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Decreto — n. 9769/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9769/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9769/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 8025/2023Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 9769/2026Data pubblicazione 16/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 8025/2023DECRETOsul ricorso proposto da:GUBERTI SILVIO, rappresentato e difeso dall’avvocatoANDREA MARZOLA;- ricorrente -ControCEDRINI MAURO;- intimato –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBologna, n.2260/2022 pubblicata in data 10 novembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da GUBERTI SILVIO;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9769/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 8025/2023DECRETOsul ricorso proposto da:GUBERTI SILVIO, rappresentato e difeso dall’avvocatoANDREA MARZOLA;- ricorrente -ControCEDRINI MAURO;- intimato –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBologna, n.2260/2022 pubblicata in data 10 novembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da GUBERTI SILVIO;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo opposizione tardiva tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato notifica tardiva dei difetti istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 8025/2023Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 9769/2026Data pubblicazione 16/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 8025/2023DECRETOsul ricorso proposto da:GUBERTI SILVIO, rappresentato e difeso dall’avvocatoANDREA MARZOLA;- ricorrente -ControCEDRINI MAURO;- intimato –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBologna, n.2260/2022 pubblicata in data 10 novembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da GUBERTI SILVIO;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 15/04/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia