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Ordinanza — n. 9708/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal and declares case extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9708/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished after the appellant formally requested non-proceeding, admitting the case was a duplicate of a previously decided matter. The court verified that the withdrawn request concerned the same contested judgment and parties, qualifying it as a valid renunciation of the appeal. Consequently, the proceedings were terminated without costs for the opposing parties who remained properly notified.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 380-bis.1, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant requests non-proceeding and the court confirms the request concerns the same judgment and parties, constituting a renunciation of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings duplicate case renunciation of appeal non-proceeding request Italian Civil Procedure restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 380-bis.1, c.p.c.
Rosa Pampinella (11 ottobre 2021).La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
390, comma 2, c.p.c., dichiara estinto il giudizio di legittimità.Nulla per le spese del giudizio, essendo i controricorrenti rimasti intimati.Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 26219/2021, Sezione 6-2, camera di consiglio del 16 giugno 2022
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Testo completo

depositata il31 luglio 2021, notificata il 31 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal ConsigliereRaffaella Maria Gigantesco.1. La Fondazione Vito Fazio Allmayer propone ricorso per cassazione affidato adue motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che - in sede diriassunzione, dopo l’annullamento da parte di questa Suprema Corte dellaNumero registro generale 26281/2021Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 9708/2026sentenza n. 666/2021 della Corte distrettuale della stessa città - avevaData pubblicazione 15/04/2026parzialmente riformato la decisione del Tribunale locale.

Quest’ultimo avevaaccolto la domanda avanzata da Ciambra Caterina, Pecoraro Gaetano e CiambraElio volta a ottenere l’annullamento del contratto di compravendita di unappezzamento di terreno, intercorso con la Fondazione, o in subordine la suarisoluzione. Il gravame della Fondazione Allmayer era stato accolto dallasentenza poi annullata dalla Suprema Corte. La Corte d’appello, in sede di rinvio,oltre a confermare la statuizione di primo grado circa la risoluzione del contratto,la restituzione del prezzo della compravendita con interessi e rivalutazione,aveva altresì disposto la condanna della Fondazione al pagamento dell’ulterioresomma di euro 5.810,00, oltre accessori, a titolo di interesse negativo.2.

I controricorrenti sono rimasti intimati, nonostante la notifica tempestiva delricorso all’avv. Rosa Pampinella (11 ottobre 2021).La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni.All’esito della camera di consiglio il Collegio ha riservato il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente la Corte rileva che la parte ricorrente ha depositato richiesta- datata 15 dicembre 2025 - di non luogo a provvedere, dando atto che ilpresente procedimento “è un duplicato” di quello portante il n. 26219 del 2021,già deciso con ordinanza resa da questa Corte, Sezione 6-2, nella camera diconsiglio del 16 giugno 2022.La Corte, verificato che la pronuncia allegata all’istanza concerne effettivamenteil medesimo provvedimento impugnato e le medesime parti; preso atto dellarichiesta formulata, qualificabile come rinuncia al ricorso per cassazione; vistala procura speciale allegata al ricorso per cassazione, conforme a quanto previstodall’art. 390, comma 2, c.p.c., dichiara estinto il giudizio di legittimità.Nulla per le spese del giudizio, essendo i controricorrenti rimasti intimati.Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta nonè equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàNumero registro generale 26281/2021Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 9708/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’impugnazione, per cui la parte ricorrente non è tenuta a versare l’ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazionemedesima.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il Presidente