraws a cassation appeal, the court extinguishes the proceedings and awards costs to the opposing party unless special reasons justify otherwise.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal cost allocation principle causality rule process extinction spese del giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9474/2020
alriguardo Cass. n. 9474/2020).

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Testo completo

ricorrente-controCALEMBO MARA, REPETTO SILVIA MARIA, COMERIO ENRICA,rappresentate e difese dall'avvocato Raffaella Muroni unitamenteall’avvocato Davide Sarina;-controricorrenti-ANFIN SAS in liquidazione;-intimata-Numero registro generale 5804/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 9841/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3294/2020,depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.PREMESSO CHE1. Il Supercondominio Tolcinasco ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 3294/2020 della Corte d’appello di Milano, che harigettato il gravame del ricorrente.Hanno resistito con controricorso Silvia Maria Repetto, Maria Calembo edEnrica Comerio, quest’ultima quale ex socia accomandataria di Anfins.a.s., cancellata, e quale condomina avente causa del cespite immobiliaredi proprietà di Anfin.2.

Con atto datato 23 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato chel’assemblea straordinaria del Supercondominio ha deliberato di rinunciareal ricorso e ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo concompensazione delle spese del giudizio.Le controricorrenti hanno depositato memoria con la quale si oppongonoalla compensazione delle spese di lite.Sussistono i presupposti prescritti per la rinuncia dall’art. 390 c.p.c.Non avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia, il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese del giudizio, non sussistendoragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinareil superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, ledette spese spettano alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio percassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (v. alriguardo Cass. n. 9474/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna ilricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese delNumero registro generale 5804/2021Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 9841/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400 di cui euro 200 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa