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Ordinanza — n. 9705/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as time-barred due to valid PEC notification of the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9705/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal filed by Longo Euroservice against the appellate judgment regarding a construction contract dispute. The appellant argued the appeal was timely, but the court found the appeal was invalid because it was notified via PEC to the wrong lawyer's address after the statutory deadline. The court ruled that the PEC notification to the primary defender established the deadline, rendering the appeal inadmissible for tardiness.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 16-ter and 16-sexies D.L. n. 179/2012: An appeal notified via PEC to the defender's registered digital domicile is valid and the deadline for filing runs from that notification, barring late appeals even if a different domicile was elected.

Parole chiave

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appellate deadline PEC notification tardiness digital domicile cassation dismissal risanamento stradale obbligo di restituzione spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 16-ter D.L. n. 179/2012
Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 3685 del 2021
Cass., n. 2460 del 2021
Cass., n. 39970 del 2021
Cass., n. 18534 del 2024
39970 del 2021;Cass., n. 18534 del 2024;
Cass., n. 21579 del 2024
Cass., n. 21579 del 2024; Cass., nn.
Cass., nn. 9573 e 24613 del 2025
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Testo completo

ricorrente-controSicurezza e Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato AndreaNapolitano-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1934/2020 depositatail 09/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere Raffaella Maria Gigantesco.1. Longo Euroservice s.r.l. espose di essere stata convenuta dallaSicurezza e Ambiente s.p.a., innanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentirdichiarare la risoluzione, per esclusiva e grave inadempienza dell’odiernaNumero registro generale 2872/2021Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 9705/2026Data pubblicazione 15/04/2026ricorrente, del contratto sottoscritto in data 12 febbraio 2007, concondanna al pagamento del doppio dell’anticipo versato (euro 16.000) erisarcimento danni.

Dedotta e accolta l’eccezione di incompetenza, lacausa venne riassunta presso il Tribunale di Bari dalla Longo Euroserviceche domandò il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in viariconvenzionale, l’accertamento dell’inadempimento imputabile aSicurezza e Ambiente, per lesione delle regole di buona fede e correttezzacontrattuale.Il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, accolse parzialmentela domanda riconvenzionale proposta dalla Longo Euroservice,condannando la società Sicurezza e Ambiente a pagare la sommacomplessiva di euro 374.000, di cui euro 74.000 a titolo di corrispettivoresiduo per la realizzazione del prototipo ed euro 300.000 a titolo di lucrocessante derivante dalla mancata realizzazione di ulteriori 500 mezzi perla bonifica delle strade interessate da incidenti.

La sentenza, corretta pererrore materiale, veniva notificata il 23 aprile 2018 all’indirizzo PECdell’Avv. Franco Rucci.2. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente, cui resistevala Longo Euroservice.La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1934 del 2020, rigettaval’eccezione preliminare di tardività dell’impugnazione e, nel merito,accoglieva parzialmente il gravame, riducendo l’entità del danno di euro74.000 - perché gli accordi prevedevano un equo compenso liquidato conil trattenimento delle rate versate e acquisizione del mezzo incompleto,con possibilità di venderlo in altro modo - riconoscendo però all’odiernaricorrente il diritto a trattenere la caparra di euro 8.300.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari la Longo Euroservicepropone ricorso affidato a due motivi; resiste la società Sicurezza eAmbiente con controricorso.Numero registro generale 2872/2021Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 9705/2026Data pubblicazione 15/04/2026La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio il Collegio ha riservato il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: inammissibilità dell’appelloper intervenuta decadenza dall’impugnazione; violazione di legge: art. 285c.p.c., 325 c.p.c., 326 c.p.c., 170 comma 1 c.p.c.; legge 21.01.1994 n. 53(modificata dalla l. 12.11.2011 n. 183).La società ricorrente deduce l’inammissibilità dell’appello per intervenutadecadenza dall’impugnazione.2. Con il secondo mezzo Longo Euroservice censura la sentenza perviolazione di legge, motivazione illogica, omesso esame di fatti controversie decisivi per il giudizio.3. Il Collegio osserva che è preliminare e assorbente l’esame del primomotivo, per le ragioni che si vanno a illustrare.La Corte territoriale, rilevato che l’atto di appello era stato notificato indata 29 maggio 2018, oltre il termine breve di trenta giorni decorrentedalla notificazione della sentenza corretta n. 3893/2017, eseguita il 23aprile 2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore edifensore costituito nel giudizio di primo grado, avv.

Franco Rucci, hadisatteso l’eccezione di tardività, richiamando il principio affermato daquesta Corte (Cass. n. 2396 del 2020 e, in particolare, Cass. n. 10355 del2020) secondo cui, nell’ipotesi di contestuale indicazione, nell’attodifensivo, sia dell’indirizzo PEC del difensore costituito sia del domicilioeletto, la PEC deve intendersi rilevante ai soli fini delle comunicazioni dicancelleria, dovendosi invece le notificazioni essere effettuate presso ildiverso domicilio eletto.Numero registro generale 2872/2021Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 9705/2026Data pubblicazione 15/04/2026Avverso tale ricostruzione la ricorrente insorge, deducendo che lanotificazione come eseguita sarebbe, invece, idonea a far decorrere iltermine breve per l’impugnazione.Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processualedell’eccezione, risulta che, nel giudizio di primo grado riassunto da LongoEuroservice s.r.l. dinanzi al Tribunale di Bari, la società Sicurezza eAmbiente s.p.a. (ora Sicurezza e Ambiente s.r.l.) si era costituita concomparsa di costituzione e risposta del 22 dicembre 2008, rappresentatacongiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Franco Rucci del Foro diRoma e Giuseppe Mariani del Foro di Bari ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo, in Bari, via Amendola n. 21.La sentenza n. 3893 del 2017 veniva successivamente corretta dal giudicedi primo grado, come da attestazione in atti comunicata il 19 aprile 2018,e la relativa correzione veniva notificata in data 23 aprile 2018, come si èdetto, all’avv.

Franco Rucci, quale difensore della predetta società,mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dai pubbliciregistri, indicato nella procura ai fini della ricezione delle comunicazioni.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intendedare continuità, la notificazione della sentenza effettuata nei confronti diuno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere iltermine breve per l’impugnazione, di cui all’art. 325 c.p.c., restandoirrilevante che il destinatario della notifica non rivesta anche la qualità didomiciliatario, poiché all’elezione di domicilio non consegue un diritto aricevere le notificazioni esclusivamente nel luogo eletto (Cass., n. 10129del 2021;

Cass., n. 20625 del 2017).Né assume rilievo la circostanza, valorizzata dalla controricorrente, chel’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore fosse stato indicatonell’atto di costituzione ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, attesoche, a seguito dell’introduzione dell’art. 16‑sexies del d.l. n. 179 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, le notificazioni e leNumero registro generale 2872/2021Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 9705/2026Data pubblicazione 15/04/2026comunicazioni degli atti giudiziari devono essere eseguite, salval’impossibilità per causa imputabile al destinatario, presso il domiciliodigitale del difensore, corrispondente all’indirizzo PEC risultante dalReGIndE e conoscibile attraverso l’INI‑PEC (Cass., n. 3685 del 2021).Deve, pertanto, ritenersi superata la giurisprudenza richiamata dalla Corteterritoriale, formatasi in epoca antecedente all’istituzione del domiciliodigitale, atteso che, in base al quadro normativo risultante dagli artt.16‑ter e 16‑sexies del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni, lenotificazioni degli atti giudiziari in materia civile sono ritualmente eseguitemediante posta elettronica certificata, estratta dai registri pubblici indicatidalla legge, ivi compresi l’INI‑PEC e il ReGIndE (Cass., n. 2460 del 2021).Da ultimo, questa Corte ha ribadito che l’indicazione, nell’atto dicostituzione, dell’indirizzo PEC del difensore con riferimento alle solecomunicazioni di cancelleria non vale a escludere la validità dellanotificazione della sentenza effettuata a tale indirizzo, ai fini delladecorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., non potendo ildifensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che attribuiscono al domiciliodigitale efficacia generale per tutte le notificazioni e comunicazioni degliNumerosi sono, del resto, i precedenti conformi della giurisprudenza piùrecente, applicabili ratione temporis, secondo cui la notificazione dellasentenza eseguita all’indirizzo PEC del difensore è valida e idonea a fardecorrere il termine breve per l’impugnazione, anche in presenza dielezione di domicilio presso altro difensore (Cass., n. 39970 del 2021;Cass., n. 18534 del 2024;

Cass., n. 21579 del 2024; Cass., nn. 9573 e24613 del 2025).Ne consegue che l’atto di appello proposto dalla società Sicurezza eAmbiente s.r.l., notificato in data 29 maggio 2018, risulta tardivo, inquanto effettuato oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c.Numero registro generale 2872/2021Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 9705/2026Data pubblicazione 15/04/20264. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è fondato e tanto comportal’assorbimento del secondo.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio ai sensi dell’art.382, comma terzo c.p.c., poiché l’appello non poteva più essere proposto.All’esito decisorio consegue la condanna di Sicurezza e Ambiente s.r.l. alpagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, del presente giudiziodi legittimità e del giudizio di appello.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassala sentenza impugnata senza rinvio.Condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dicassazione, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre a euro 200,00 peresborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e alpagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivieuro 10.500,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il Presidente