Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation appeal. The appellant, represented by Renato D'Isa and Gianluca Alaia, voluntarily relinquished the request against the defendant, Immobileservice Srl, and third party Andrea Danti. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without addressing the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, provided the request is formally submitted and accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 13659/2025Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9774/2026Data pubblicazione 16/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 13659/2025DECRETOsul ricorso proposto da:ALAIA BARBARA, rappresentata e difesa dagli avvocatiRENATO D’ISA, GIANLUCA ALAIA;- ricorrente -controIMMOBILSERVICE SRL, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato LEONARDO RUGGERI;- controricorrente –nonché controDANTI ANDREA;- intimato –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roman.2204/2025 pubblicata in data 8 aprile 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da ALAIA BARBARAaccettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 13659/2025Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9774/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 15/04/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia